Cambiamento climatico ed eventi calamitosi: l'importanza della garanzia eventi naturali

Il cambiamento climatico ha determinato il verificarsi, in maniera sempre più frequente, di fenomeni atmosferici di eccezionale intensità; circostanza che ha condotto alla riattivazione" delle garanzie per eventi atmosferici. In questo momento storico, le Compagnie di Assicurazione sono quindi chiamate a conciliare la sostenibilità tariffaria di tali garanzie con il dovere di protezione dell'assicurato

a cura dello Studio Legale Associato THMR

Il cambiamento climatico ci pone oggi di fronte a fenomeni atmosferici sempre più estremi, che si abbattono con maggiore frequenza sul nostro Paese. Ci riferiamo, in particolare, a fenomeni quali le alluvioni (anche di recente verificazione), le frane, le inondazioni, le mareggiate e, non ultime, le grandinate che si sono manifestate sul territorio italiano nell’ultimo anno e che hanno spesso determinato le Autorità competenti a deliberare lo stato di emergenza a livello nazionale in applicazione della normativa prevista nel Codice della Protezione Civile (D.lgs. 1/2018). L’ultimo, in ordine cronologico, è quello deliberato per la regione Toscana.

Dal punto di vista assicurativo, la violenza di tali eventi ha causato ingenti danni non solo alla collettività (si pensi ai numerosi alberi caduti sulle strade urbane) ma anche ai privati cittadini (il riferimento è, a mero titolo di esempio, alle auto colpite dalla grandine e all’allagamento delle abitazioni). Circostanza, questa, che ha portato alla “riattivazione” massiva di tutte quelle polizze assicurative che prevedono al proprio interno una copertura che indennizzi l’assicurato per i danni occorsi ai propri beni in seguito del verificarsi di determinati eventi atmosferici.

 

La copertura per eventi naturali/eventi atmosferici

Tale copertura è denominata “eventi naturali/eventi atmosferici” ed è solitamente strutturata e offerta come garanzia facoltativa, acquistabile con pagamento di premio aggiuntivo, talvolta in abbinamento ad altre garanzie (ad esempio, furto e incendio).

I beni oggetto di copertura possono essere identificati nell’auto, nell’immobile ove si vive o nell’impresa di cui si è proprietari (per tale intendendosi le relative pertinenze come il fabbricato, il terreno etc.). Tratti comuni delle garanzie presenti sul mercato sono:

  • l’oggetto della copertura, che è strutturato sotto forma di elenco (talvolta tassativo, talaltra esemplificativo) ove sono ricompresi gli eventi atmosferici la cui verificazione determina l’operatività della garanzia. Gli eventi tipizzati sono solitamente: tempeste, trombe d’aria, uragani, grandine;
     
  • le esclusioni/limitazioni di garanzia. In alcuni casi sono presenti esclusioni specifiche (ad esempio, per i danni causati da alluvioni, da straripamenti e da esondazioni), in altri invece è previsto che la copertura non operi quando gli eventi atmosferici descritti nell’oggetto sono riconducibili ad una calamità naturale.

Dall’esame delle clausole a oggi commercializzate, emerge come la scelta delle Compagnie di Assicurazione sia quella di non assumere in copertura quei rischi che, per natura ed estensione, abbiano le caratteristiche di un fenomeno catastrofale. La ratio di tale esclusione deve ritrovarsi nella scelta di non assicurare rischi per loro natura non mutualizzabili e difficilmente sostenibili (ampliamento contrattuale di quanto tassativamente previsto dall’art. 1912 c.c.: “Salvo patto contrario l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari”).

Va da sé che, affinché l’esclusione possa ritenersi integrata, sarà onere dell’assicuratore dimostrare che l’evento da cui è originato il danno sia causalmente riferito ai fatti dedotti nella clausola di esclusione.

 

L'importanza della garanzia eventi naturali: tra sostenibilità tariffaria e tutela effettiva dell'assicurato

Il considerevole aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi atmosferici ha avuto come conseguenza la crescita esponenziale delle richieste di indennizzo da parte degli assicurati. Nel Rapporto pubblicato di recente da IVASS “Rischi da catastrofi naturali e di sostenibilità” emerge che: “nel 2021 il peso degli oneri complessivi per i sinistri (pagati e riservati) e delle spese di gestione sono risultati nel 2021 pari al 102% della relativa raccolta premi” e come il 75% dei sinistri abbia come oggetto danni da grandine. 

È dunque inevitabile come l’aumento del numero dei sinistri comporti di riflesso la necessità da parte delle Compagnie di Assicurazione di garantire la sostenibilità tecnico/tariffaria di tale copertura. D’altra parte, è fondamentale che le Compagnie, facendosi carico delle esigenze dei propri assicurati e dei nuovi scenari di rischio, non interpretino le polizze in modo eccessivamente restrittivo (questo il contenuto delle raccomandazioni fatte da EIOPA ai tempi di COVID-19).

Naturalmente, più la formulazione della garanzia (comprensiva delle relative esclusioni e limitazioni) è chiara, più le parti del contratto sono tutelate. 

 

Uno sguardo al futuro

Dal quadro appena delineato emerge come le Compagnie sono chiamate pro futuro, da un lato a  prendere in debita considerazione le mutate esigenze di sostenibilità tariffaria, dovute all’esponenziale aumento dei danni e delle conseguenti richieste di indennizzo; dall’altro, a offrire all’assicurato che paga un premio, magari non indifferente in termini economici, una copertura che sia effettiva. Il tutto formulando in maniera semplice e chiara oggetto ed esclusioni della garanzia stessa.

Della straordinaria attualità e delicatezza dell’argomento ne è dimostrazione la previsione contenuta nel DDL Bilancio (art. 24), che introduce l’obbligo per le imprese non agricole ad assicurarsi per i rischi catastrofali tipizzati nella norma stessa.La disposizione, peraltro, sembra introdurre un obbligo a contrarre, in maniera similare a quanto previsto per la RC Auto. 

Avv. Francesca Chiara Colombo, Studio Legale Associato THMR

Avv. Alessia Roia, Studio Legale Associato THMR

6/12/2023
 

 
 
 

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