Pubblicata la circolare INPS che recepisce le disposizioni dell’ultima Legge di Bilancio in materia di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita per il biennio 2027-2028: gli incrementi graduali e le categorie escluse
Con la circolare n. 28 del 16 marzo 2026, l’INPS recepisce le disposizioni della Legge di Bilancio per il 2026 e del decreto direttoriale del 19 dicembre 2025, emanato dal MEF di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che hanno previsto un adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028.
Il decreto direttoriale, considerato il certificato aumento della speranza di vita, aveva infatti previsto, a decorrere dall’1 gennaio 2027, un incremento dei requisiti di accesso al pensionamento di tre mesi. La Legge di Bilancio 2026 è poi intervenuta per rendere quell’incremento graduale, prevedendo un aumento di un mese nel 2027 e di ulteriori due mesi nel 2028. Nessuna modifica, dunque, per il 2026 i requisiti di accesso alle pensioni di vecchiaia e anticipate restano gli stessi del 2025 (per la vecchiaia 67 anni di età e 20 di contributi, per l’anticipata 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Dal 2027 l’aggiornamento riguarderà tutti i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia e anticipato, a eccezione del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia, e il requisito anagrafico per l’assegno sociale.
Tabella 1 – I requisiti pensionistici 2027-2028

I nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia
Il requisito anagrafico per la vecchiaia salirà, dunque, a 67 anni e 1 mese di età dall’1 gennaio 2027 e 67 anni e 3 mesi dall’1 gennaio 2028. Resta fermo il requisito contributivo dei 20 anni di anzianità.
Per i soggetti che hanno iniziato a lavorare dall’1 gennaio 1996, i cosiddetti contributivi puri, il requisito anagrafico che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, sale a 71 anni e 1 mese nel 2027 e a 71 anni e 3 mesi nel 2028.
I nuovi requisiti per la pensione anticipata
Per la pensione anticipata ordinaria, si passerà invece a 42 anni e 11 mesi di contribuzione effettiva per gli uomini e 41 e 11 mesi per le donne dall’1 gennaio 2027 e a 43 anni e un mese per gli uomini e 42 anni e 1 mese per le donne dall’1 gennaio 2028.
Rimane valida la finestra mobile di 3 mesi tra la maturazione del requisito e la decorrenza del trattamento pensionistico: il che significa che per ricevere la prima rata dell’assegno nel 2027 occorreranno 43 anni e 2 mesi (un anno in meno per le donne) e nel 2028 43 anni e 5 mesi per gli uomini (un anno in meno per le donne). Nel caso, invece, di dipendenti pubblici iscritti alle gestioni della CPDEL (Enti Locali), della CPS, della CPI e della CPUG i trattamenti pensionistici vengono corrisposti trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se gli stessi sono maturati dall’1 gennaio 2028.
L’adeguamento interesserà anche la pensione anticipata contributiva destinata ai contributivi puri: serviranno 64 anni e 1 mese di età e 20 anni e 1 mese di contribuzione effettiva nel 2027, che diventeranno 64 anni e 3 mesi di età e 20 anni e 3 mesi di contribuzione dal 2028. È tuttavia necessario che l’importo della pensione sia pari a 3 volte il valore dell’assegno sociale (circa 1.600 euro nel 2025), ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e 2,6 per le donne con due o più figli.
Per i lavoratori precoci, il requisito per la pensione anticipata sale a 41 anni e 1 mese di anzianità contributiva nel 2027 e 41 anni e 3 mesi nel 2028. Si ricorda che rientrano in questa categoria i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contributi prima dei 19 anni d’età e che si trovano in una delle seguenti condizioni: disoccupazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale conclusa da almeno tre mesi; assistenza da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente in condizione di disabilità o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona in condizione di disabilità abbiano compiuto 70 anni di età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%. Anche per i lavoratori precoci valgono le “finestre mobili” previste per la pensione anticipata ordinaria.
Le esclusioni
Saranno esclusi dall’adeguamento agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 i lavoratori che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti come i turnisti notturni, gli addetti alla catena di montaggio e le categorie usuranti elencate nel d.lgs. 67/2011. I requisiti restano dunque fermi a 66 anni e 7 mesi di età e 30 anni di contributi, con 7 anni di attività gravosa negli ultimi 10 di attività lavorativa e a 67 anni di età, sempre con 30 di contributi, con 6 anni di attività gravosa negli ultimi 7. Nessun incremento anche per i lavoratori precoci che svolgono mansioni pesanti, che mantengono il requisito contributivo ridotto a 41 anni.
Per il personale militare delle forze armate, inclusi carabinieri, guardia di finanza, polizia e vigili del fuoco è previsto – oltre all’aumento generale – l’incremento di un mese per il 2028, di un ulteriore mese per il 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2030.




