Quali novità per i fondi pensione con l’entrata in vigore dell’ultima Legge di Bilancio?
Se in materia di previdenza pubblica la Legge di Bilancio per il 2026 ha sostanzialmente confermato le previsioni già inserite in bozza senza particolari sorprese, sul fronte dei fondi pensione ci sono state numerose novità dell’ultimo minuto.
L’unica disposizione già presente in bozza e successivamente confermata ha riguardato il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture, prevedendo la possibilità per i fondi pensione di investire, anche in via indiretta, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia. Si renderà, dunque, necessario modificare il D.M. 166/2014, che definisce criteri e limiti di investimento dei fondi pensione, nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Per quanto riguarda, invece, le modifiche dell’ultimo minuto, la Legge di Bilancio contiene novità relative all’adesione automatica, alla portabilità del contributo datoriale, alla fiscalità e alle modalità di erogazione della prestazione finale.
Adesione automatica e Fondo di Tesoreria
Dall’1 luglio 2026, per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, è prevista l’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva stabilita dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche, il fondo di destinazione è quello a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale; in assenza di accordi e contratti, il fondo di destinazione, a seguito della soppressione di FONDINPS, è il Fondo Cometa.
Con l’adesione automatica confluiscono direttamente nel fondo pensione il TFR maturando, il contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura stabilita dagli accordi collettivi. Peraltro, i contributi derivanti da adesione automatica non sono più investiti nei compartiti garantiti ma “in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio rendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente”. Resta tuttavia ferma la possibilità, per il lavoratore, di esercitare una scelta diversa entro 60 giorni dalla data di assunzione. Entro questo termine, l’interessato può decidere di destinare l’intero TFR maturando a un altro fondo pensione liberamente scelto ovvero mantenere il TFR in azienda che, in base alle dimensioni aziendali, può essere destinato al Fondo di Tesoreria INPS.
In merito al Fondo di Tesoreria, peraltro, è stata prevista l’estensione dell’obbligo di versamento alle aziende che superano i 60 addetti per il periodo 2026-2027, i 50 addetti dal 2028 e i 40 addetti dal 2032. Finora contava l’anno di costituzione dell’impresa mentre dall’1 gennaio 2026 il requisito dimensionale diventa dinamico, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
Portabilità del contributo datoriale
All’articolo 14, comma 6, ultimo periodo, del D.lgs. n. 252 del 2005 vengono soppresse le parole “nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali”, che attualmente attribuiscono alla contrattazione collettiva la facoltà di stabilire se il contributo datoriale futuro spetta anche in caso di trasferimento individuale al fondo aperto o al PIP.
In altre parole, la Legge di Bilancio permette di trasferire il contributo datoriale, in aggiunta a quello del dipendente, in qualsiasi fondo pensione, e non solo nei fondi contrattuali. Attualmente, se il lavoratore decide di aderire a un fondo negoziale versando il TFR maturando e il suo contributo, il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo aziendale definito dal contratto collettivo; se invece il lavoratore sceglie di aderire a un fondo aperto o a un PIP il datore di lavoro è libero di scegliere se versare anche il suo contributo. Con questa modifica, il contributo datoriale può essere fatto confluire (o può essere trasferito) in qualsiasi tipologia di fondo pensione scelta dal lavoratore.
Modalità di erogazione della prestazione finale
La Legge di Bilancio modifica la disciplina delle prestazioni definita dall’articolo 11 del D.lgs. n. 252 del 2005, sempre con decorrenza dall’1 luglio 2026. Da un lato, aumenta dal 50% al 60% il limite di montante liquidabile in forma di capitale. Dall’altro, si ampliano le tipologie di rendita opzionabili: oltre alla classica rendita vitalizia, possono essere anche erogate prestazioni nella forma di:
- rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al numero di anni residui;
- prelievi liberamente determinabili nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita
- erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni.
Ai fini del calcolo della durata della rendita, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell’età dell’aderente al momento dell’esercizio dell’opzione, come determinata dall’Istat con riferimento alla tavola di mortalità utilizzata per il calcolo dei coefficienti di trasformazione da applicare alla pensione pubblica.
Queste tre nuove tipologie di prestazione finale sono erogate direttamente dal fondo pensione e il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario, il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati al momento dell’esercizio dell’opzione.
Fiscalità
Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi si applica lo stesso regime della rendita tradizionale o del capitale in un’unica soluzione: la tassazione ordinaria parte dal 15% e si riduce progressivamente dello 0,3% all’anno a partire dal quindicesimo anno di partecipazione al fondo, fino a un minimo del 9%. Le prestazioni erogate in forma frazionata vengono invece tassate con l’aliquota a titolo d’imposta del 20%, ridotta di una quota pari allo 0,25% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali.
Sul fronte contributi, invece, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, il limite massimo annuale di deducibilità fiscale viene aumentato dall’attuale 5.164,57 euro a 5.300 euro. Resta ferma la maggiore deducibilità per i neo-occupati dal 2007, ovvero la possibilità, nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo.




