La previdenza complementare è uno strumento importante per prepararsi al futuro e provare a mantenere un buon tenore di vita anche al termine dell’attività lavorativa. Nella maggior parte dei casi si valuta l’opportunità di aderire a un fondo pensione riflettendo sui benefici che si avranno al momento del pensionamento. Eppure, c’è un altro aspetto spesso poco conosciuto, ma altrettanto rilevante: cosa succede in caso di premorienza dell’aderente?
La previdenza complementare è uno strumento importante per prepararsi al futuro e provare a mantenere un buon tenore di vita anche al termine dell’attività lavorativa. Soprattutto alla luce delle dinamiche demografiche in atto, caratterizzate da un allungamento dell’aspettativa di vita e dal concretizzarsi del “rischio di longevità”, ossia il “rischio” di vivere più a lungo di quanto ci si possa aspettare (cioè della speranza di vita media).
Nella maggior parte dei casi l’opportunità di aderire a un fondo pensione viene valutata riflettendo esclusivamente sui possibili benefici che si avranno al momento del pensionamento. Eppure, c’è un altro aspetto spesso poco conosciuto, e di conseguenza poco considerato, ma molto importante: cosa succede alle somme accumulate nel fondo pensione in caso di decesso dell’iscritto? Spesso si pensa che le somme vadano perse, vengano trattenute dal fondo, finiscano alla banca o all’assicurazione e non possano più essere recuperate. In realtà, sapere chi sono i beneficiari, come funziona il riscatto in caso di successione e quali possibilità hanno gli eredi è fondamentale per garantire una protezione economica concreta alle persone care. Aspetto che assume particolare rilevanza per soggetti finanziariamente più fragili, come minori, persone con disabilità o familiari privi di un reddito proprio, che dipendono economicamente dall’aderente. In quest’ottica, il riscatto in caso di premorienza non va visto solo come uno strumento di protezione in caso di imprevisti ma, potenzialmente, anche come una strategia pianificata per trasmettere un capitale ai propri eredi (ma non solo). Peraltro, in questo modo, oltre a garantire una tutela economica, si assicura una tassazione più favorevole rispetto a molte altre forme di risparmio.
Cosa succede, dunque, se un aderente a un fondo pensione muore? Occorre innanzitutto premettere che le modalità con cui le somme sono riconosciute agli eredi o ai soggetti designati dall’iscritto dipendono dal momento in cui avviene il decesso e dalle scelte effettuate.
Cosa accade in caso di premorienza dell’aderente al fondo pensione?
Questa casistica viene disciplinata dall’articolo 14, comma 3, del D.lgs. n. 252/2005: nel caso in cui l’aderente a un fondo pensione muoia prima di maturare il diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione individuale maturata viene riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; nelle forme pensionistiche complementari collettive, invece, la posizione resta acquisita al fondo pensione.
Procedendo con ordine, il riscatto per premorienza spetta in primo luogo ai beneficiari designati dall’aderente, che possono essere sia persone fisiche – non necessariamente parte del nucleo familiare – che giuridiche (come fondazioni, associazioni, onlus, ecc.), con la possibilità di modificare tali indicazioni nel tempo.
Nel caso in cui non siano stati indicati beneficiari, il riscatto può essere richiesto dagli eredi testamentari, se l’aderente ha espresso le proprie volontà riguardo alla successione dei propri beni, incluso il montante maturato nel fondo pensione. In mancanza anche di testamento, si fa riferimento agli eredi legittimi, indicati all’articolo 565 del Codice Civile. Tra questi, il coniuge, i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori e nonni), nonché fratelli, sorelle e altri parenti e affini. Infine, nel caso residuale in cui l’aderente non abbia eredi legittimi, la posizione individuale rimane nella forma pensionistica complementare collettiva e ripartita tra gli altri aderenti oppure devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nel caso di forme pensionistiche individuali.
Si tenga conto che sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale per premorienza è operata la tassazione agevolata prevista per la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche, ovvero la ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Cosa accade in caso di decesso del pensionato?
In caso di decesso dell’aderente al fondo pensione dopo il pensionamento, la gestione del montante residuo dipende dalla tipologia di rendita scelta in fase di richiesta della prestazione finale.
Generalmente, la rendita “base” offerta dal fondo pensione è la rendita vitalizia immediata non reversibile che prevede il pagamento di una rendita all’aderente finché è in vita e si estingue al momento del decesso. Questa tipologia di rendita ha il vantaggio di corrispondere all’aderente l’importo più elevato a partire dal montante convertito, senza però garantire alcun tipo di protezione al beneficiario (o agli eredi) al quale non verrà destinato il montante residuo. È possibile optare per una differente tipologia di rendita, reversibile (l’importo viene corrisposto all’aderente finché è in vita e, successivamente, al beneficiario designato con possibilità per l’aderente di scegliere un percentuale di reversibilità) o controassicurata con restituzione del capitale residuo (in caso di morte dell’aderente viene corrisposto un capitale pari alla differenza tra il montante iniziale e le rate già versate, solo se questa differenza è positiva), così da preservare il montante e assicurarsi che al momento del decesso il capitale non ancora prelevato venga corrisposta ai superstiti ma ciò comporta una riduzione della rata percepita. Si tenga poi conto che la Legge di Bilancio per il 2026 modifica la disciplina delle prestazioni ampliando le tipologie di rendita opzionabili.




