Per i dipendenti pubblici la manovra 2026 prevede l’anticipo di 3 mesi nel pagamento del TFS, con riduzione dell’attesa da 12 a 9 mesi. Di fatto, viene però escluso il beneficio della detassazione dell’1,5% per i trattamenti liquidati dopo almeno 12 mesi dalla cessazione del servizio entro il limite di 50mila euro
L’articolo 44 della bozza della Legge di Bilancio per il 2026 prevede che, a decorrere dall’1 gennaio 2027, la liquidazione delle indennità di fine servizio per i dipendenti pubblici sarà anticipata di tre mesi. Il che significa che il termine per il pagamento si riduce da 12 a 9 mesi nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (anche per collocamento a riposo d’ufficio), con conseguente neutralizzazione a regime (dal 2028), ai fini della corresponsione della medesima buonuscita, dell’incremento di 3 mesi dell’età pensionabile previsto dall’articolo 43 del testo in esame.
La normativa prevede infatti che la prima tranche delle indennità di fine servizio, comunque denominate, venga liquidata non dal collocamento a riposo ma entro 105 giorni per inabilità o per decesso del lavoratore, dopo 12 mesi in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età e di servizio, dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.).
Per i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima dell’1 gennaio 2001 e che non hanno aderito alla previdenza complementare è previsto il TFS (Trattamento di Fine Servizio), che viene erogato al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. Le tipologie principali di TFS comprendono: l’Indennità di Buonuscita (IBU) per i dipendenti civili e militari dello Stato, calcolata moltiplicando un dodicesimo dell’80% della retribuzione contributiva annua utile lorda – compresa la tredicesima mensilità – percepita alla cessazione dal servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo; l’Indennità Premio di Servizio (IPS) per dipendenti degli enti locali e della sanità, calcolata moltiplicando un quindicesimo dell’80% della retribuzione contributiva utile lorda – compresa la tredicesima mensilità – percepita negli ultimi 12 mesi di servizio per il numero degli anni valutabili ai fini del calcolo; l’indennità di anzianità per i dipendenti degli enti pubblici non economici (parastato).
Ai dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 si applica, invece, la disciplina del TFR.
Il TFS in genere è corrisposto ai dipendenti pubblici in un’unica soluzione se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro, oppure in due rate annuali quando l’importo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro, la seconda è pari all’importo residuo e sarà pagata dopo un anno dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata); in tre rate annuali se la cifra supera i 100.000 euro (il primo e secondo importo lordi sono pari a 50.000 euro e il terzo è pari all’importo residuo; il secondo e terzo importo saranno pagati rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento del primo). Se l’erogazione di ogni quota non avviene entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.
Come si legge nella Relazione tecnica allegata al Ddl di bilancio, l’articolo 44 intende dare seguito al monito espresso dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza n. 130 del 2023, ha rilevato che la ridefinizione delle norme relative al termine dilatorio di differimento dei trattamenti in questione (con limitato riferimento ai trattamenti spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio), nonché al riconoscimento secondo modalità rateali dei medesimi trattamenti che superino un determinato importo, deve essere operata dal legislatore, mediante scelte discrezionali di rimodulazione che tengano conto del differimento generale del termine di liquidazione.
In altre parole, la Corte Costituzionale invitava il legislatore a intervenire sulla disciplina del TFS/TFR dei dipendenti pubblici per rimuovere una disparità considerata in contrasto con il principio della giusta retribuzione che “si sostanzia non solamente nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione”, aggiungendo poi che il legislatore avrebbe dovuto formulare “una soluzione che, in ossequio ai richiamati principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità, si sviluppi muovendo dai trattamenti meno elevati per estendersi via via agli altri”.
Cosa cambia dal punto di vista fiscale?
L’articolo 24 del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, ha introdotto una detassazione specifica del TFS applicabile sull’imponibile fino a 50.000 euro lordi. La misura è concepita come un parziale meccanismo compensativo rispetto ai lunghi tempi di differimento della liquidazione, poiché la riduzione d’imposta scatta solo dopo un certo periodo di attesa successivo alla cessazione dal servizio. La detassazione opera sotto forma di riduzione dell’aliquota IRPEF e l’entità della riduzione cresce con il protrarsi del differimento, secondo il seguente schema:
- 1,5% di riduzione per i TFS corrisposti dopo almeno 12 mesi dalla cessazione del rapporto;
- 3% per importi liquidati dopo almeno 24 mesi;
- 4,5% per importi liquidati dopo almeno 36 mesi;
- 6% per importi liquidati dopo almeno 48 mesi;
- 7,5% per importi liquidati dopo almeno 60 mesi.
L’introduzione, da parte dell’articolo 44 della bozza della Legge di Bilancio 2026, di un anticipo di tre mesi nel pagamento del TFS/TFR e delle altre indennità di fine servizio per i soli casi di pensionamento per limiti di età o di servizio implica la perdita del beneficio della detassazione applicabile ai trattamenti liquidati dopo almeno 12 mesi dalla cessazione del servizio. Con l’articolo 44, la prima rata del TFS/TFR viene invece corrisposta dopo 9 mesi, impedendo ai lavoratori coinvolti di maturare il diritto alla detassazione del 1,5% prevista per i pagamenti effettuati oltre il dodicesimo mese.




