Il credito risarcitorio da sinistro stradale può essere ceduto anche a un consorzio

Il credito risarcitorio da sinistro stradale è liberamente cedibile e il cessionario è legittimato ad agire in giudizio per l’accertamento delle responsabilità. Tale assetto non cambia anche quando il cessionario svolge la propria attività commerciale in modo consortile

a cura dello Studio Legale Associato THMR

La Corte di Cassazione torna ad affrontare la cessione del credito da sinistro stradale, soffermandosi su di una fattispecie alquanto particolare. Con l’arresto n. 27892 del 3 ottobre scorso, il Supremo Collegio affronta un caso in cui il credito da sinistro stradale è stato ceduto non al carrozziere ma a un consorzio di autofficine.

Il giudice del merito aveva accolto l’impugnazione formulata dalla Compagnia assicurativa ritenendo che l’attività posta in essere dal consorzio era qualificabile come attività di concessione di finanziamenti e, pertanto, soggetta alla disciplina speciale dell’art. 106 TUB che prevede una speciale autorizzazione senza la quale il contratto di cessione è nullo. La particolarità stava nel fatto che nel caso di specie vi è stata un’interposizione di un soggetto terzo, appunto il consorzio, tra il soggetto danneggiato e l’officina di autoriparazione.

I giudici di merito avevano ritenuto che l’attività del consorzio doveva essere ricondotta nel perimetro dell’attività finanziaria in quanto lo stesso anticipava i costi di riparazione dei veicoli incidentati, si rendeva cessionario del credito vantato dal danneggiato nei confronti del danneggiante in misura superiore rispetto alla semplice riparazione (si pensi al fermo tecnico e alla custodia) in tal modo lucrando sulla differenza e, per dipiù, svolgendo questa attività in larga scala, come dimostrato dai numerosi giudizi instaurati presso i giudici di prossimità. Pertanto, aveva rigettato la domanda del consorzio, ritenendo la cessione nulla.

I motivi della decisione offerti dalla Suprema Corte, invece, muovono dal richiamo dell’art. 1260 c.c. che consente, ai soggetti privati, la libera cedibilità dei propri crediti. In diversi arresti la Corte ha affermato che è liberamente cedibile sia il credito del danno materiale (cfr. Cass. n. 21765 del 2019) che quello del danno non patrimoniale (cfr. Cass. 22601 del 2013).Pertanto, il cessionario è legittimato ad agire, in vece del cedente, per l’accertamento giudiziale delle responsabilità. Chiarito ciò, la Corte ribadisce che la cessione da sinistro stradale costituisce il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere e, pertanto, non può essere letta alla stregua di un’operazione finanziaria, anche se fatta in larga scala.

Calando questi principi al caso di specie, i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che il consorzio, benché soggetto terzo tra danneggiato e officina di autoriparazione, svolge una funzione essenzialmente di rappresentanza e organizzativa e per tali motivi non ci sono i presupposti per discostarsi dall’orientamento che si è formato sulla ordinaria cessione del credito da sinistro stradale. Più in particolare, la Corte ha ritenuto non condivisibile la teoria sull’operazione finanziaria tratteggiata dal primo giudice. Infatti, l’operazione ex art. 106 TUB trova applicazione solo in caso di una concreta erogazione di prestiti ed aiuti economici, contraddistinti dagli interessi a carico del finanziato e in favore del finanziatore. Nel caso di specie, invece, il consorzio di autofficine non ha erogato alcuna provvidenza economica dietro pattuizione di interessi, ma si è semplicemente impegnato a gestire, per le autofficine consorziate, le eventuali controversie di risarcimento.

In definitiva, la Corte ha accolto il ricorso presentato dal consorzio e ha affermato il seguente principio: “il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi degli artt. 1260 c.c. e seguenti, e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., costituendo la cessione non già un’operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere, anche quando il cessionario assume vesti consortili”.

Avv. Pasquale Picone, Studio Legale AssociatoTHMR

6/11/2023
 

 
 
 

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