L'eccezione del massimale per le polizze di RC

Secondo la Suprema Corte di Cassazione il limite del massimale dell'assicurazione sulla R.C. costituisce un'eccezione in senso stretto e, pertanto, non potrà essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma dovrà essere eccepito tempestivamente dall'assicuratore nel giudizio promosso nei suoi confronti

a cura dello Studio Legale Associato THMR

Con l’ordinanza n. 26247 dell’11.9.2023 la Corte di Cassazione, sez. lavoro, ha affrontato il tema del massimale relativo alle coperture assicurative sulla responsabilità civile e, in particolare, delle tempistiche entro le quali la Compagnia convenuta in giudizio è tenuta a eccepirne l’esistenza.

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte una Compagnia assicurativa aveva presentato ricorso contro una pronuncia della Corte d’appello di Milano, la quale aveva ritenuto che il rilievo in merito al limite del massimale non fosse una mera difesa, bensì un’eccezione in senso stretto «da provarsi nei termini con onere a carico dell’assicurazione, che nella specie non vi aveva ottemperato e perciò era stata dichiarata decaduta». Infatti, nel giudizio di merito la Compagnia si era limitata soltanto alla produzione della polizza (ove erano indicati i limiti di copertura) senza sollevare tempestivamente una specifica eccezione sul limite del massimale; il che, aveva indotto la Corte d’appello di Milano a condannare l’impresa assicurativa a una manleva superiore al limite massimo di esposizione indicato nella documentazione contrattuale.

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’impresa assicurativa e ha confermato la decisione della Corte milanese, rilevando come il giudice di merito si fosse correttamente attenuto a quell’orientamento giurisprudenziale maggioritario che era stato ribadito solo qualche mese prima dalla terza sezione civile della Suprema Corte con l’ordinanza n. 16899 del 13.6.2023. Nel richiamare tale precedente, la Cassazione ha affermato che il massimale delle polizze a copertura della responsabilità civile non è un elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e non costituisce nemmeno un fatto generatore del credito assicurato, configurandosi invece come elemento limitativo dell'obbligo dell'impresa assicurativa.

Pertanto, allineandosi all’orientamento maggioritario finora espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. ord. 21.10.2019, n. 26813 e Cass. ord. 21.1.2020, n. 1168, contra Cass. ord. 18.1.2022, n. 1475), la Suprema Corte ha riaffermato che quella del massimale costituisce un’eccezione in senso stretto che, come tale, deve essere sollevata nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie stabilite dagli artt. 167 e 183 (vigente ratione temporis) c.p.c. In particolare, come ribadito nella pronuncia richiamata dall’ordinanza in commento, quello del massimale assicurativo costituisce «solo un limite alla pretesa indennitaria che potrebbe anche mancare e che pertanto risponde all’esclusivo interesse dell’assicuratore, il quale potrebbe anche rinunciarvi». Sicché, la sua rilevabilità in giudizio non potrebbe «prescindere da una espressa iniziativa della parte interessata, come tale da far valere nel rispetto delle preclusioni poste alla introduzione di fatti il cui effetto giuridico sia connesso non direttamente a essi ma anche a una valutazione riservata alla parte» (Cass ord. 13.6.2023, n. 16899).

Dunque, aderendo ai principi poc’anzi espressi, la Cassazione ha confermato come, a differenza del massimale minimo di legge previsto per il Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 283 D.Lgs. 7.9.2005, n. 209), il limite del massimale non poteva essere rilevato d’ufficio così come era stato ritenuto dalla Compagnia ricorrente. Conseguentemente, «il rilievo da parte dell’Assicurazione della tempestività della produzione della polizza assicurativa da cui comunque risultava il massimale» risultava del tutto irrilevante, posto che a quella produzione documentale non corrispondeva alcuna «allegazione del fatto impeditivo del diritto».

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha poi precisato come, salvo il caso in cui l’assicuratore non riesca «a dimostrare l’impossibilità di dedurre sin dalla costituzione l’eccezione inerente al massimale», non potrà avere alcun rilievo il fatto che il rischio di superamento del massimale si concretizzi solo in un momento successivo alla fase introduttiva del giudizio. In particolare, come indicato dalla Cassazione, se il rischio di superamento del massimale può trovare un qualche riscontro documentale negli atti di causa sin dal momento per la costituzione in giudizio, l’impresa assicurativa convenuta può sempre «domandare cautelativamente di contenere la condanna nei limiti del massimale residuato» ed evitare di dover rispondere oltre i limiti contrattualmente previsti.

Avv. Enrico Vittorio Piccolo, Studio Legale Associato THMR

30/1/2024
 

 
 
 

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