Ancora in tema di vendita di polizze abbinate a mutui

Il Tar Lazio Roma, con 4 sentenze pubblicate il 5 gennaio 2024, la n. 229, 230, 231 e 232, è tornato a occuparsi di un tema sempre attuale: l'offerta di polizze assicurative, per eventi incendio e scoppio e a protezione del finanziamento, vendute in abbinamento alla stipula di un mutuo. Aspetto fondamentale nella fase di collocamento resta l'informativa verso il cliente, che deve essere chiara e completa in merito alle facoltà riconosciute dalla legge a tutela del consumatore

a cura dello Studio Legale Associato THMR

Le quattro pronunce sono espressione dei medesimi principi: principi che potremmo definire oggi consolidati, frutto di un vero processo di stratificazione che ha visto nel tempo un susseguirsi di interventi del legislatore e delle differenti Autorità di Vigilanza trasversalmente competenti. 

Dunque, lo sforzo del Tar non si registra tanto nell’elaborazione di nuovi principi, quanto nell’analisi e valutazione dei fatti di causa proprio alla luce di principi ormai noti al mercato. Seppure tra loro simili, ognuna delle quattro sentenze merita di essere letta in quanto ciascuna offre agli operatori (in primis, intermediari iscritti alla Sezione D del RUI) utili spunti di riflessione per una verifica e revisione critica di regole interne di condotta e presidi di controllo. Il Collegio – chiamato a giudicare sulla legittimità di provvedimenti sanzionatori adottati dall’AGCM nei confronti di quattro banche – è dovuto necessariamente passare attraverso, da un lato, un esame delle prove raccolte in giudizio e, dall’altro, una lettura critica delle motivazioni espresse dall’Autorità.

 Il risultato finale vede sullo sfondo una limitata condivisione da parte del Tribunale delle argomentazioni dell’AGCM (tre provvedimenti sono annullati, mentre solo uno parzialmente confermato), ma pone invece in primo piano un interessante zoom sulla vendita di polizze abbinate a mutui.

Vediamo alcuni degli aspetti salienti.

Nell’ambito dei diversi procedimenti l’AGCM ha ritenuto dimostrata la condotta di indebita pressione sui consumatori sulla base di diversi fattori, quali: (i) una politica aggressiva di collocamento delle polizze in abbinamento a mutui; (ii) il numero dei reclami concernenti le vendite abbinate; (iii) un'elevata percentuale di abbinamenti tra mutui/surroghe e polizze assicurative intermediate dalle banche; (iv) un interesse economico delle banche alla vendita delle polizze collegato alle provvigioni riconosciute dalle Compagnie assicurative.

In 3 casi su 4, l’avvio del procedimento era stato stimolato da una denuncia di Altroconsumo all’AGCM con la quale veniva segnalata una grave condotta di indebito condizionamento in caso di surroga. In particolare, all’esito di una propria attività di mistery shopping, l’Associazione aveva riscontrato un gran numero di consumatori costretti ad acquistare la copertura assicurativa imposta dal nuovo operatore bancario, senza possibilità di modificare il nominativo del beneficiario della polizza incendio e scoppio stipulata a favore del precedente istituto di credito. Le risultanze dei procedimenti condotti dall’Autorità mettevano dunque in luce uno sfruttamento da parte delle banche della propria posizione di potere rispetto ai clienti che chiedono il mutuo o la surroga, limitando notevolmente la capacità di questi di prendere una decisione libera in merito all’acquisto della polizza. 

È questo, del resto, il leitmotiv che ritroviamo alla base di molte iniziative assunte nel bancassuranceproteggere i consumatori che si trovano in una situazione di debolezza derivante dalla necessità di chiedere denaro con un impegno di restituzione negli anni futuri. In tale condizione di squilibrio di forza negoziale tra le parti, l’obiettivo del legislatore e delle diverse Authority competenti è stato quello di introdurre una protezione rafforzata del cliente e assicurare allo stesso un esercizio più consapevole delle sue facoltà.

