Ancora sulle clausole cosiddette on claims basis

La richiesta del danneggiato rappresenta un evento futuro e imprevedibile, come tale coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni

a cura dello Studio Legale Associato THMR

Con la pronuncia n. 3123 del 2 febbraio 2024 la Suprema Corte di Cassazione ha occasione di ribadire quali siano alcuni dei principi applicabili in materia clausole assicurative cosiddette claims made. La vicenda concerne la domanda avanzata dagli eredi di un soggetto deceduto a causa di un episodio di malpratice medica. Temporalmente la vicenda è scandita come di seguito: fatto generatore del decesso 27/8/2001; scadenza polizza invocata 31/12/2002; richiesta risarcitoria degli eredi del de cuius avanzata nell’aprile del 2004.

Nel giudizio di primo grado il Tribunale dichiarò la responsabilità contrattuale dei sanitari e della ASL Lecce per la morte del paziente e condannò tutti i convenuti, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio dagli attori, accogliendo altresì la domanda di garanzia spiegata dalla ASL Lecce nei confronti del proprio assicuratore, dichiarando la nullità della clausola claims made prevista dalla polizza. Nello specifico, la clausola in questione prevedeva che rispetto al fatto generatore della responsabilità verificatosi il 27 agosto 2001, ovvero nel periodo di vigenza della polizza, il risarcimento doveva essere richiesto entro e non oltre un anno dalla scadenza della polizza (31 dicembre 2002), ovvero entro il 31 dicembre 2003. La Corte di merito accoglie però la censura dell’assicuratore riformando la sentenza con riguardo alla manleva proposta dalla ASL.

Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione la ASL denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1322 cod. civ. in tema di nullità della clausola di cui all’art. 1, lett. h, delle condizioni generali di polizza (claims made), perché contraria agli artt. 1341 e 2965 cod. civ.  

Secondo la struttura sanitaria con la clausola in questione le parti hanno arricchito il tipo contrattuale (assicurazione contro i danni) con la previsione di una decadenza a carico dell'assicurato che non è dipendente da una sua condotta, ma esclusivamente dal terzo danneggiato, così contrastando con disposizioni imperative di legge, ovvero l'art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole vessatorie (annoverando tra queste espressamente quelle che impongono decadenze), e con l’art. 2965 c.c., che commina la nullità dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto.

La Suprema Corte di Cassazione non ritiene accoglibile il motivo. Invero, conformemente a quanto già statuito da Cass. Civ. n. 12908/2022 si afferma che la clausola “claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., laddove fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato. Pertanto, è possibile ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c.della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe. Dunque, la clausola claims made e la verifica di compatibilità della stessa con il disposto di cui all’art. 2965 c.c. si trovano su due piani diversi tra loro non comunicanti (concetto questo già ripreso da Cass. Civ. Sez. Un. N. 22437/2018 - sul punto vedasi anche Dottrina F. Martini e M. Hazan in Il Sole24 Ore, 8.5.2023 n. 125).

Concludendo la clausola in questione (che faceva dipendere la copertura assicurativa dalla domanda del terzo danneggiato entro un termine predefinito, nella specie entro un anno dalla sua naturale scadenza) non può considerarsi affetta da nullità ex art. 2965 cod. civ. in quanto l’atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto e imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni in cui l’operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell’assicurato.

Avv. Mauro De Filippis, Studio Legale THMR

14/5/2024
 

 
 
 

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