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Fondi pensione, al via dall’1 luglio l’adesione automatica

Pensioni
Categorie Categorie Previdenza complementare

A partire dall’1 luglio 2026 entra in vigore il meccanismo di adesione automatica al fondo pensione: chi sono i soggetti coinvolti e come funziona

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto diverse novità in materia di previdenza complementare, tra cui un cambiamento significativo nelle modalità di adesione ai fondi pensione. A partire dall’1 luglio 2026, infatti, è prevista l’adesione automatica dei lavoratori dipendenti neoassunti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche, il fondo di destinazione è quello a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale; in assenza di accordi e contratti, il fondo di destinazione, a seguito della soppressione di FONDINPS, è il Fondo Cometa.

Con l’adesione automatica confluiscono direttamente nel fondo pensione il TFR maturando, il contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura stabilita dagli accordi collettivi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale INPS (per il 2026 pari a 546,24 euro per 13 mensilità). Peraltro, i contributi e le quote di TFR derivanti da adesione automatica vengono investiti dal fondo pensione “in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio rendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente”. Proprio in merito ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi o le linee di investimento nei quali sono investiti i flussi contributivi derivanti da adesioni non esplicite, ai sensi del nuovo art. 8, comma 9, del D. Lgs. 252/2005, come modificato dalla legge di bilancio per il 2026, la COVIP ha avviato una consultazione pubblica di cui si attendono gli esiti.

Resta tuttavia ferma la possibilità, per il lavoratore, di esercitare una scelta diversa entro 60 giorni dalla data di prima assunzione. Entro questo termine, l’interessato può decidere di destinare l’intero TFR maturando a un altro fondo pensione liberamente scelto oppure di mantenere  in azienda il Trattamento di Fine Rapporto che, in base alle dimensioni aziendali, può essere destinato al Fondo di Tesoreria INPS. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. In merito al Fondo di Tesoreria, la Legge di Bilancio è intervenuta sui requisiti dimensionali delle aziende per il versamento della quota di TFR non destinata alla previdenza complementare: il controllo sulla dimensione aziendale verrà ora effettuato di anno in anno, basandosi sulla media annua degli addetti dell’anno precedente, mentre finora l’obbligo coinvolgeva quasi esclusivamente le aziende che avevano superato la soglia dimensionale nel corso del 2006. Oltre al nuovo calcolo annuale, la Legge di Bilancio prevede un abbassamento progressivo delle soglie, che coinvolgerà un numero sempre maggiore di PMI: 60 addetti per il periodo 2026-2027, 50 addetti dal 2028 e 40 addetti dal 2032.

Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore sia già iscritto a un fondo pensione, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica. Il TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine dei 60 giorni, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50%.

Adesione automatica vs Silenzio-Assenso

Il cambiamento rispetto al passato è sostanziale: il meccanismo del silenzio-assenso prevedeva che, entro sei mesi dall’assunzione, il lavoratore dovesse scegliere se destinare il TFR al fondo di categoria o lasciarlo in azienda. In caso di mancata scelta, scattava l’adesione “tacita” con il versamento del solo TFR maturando. Con la nuova disciplina, invece, l’iscrizione avviene automaticamente al momento dell’assunzione, senza necessità di alcun adempimento da parte dell’interessato. Entro il termine di 60 giorni dall’assunzione il lavoratore ha la possibilità di comunicare, direttamente al proprio datore di lavoro, se destinare l’intero TFR maturando a un’altra forma pensionistica complementare o, in alternativa, mantenerlo presso l’azienda.

Peraltro, a differenza di quanto avveniva con il silenzio-assenso, i contributi derivanti da adesione automatica non sono più investiti nel comparto garantito ma nel comparto più coerente con l’orizzonte temporale a disposizione del lavoratore e con la sua età anagrafica. Con la normativa previgente la soluzione non era ottimale in quanto i comparti garantiti sono prevalentemente di natura obbligazionaria e indicati per chi si avvicina al pensionamento e, dunque, non adatti soprattutto agli aderenti più giovani che vedevano i propri risparmi confluire in un comparto con un orizzonte temporale limitato e a rendimento contenuto.

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