Ebbene, l’unico provvedimento che resiste, in parte, al vaglio del TAR è quello oggetto di esame in seno alla sentenza n. 232 e solo con riferimento alla contestata pratica di indebito condizionamento per i consumatori di abbinamento mutuo e polizze, ma non anche per quella di apertura di un conto corrente presso la banca concedente il finanziamento. Il Collegio ha ritenuto tale provvedimento sorretto su prove univoche di una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 del Cod. Cons., quali ad esempio: direttive al canale retail e corsi di formazione significativi di politiche aggressive; uso verso la clientela di moduli precompilati con il “No” sulla voce relativa alla presenza o meno di una “polizza esterna”; assenza nella modulistica di una informativa in merito alla facoltà per il cliente di reperire sul mercato la polizza in alternativa a quella proposta dalla banca. Determinante anche la presenza di indici di abbinamento tra mutui e polizze, a livello regionale, pari al 95% – e dunque superiori allo stesso “cap di allarme” del 70% di cui la banca si era dotata per policy interna – che è stata considerata conferma della volontà della banca di una politica commerciale aggressiva, stante l’assenza di forme di richiamo verso la rete vendita.

Le altre pronunce mettono invece in una luce positiva l’attenzione complessivamente riposta dalle banche verso il fenomeno di misselling, avendo implementato procedure organizzative e di controllo interno volte a tutelare i consumatori in occasione della vendita abbinata mutui/polizze. Tra le misure ritenute idonee, ritroviamo l’emanazione di guide operative che fornissero alla rete un percorso guidato nell’interlocuzione con il cliente, in modo del tutto scevro da condizionamenti economici; l’adozione di più stringenti limiti assuntivi al fine di valutare, in modo svincolato da logiche commerciali, la coerenza della copertura rispetto alle esigenze del cliente; la consegna di informative precontrattuali chiare e complete. Discussa anche la presenza, in occasione dell’incontro con il cliente, del direttore di filiale o di uno “specialista tutela” per “supportare e migliorare l’approccio commerciale”: l’intervento di tale figura è stato ritenuto dall’AGCM indice di una possibile attività estorsiva della volontà del cliente di sottoscrivere la polizza PPI, mentre di segno diverso è stata la valutazione del Tar. 

I tre provvedimenti sanzionatori non reggono alle censure delle banche ricorrenti anche in ragione delle percentuali di abbinamento che non sono state ritenute anomale dal Tribunale. Con riferimento alle polizze facoltative, il Tribunale ha riscontrato che in alcuni casi meno di 1 cliente su 2 ha sottoscritto, al momento della stipula del mutuo o della surroga dello stesso, la polizza CPI commercializzata dalla banca. Sebbene poi tali percentuali fossero destinate a essere più alte (tra l’80%-85%) per le polizze incendio e scoppio, le stesse non sono state comunque considerate indicative di un’effettiva pressione da parte della banca nei confronti dei consumatori. Questi, in sintesi, gli argomenti su cui si regge la decisione del Tar su tale questione: 1. sono pur sempre polizze richieste obbligatoriamente dalla Banca per procedere all’operazione di mutuo/surroga ed è dunque fisiologico che il numero sia più alto; 2. tali polizze “hanno un oggettivo collegamento funzionale con l'erogazione/surroga del mutuo e un'utilità pratica per il consumatore, perché riducono il rischio di eventi imprevedibili che incidono sul valore del bene immobile dato in garanzia”; 3. “per i consumatori sarebbe più  agevole acquisire da uno stesso istituto di credito tutti i diversi rapporti contrattuali connessi all'acquisto dell'immobile, piuttosto che doversi attivare autonomamente sul mercato per reperire altre polizze, le quali dovrebbero, comunque, poi essere portate al vaglio della banca”. Il Tar estende tale considerazione anche ai casi di surroga osservando che: “Le eventuali difficoltà pratiche nel trasferimento della polizza da un istituto all'altro appaiono idonee a fornire una spiegazione anche all'elevato tasso di abbinamento in occasione delle surroghe”. 

A onor del vero, l’iter argomentativo del Tribunale presenta qui alcuni passaggi poco condivisibili, passibili di facile replica. Resta tuttavia il fatto che l’analisi di tale aspetto si conclude con l’acquisizione e valorizzazione della prova di un'informativa corretta e completa resa dalla banca ai clienti circa la possibilità di conservare la polizza precedente in caso di surroga. Questo sì, è oggetto di maggiore resistenza.

Infine, non può essere tralasciato un elemento: nell’esame delle vicende ha senz’altro avuto un certo peso il fatto che le banche erano state, poco prima, sottoposte ad accertamenti ispettivi da parte di Banca d’Italia le cui considerazioni – anche in merito ai piani di impegni a suo tempo formalizzati e mantenuti dagli operatori – sono state a più riprese ricordate dal Tar.

Avv. Rossella Portaro, Associato Studio Legale THMR

4/3/2024

 
 
 

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