Cassazione, malpractice medica e oneri probatori: un commento alla sentenza 2996 del 21 agosto 2024

L'incertezza del risultato in tema di indagini diagnostiche non può, a detrimento del paziente, scagionare il medico che non abbia fornito la prova della propria diligenza, ovvero che l'evento non sia a lui imputabile

a cura dello Studio Legale Associato THMR

Con la pronuncia n. 22996 del 21 agosto 2024 la Suprema Corte di Cassazione si pronuncia ancora in materia di oneri probatori gravanti sulle parti processuali in materia di danni da malpractice medica. La vicenda concerne un’azione da responsabilità medica incardinata da dei coniugi per omessa diagnosi di malformazioni del feto (il referto ci dice di aver visualizzato con caratteristiche nella norma le ossa lunghe degli arti inferiori - mani e piedi) e conseguentemente per omessa informazione, impedendo loro di esercitare il proprio diritto di autodeterminarsi, in quanto la gestante se tempestivamente informata, avrebbe infatti esercitato il diritto di interrompere la gravidanza a causa del grave pericolo per la sua salute psichica.

Nello specifico, i coniugi pretendevano il danno non patrimoniale conseguente alla nascita di un figlio non voluto; il danno biologico subito per effetto del disturbo depressivo insorto in conseguenza dei fatti di causa; il danno derivante dallo shock emotivo subito al momento della nascita (essendo stati privati della possibilità di adattarsi gradualmente alla nuova situazione); il danno morale per il turbamento psicologico causato dall'inadempimento dei medici; il danno esistenziale atteso che la nascita indesiderata aveva radicalmente stravolto le loro abitudini di vita; il danno subito dalla minore per effetto della lesione del suo diritto a nascere sana; quanto ai danni patrimoniali doveva essere risarcito il danno emergente pari alle spese mediche e ai costi necessari per assistere una persona non autosufficiente, nonché il lucro cessante, pari ai minori redditi conseguenti alla limitazione del tempo dedicato all'attività professionale per fare fronte all'assistenza della figlia.

Le pretese venivano però rigettate in primo grado dal Tribunale di Torino con sentenza che trovava conferma anche in sede dell’appello proposto dai coniugi. La Corte territoriale avalla le tesi dei convenuti che affermano che non sia stato possibile mantenere la continua visualizzazione del feto durante le fasi dell'ecografia, per coglierne eventualmente i movimenti, costituendo questo un elemento di difficoltà dell'esame ecografico e che vi era un’elevata probabilità che le malformazioni scheletriche sfuggissero a un'indagine ecografica di primo livello in una percentuale elevata di casi. In sostanza, viene dato rilievo alla non agevole rilevabilità delle malformazioni e all’elevata probabilità statistica dell'esito errato dell'accertamento diagnostico. I giudici del merito individuano pertanto in detti elementi la non imputabilità dell’evento ai sanitari.

Gli attori ricorrevano dunque in Cassazione lamentando che avrebbe in primis dovuto essere annotata la difficoltà dell’esame con conseguente necessità di ripeterlo, ovvero di prescrivere un'ulteriore indagine diagnostica, ma soprattutto evidenziando come i medici, secondo quelli che sono oramai i pacifici orientamenti in materia di oneri probatori in ambito di malpractice medica, una volta allegato e presuntivamente assolto l’onere probatorio da parte degli attori (invero era stata dimostrata, secondo criteri presuntivi, la relazione di causalità tra l'intervento sanitario praticato alla paziente: referti ecografici, tutti e due, attestanti la visualizzazione con caratteristiche nella norma;  e il successivo evento: nascita di una bimba affetta da molteplici malformazioni), sarebbero stati esonerati dall’assolvere l’onere sugli stessi gravante, ovvero quello di avere dimostrato che la condotta negligente, imprudente e imperita loro addebitata non fosse stata da loro posta in essere.

La Suprema Corte accoglie il ricorso asserendo che la Corte di merito non ha considerato che l'incertezza del risultato di un’indagine, come quella di specie, destinata specificatamente alla ricerca di eventuali malformazioni fetali degli arti secondo le linee guida, non comporta necessariamente che la medesima sia particolarmente difficile, e che, soprattutto, detta probabilità statistica di insuccesso non possa esaurire l'accertamento in ordine alla diligenza richiesta ai sanitari e supplire all'onere di questi ultimi di fornire elementi probatori idonei a dimostrare che la condotta negligente, imprudente e imperita loro addebitata non sia stata da loro posta in essere (Cass. 28 maggio 2004 n. 10297; Cass. 19 aprile 2006 n. 9085). In sostanza, i sanitari avevano l’onere di dimostrare di avere eseguito le ecografie morfologiche in modo corretto, attenendosi, alle regole tecniche proprie della professione esercitata. 

La sentenza viene dunque cassata e rimessa alla Corte d’Appello di Torino per le determinazioni del caso.

Avv. Mauro De Filippis, Studio Legale THMR

13/11/2024
 

 
 
 

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