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Novità per i fondi pensione: più flessibilità nell’erogazione delle prestazioni

Pensioni
Categorie Categorie Previdenza complementare

Tra le principali novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio in materia di previdenza complementare una particolare rilevanza assume l’introduzione di modalità più flessibili di erogazione delle prestazioni pensionistiche: come funzionano la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l’erogazione frazionata?

L’art. 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) è intervenuto in modo significativo sul sistema dei fondi pensione, con l’obiettivo di rendere più attrattiva la previdenza complementare e rafforzare il secondo pilastro pensionistico soprattutto alla luce dell’attuale trend demografico.

In particolare, tra le nuove disposizioni previste figura l’introduzione di modalità più flessibili di fruizione delle prestazioni pensionistiche, superando la rigidità che caratterizzava finora la normativa e rendendo il fondo pensione uno strumento maggiormente adattabile alle esigenze individuali.

Il d.lgs. n. 252/2005 prevedeva infatti essenzialmente due modalità di erogazione delle prestazioni:

  • rendita vitalizia;
  • capitale fino al limite massimo del 50% del montante finale, a meno che la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale dell’anno, nel qual caso la prestazione può essere erogata al 100% in forma di capitale.

Le novità introdotte riguardano quindi strumenti che consentano un utilizzo più graduale e personalizzato del capitale accumulato, adeguandosi alle diverse necessità familiari, patrimoniale e sanitarie degli aderenti. Nel dettaglio, con delibera del 25 giugno 2026, la COVIP ha disciplinato tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche: “la rendita a durata definita”, “i prelievi liberamente determinabili” e “l’erogazione frazionata del montante accumulato”.

La rendita a durata definita

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo della durata standard della rendita, è previsto che la vita attesa residua corrisponda al numero di anni interi della speranza di vita, come determinata dall’Istat, in base all’età dell’interessato al momento della richiesta della prestazione, mentre sarà il fondo pensione stesso a definire la periodicità del frazionamento, anche attraverso l’eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli aderenti, salvo l’impossibilità di prevedere una cadenza della rateazione inferiore al mese o superiore all’anno. La forma pensionistica può inoltre limitare la possibilità di optare per una cadenza della rateazione eccessivamente ravvicinata, qualora l’importo delle singole rate risulti inferiore a un importo minimo.

L’importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione e viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare.

I prelievi liberamente determinabili

I prelievi liberamente determinabili sono una prestazione costituita da prelievi che possono essere erogati a valere sul montante in gestione, con facoltà dell’aderente di sceglierne l’importo e la tempistica. Al fine di evitare richieste eccessivamente frequenti e per un ammontare esiguo, le forme pensionistiche hanno la facoltà di definire l’intervallo minimo tra una richiesta e l’altra e l’importo minimo erogabile. I prelievi possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita.

Per quanto riguarda l’importo massimo prelevabile, la rendita teorica da prendere a riferimento è con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua dell’aderente al momento della richiesta della prestazione. Al momento della richiesta di accesso alla prestazione, l’aderente può quindi chiedere l’erogazione di un importo, che non potrà comunque essere superiore alla prima rata di rendita figurativa. In linea generale, si assume come importo massimo prelevabile in ogni momento la differenza tra l’ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l’ammontare dei prelievi già effettuati.

L’erogazione frazionata

A differenza delle prime due opzioni, l’erogazione frazionata non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario. Si tratta di una prestazione costituita da un’erogazione rateizzata del montante accumulato, per un periodo predeterminato scelto dall’aderente, non inferiore a 5 anni. Al momento dell’esercizio dell’opzione l’aderente dovrà indicare il numero di anni di durata dell’erogazione e la periodicità dell’erogazione, potendo scegliere tra diverse opzioni alternative indicate dalla propria forma pensionistica, fermo restando che non è possibile prevedere una cadenza della rateazione inferiore al mese né superiore all’anno. Anche in questo caso, il fondo pensione può limitare la possibilità di optare per una cadenza della rateazione eccessivamente ravvicinata, qualora l’importo delle singole rate risulti inferiore a una soglia minima.

Il montante residuo resterà comunque investito fino al completo esaurimento dell’erogazione e l’importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione. Tale importo viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare.

Nuove disposizioni e prossimi passi

A partire dall’1 luglio 2026, dunque, tutte le forme pensionistiche complementari interessate dalle nuove disposizioni saranno tenute a consentire agli aderenti di richiedere, una volta maturati i requisiti, una delle prime due opzioni, mentre dal 31 ottobre 2026 potrà essere richiesta anche l’“erogazione frazionata del montante accumulato”. Sono erogabili dalle sole forme a contribuzione definita e non sono erogabili ai lavoratori dipendenti che risultino iscritti ai fondi di categoria loro dedicati.

Le nuove prestazioni sono da intendersi alternative alla rendita vitalizia e non sono combinabili né tra loro né con la RITA eventualmente già in corso di liquidazione, mentre resta ferma la possibilità di abbinarle al riscatto del capitale nei limiti previsti dalla legge. Inoltre, una volta che ne sia iniziata la liquidazione non possono essere revocate, salvo che il beneficiario opti per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata, o differita se prevista dalla forma pensionistica complementare.

Una delle novità principali riguarda il fatto che tali nuove prestazioni sono erogate direttamente dalle forme pensionistiche complementari e il montante residuo è dalle stesse mantenuto in gestione, evitando il trasferimento del capitale a un’impresa di assicurazione (come avviene nella maggior parte dei casi per le rendite vitalizie) e rendendo il fondo pensione il soggetto che accompagna l’aderente anche nella fase di utilizzo del capitale. Tale montante è investito nel comparto scelto dall’aderente all’atto della richiesta della prestazione o, in mancanza di indicazioni, in quello individuato dalla forma pensionistica complementare a tal fine. Nella fase di fruizione di tali prestazioni, possono essere utilizzati anche comparti già previsti dalla forma pensionistica per la fase di accumulo, ferma restando la possibilità di switch di comparto.

Di conseguenza, la gestione finanziaria della posizione non si arresta con il pensionamento, ma prosegue anche nella fase di decumulo allungando il tempo medio di permanenza delle risorse all’interno dei delle forme pensionistiche complementari. Aspetto quest’ultimo da non sottovalutare in ottica di ulteriore crescita delle masse complessivamente gestite dal sistema dei fondi pensione, con possibili effetti positivi in termini di economie di scala, efficienza gestionale e capacità di investimento nel lungo periodo.

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