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TFR al Fondo di Tesoreria INPS: cosa cambia dal 2026

Pensioni
Categorie Categorie Previdenza complementare

La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta in materia di destinazione del TFR ampliando la platea dei datori di lavoro tenuti al versamento del Trattamento di Fine Rapporto al Fondo di Tesoreria dell’INPS. Cosa cambia da quest’anno?

La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta in materia di destinazione del TFR ampliando la platea dei datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria dell’INPS.

L’obbligo di versamento del Trattamento di Fine Rapporto Fondo di Tesoreria dell’INPS, introdotto con effetto dall’1 gennaio 2007, ricorre in tutti i casi in cui il lavoratore non aderisca alla previdenza complementare secondo le modalità (automatiche o esplicite) stabilite dall’art. 8 del Decreto lgs. 252/2005. In tali ipotesi, il TFR maturando resta regolato dall’art. 2120 c.c. e rimane in azienda, a meno che il datore di lavoro non occupi almeno 50 addetti nel primo anno di attività, requisito che fa scattare l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria.

Dall’1 gennaio 2026, la novità introdotta dall’ultima Legge di Bilancio sancisce che siano tenuti al versamento degli accantonamenti del TFR al Fondo di Tesoreria non soltanto, come già previsto, i datori di lavoro privati – sono esclusi datori di lavoro domestico – che rientrino nella soglia dimensionale dei 50 addetti nel primo anno di attività, ma anche i datori di lavoro che abbiano raggiunto o raggiungano, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la predetta soglia dimensionale, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato. In sede di prima applicazione, limitatamente al periodo 2026-2027, è previsto che la media annuale dei lavoratori, il cui raggiungimento fa sorgere l’obbligo contributivo, sia pari a 60 addetti. In tal modo, viene attribuita rilevanza all’incremento del numero dei lavoratori eventualmente intervenuto negli anni successivi a quello di inizio di attività. Con effetto, poi, sui periodi di paga decorrenti dall’1 gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento i datori che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungano, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, tale soglia dimensionale, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato.

Per riassumere, come indicato nella circolare INPS 5 febbraio 2026, n. 12, contenente le istruzioni operative per il versamento, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare precedente, la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di:

  • 60 addetti per il periodo 2026-2027;
  • 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
  • 40 addetti dall’1 gennaio 2032.
Il TFR tra previdenza complementare, accantonamento in azienda e Fondo di Tesoreria

La normativa in vigore fino a tutto il 2025 prevedeva che il lavoratore dipendente del settore privato disponesse di diverse opzioni riguardo alla destinazione delle quote maturande di TFR:

  • far confluire il TFR a una forma complementare con modalità tacita: se entro sei mesi dalla prima assunzione il lavoratore non ha effettuato alcuna scelta con riguardo al proprio TFR, il datore di lavoro fa confluire il TFR maturando alla forma previdenziale collettiva di riferimento per il lavoratore o, in mancanza di questa, al fondo COMETA (a seguito del decreto ministeriale di soppressione di FONDINPS entrato in vigore nell’agosto del 2020);
  • far confluire il TFR a una forma di previdenza complementare con modalità esplicita: il lavoratore può decidere di versare il proprio TFR alla forma previdenziale da lui stesso designata investendo, oltre al TFR maturando, anche una quota di contribuzione aggiuntiva (propria ed eventualmente del datore di lavoro);
  • mantenere il regime del TFR di cui all’art. 2120 c.c. con modalità esplicita: accantonandolo presso l’azienda di appartenenza nel caso quest’ultima abbia meno di 50 dipendenti ovvero, nell’ipotesi di un numero di dipendenti pari o superiore a 50, destinandolo al Fondo di Tesoreria, come precedentemente descritto.

La Legge di Bilancio per il 2026 ha però inoltre introdotto un meccanismo di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (con esclusione dei lavoratori domestici) che sostituisce quello precedente dell’adesione con modalità tacita. A decorrere dall’1 luglio 2026, è prevista l’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva stabilita dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche, il fondo di destinazione è quello a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale; in assenza di accordi e contratti, il fondo di destinazione è il Fondo Cometa. Con l’adesione automatica confluiscono direttamente nel fondo pensione il TFR maturando, il contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura stabilita dagli accordi collettivi. Resta tuttavia ferma la possibilità, per il lavoratore, di esercitare una scelta diversa entro 60 giorni dalla data di assunzione. Entro questo termine, l’interessato può decidere di destinare l’intero TFR maturando a un altro fondo pensione liberamente scelto ovvero mantenere il TFR in azienda che, in base alle dimensioni aziendali, può essere appunto destinato al Fondo di Tesoreria INPS.

Stando a queste tre possibili destinazioni (fondo pensione azienda e Fondo di Tesoreria), dunque, qual è il flusso di TFR generato nel sistema produttivo negli ultimi anni?

Secondo gli ultimi dati elaborati dalla COVIP, il flusso complessivo di TFR che nel 2025 è stato generato nel sistema produttivo può essere stimato in circa 32,5 miliardi di euro; di questi, 16,4 miliardi sono rimasti accantonati presso le aziende, 9,6 miliardi versati alle forme complementari e 6,5 miliardi destinati al Fondo di Tesoreria. Dall’avvio della riforma, su 474,4 miliardi di TFR, 246,9 miliardi (il 52,1% del totale) sono rimasti in azienda, 115,5 miliardi (il 24,3%) sono stati destinati alla previdenza complementare e 112 miliardi (il 23,6%) sono confluiti nel Fondo di Tesoreria.

Figura 1 – Le modalità di utilizzo del TFR al 2025 (importi in milioni di euro)

Le modalità di utilizzo del TFR al 2025 (importi in milioni di euro)
Fonte: Relazione COVIP per l’anno 2025

Con l’ampliamento della platea dei datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria dell’INPS, occorrerà valutare, almeno per il breve termine, se ci sarà un aumento delle risorse in questa direzione oppure se l’eventuale incremento sarà compensato dagli effetti del nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare. A ogni modo, è sempre utile riflettere sul confronto in termini di rivalutazione, fiscalità e anticipazioni tra TFR lasciato in azienda/Fondo di Tesoreria e TFR versato in un fondo pensione, oltre a ricordare che una volta confluito nel Fondo di Tesoreria, il TFR resta “bloccato”, non essendo possibile richiedere all’INPS di recuperare la quota pregressa, a differenza di quanto avviene invece se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, decide di far confluire al fondo pensione anche il TFR precedentemente accantonato e lasciato in azienda.

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