Fondazioni di origine Bancaria e gestione del patrimonio: cosa prevede l'addendum al Protocollo Acri-MEF

In occasione della 101° Giornata Mondiale del Risparmio, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il Presidente di Acri, Giovanni Azzone, hanno sottoscritto un addendum al Protocollo d'intesa siglato nel 2015: le nuove previsioni in materia di gestione del patrimonio

Michaela Camilleri

In occasione della 101° Giornata Mondiale del Risparmio, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il Presidente di Acri, Giovanni Azzone, in nome e per conto delle Fondazioni di origine Bancaria aderenti, hanno sottoscritto un addendum al Protocollo d’intesa siglato nel 2015. L’accordo introduce alcuni aggiornamenti che riguardano principalmente i mandati nella governance degli enti e la gestione del patrimonio. In merito a questo secondo aspetto, l’articolo 1 e 2 dell’addendum interessano rispettivamente il ricalcolo dell’esposizione superiore a un terzo del totale dell'attivo verso un singolo soggetto (principalmente la banca conferitaria) e le operazioni in derivati. 

Da dove nasce la necessità di modificare il protocollo? 

«È giusto chiamarlo addendum perché si aggiunge al Protocollo del 2015 e, in alcuni passaggi, lo modifica. Era prevista la possibilità di rivedere i contenuti del Protocollo dopo quattro anni dalla sua sottoscrizione, ed è stato invece rivisto dopo dieci anni. Ciò vuol dire che il protocollo ha funzionato. C’erano però alcuni aspetti specifici che, alla luce del lungo periodo di applicazione, avevano prodotto effetti che potevano essere aggiustati», ha spiegato il Direttore Generale Acri, Giorgio Righetti.

In particolare, con riferimento all’esposizione verso la banca conferitaria, il Protocollo del 2015 prevedeva entro la primavera del 2018 (o del 2020, a seconda che si tratti di banca quotata o non) la riduzione del patrimonio investito direttamente o indirettamente per un ammontare superiore a un terzo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale della Fondazione calcolato al fair value (art. 2, comma 4). Il lievitare dei corsi azionari degli ultimi anni - pur restando invariata la quota di partecipazione nelle banche conferitarie - ha modificato il peso dell’esposizione a prezzi di mercato e indotto il MEF a proporre una revisione del limite di investimento originariamente previsto: «Superata la fase di crisi dei mercati finanziari, ci siamo trovati a dover fare i conti con i corsi delle quotate soprattutto bancarie che sono cresciuti fortemente e che hanno portato alcune Fondazioni che erano sotto la soglia del terzo a sforare il limite previsto dal Protocollo senza aver acquistato un’azione in più», spiega Righetti.

Da qui l’esigenza di rivedere il tetto massimo del 33%, per tenere conto del fatto che l’incremento del peso della conferitaria non deriva da incremento dell’investimento, ma da innalzamento dei valori derivanti dall’apprezzamento del mercato. In caso di eccedenza del terzo, il Protocollo prevedeva la dismissione entro 3 anni per quotate e 5 anni per le non quotate. Era, però, specificato che in entrambi i casi “si terranno nel dovuto conto l’esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle cessioni sullo stesso”. In altre parole, precisa Righetti che «non era possibile pensare di andare a influenzare il mercato con una dismissione delle eccedenze da parte delle Fondazioni con la medesima conferitaria quotata, ma anche per le esposizioni in banche non quotate non posso ridurre l’incidenza in condizioni di mercato sfavorevole, in mancanza di domanda».

Alla luce di questo contesto, quali previsioni sono, dunque, state inserite? 

L’articolo 1 dell’addendum prevede che nel caso di esposizione verso un singolo soggetto superiore a un terzo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale della Fondazione calcolato al fair valuele Fondazioni possano prevedere il ricalcolo di tale esposizione attraverso l’applicazione di un coefficiente, determinato in connessione al grado di rischio del soggetto. «Con questa indicazione teniamo in considerazione due fattori: il primo è la pesatura del rischio di concentrazione che è diverso a seconda della tipologia di soggetto investito e, quindi, viene introdotto il concetto dei coefficienti, con possibilità per le banche conferitarie più solide di vedere applicato un coefficiente più favorevole che riduce l’esposizione – chiarisce il Direttore Acri –; il secondo invece riguarda la comunicazione periodica dell’andamento dell’esposizione al MEF e l’eventuale definizione del piano di rientro». Se la Fondazione, infatti, in applicazione dei coefficienti dovesse trovarsi al di sotto del limite del 33% ha l’unico obbligo di verificare ogni sei mesi il permanere di questa condizione e informare l’Autorità di Vigilanza; se, al contrario, nonostante l’applicazione dei coefficienti, la Fondazione ha un’esposizione superiore, allora sarà necessario predisporre un piano di rientro che consenta la riduzione dell’eccedenza entro e non oltre 3 anni, sempre tenendo nel dovuto conto l’esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle cessioni sullo stesso precedentemente richiamati. Fanno eccezione le Fondazioni che operano in via prevalente in regioni e province a statuto speciale o di piccole dimensioni (art. 25, comma 3 bis della Legge Ciampi) che, in caso di eccedenza dovranno concordare con MEF e Acri ulteriori criteri per la predisposizione del piano di rientro.

Esiste poi un’altra casistica prevista dal comma 6 dell’articolo 1 dell’addendum: se l’aumento dipende dell’andamento favorevole dei mercati, il valore dell'esposizione è posto in osservazione per i 12 mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l’incremento ha carattere durevole. In quest'ultimo caso, le Fondazioni predispongono un piano di rientro della durata massima di 24 mesi, comunicandolo all'Autorità di vigilanza.

In merito, invece, all’articolo 2 dell’addendum il Direttore chiarisce che «non ci sono modifiche sostanziali riguardanti le operazioni in derivati ma si tratta semplicemente di una riaffermazione di quanto già previsto»: gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati esclusivamente con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali (capitale garantito) e l’addendum riconferma e specifica che “se ci sono rischi di perdite patrimoniali sono preclusi anche nell’ipotesi in cui tali operazioni prevedano rischi di perdite patrimoniali seppure inferiori a quelle previste da strumenti alternativi, anche non derivati”, quindi sono in ogni caso preclusi se ci sono rischi di perdite patrimoniali. Anche nella valorizzazione, in realtà non cambia il principio implicito della contabilizzazione a valori di libro: “per valore di singole attività o passività di cui all’art. 4, comma 2, del Protocollo si intende la valorizzazione contabile delle stesse in bilancio alla data di stipula delle operazioni in derivati”.

Michaela Camilleri, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali 

24/11/2025

 
 
 

Ti potrebbe interessare anche