La complessa gestione delle polizze collettive post IDD
Il contesto regolamentare in cui si muovono gli operatori quando si parla di polizze collettive è tutt'altro che di facile gestione e comprensione, persino all'interno del settore: di qui, l'importanza di un'attenta analisi, caso per caso, sia delle collettive già esistenti sia di quelle in previsione per il futuro
Con la modifica del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) per mezzo del decreto n. 68/2018 di recepimento della direttiva sulla distribuzione assicurativa - IDD (2016/97/UE) e dei rispettivi Regolamenti delegati nn. 40 e 41 IVASS vengono a essere modificate sensibilmente le regole valide in materia di polizze collettive.
Volendo rinvenire nel Codice Civile una regola dedicata allargomento, non si può che fare riferimento allart. 1891 c.c. per cui: Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato . La regola, valida indifferente per polizze individuali e collettive, è relativa al caso di distinzione soggettiva tra contraente e assicurato; il primo, soggetto chiamato alladempimento degli obblighi contrattuali (salvo quelli propri dellassicurato, ad esempio lavviso di sinistro) e il secondo, soggetto portatore dellinteresse ad assicurarsi e che, in questo caso, non abbia partecipato direttamente alla contrattazione.
Alternativa parziale alla generale disciplina del contratto a favore di terzi (di cui allart. 1411 c.c.), la contraenza per altri o per conto di chi spetta e, in dettaglio, il fenomeno delle polizze collettive (quelle per cui a fronte di ununica contraenza si registrano diversi rischi assicurati riferibili a soggetti diversi tra loro) trova sempre maggiore diffusione sul mercato delle assicurazioni.
Lo strumento è particolarmente utilizzato nel settore dei cosiddetti employee benefit (contratti dal datore di lavoro o da un ente previdenziale o di sanità integrativa), ma anche nella distribuzione organizzata per settori quali, ad esempio, quelli dellautomotive, dove un istituto di credito contrae una o più soluzioni assicurazioni collettive nellinteresse della propria clientela finanziata e intermediata per il tramite delle concessionarie di autoveicoli.
Che dietro al fenomeno delle polizze collettive non si celasse solo e sempre la mera esigenza di contrarre in una sola operazione assicurativa più esigenze di copertura, bensì fenomeni di vera e propria distribuzione assicurativa remunerata di polizze altrimenti vendute in forma individuale, era ben consapevole lIstituto di Vigilanza IVASS (allora, ISVAP), quando introdusse lart. 3.3 del Reg. 5 (ora Reg. 40 IVASS) nellOrdinamento. La disposizione, nella sua formulazione vigente prevede che: Costituisce, inoltre, attività di distribuzione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, lonere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso. Sul perché sia da considerarsi distributore assicurativo (come tale da iscriversi al Registro ex art. 109 del Codice delle Assicurazioni, salvo le conseguenze penali del caso, ex art. 305 del medesimo Codice) un contraente collettivo di polizza con premio a carico (diretto o indiretto) a carico dei singoli assicurati e per cui percepisca un compenso, ISVAP (oggi IVASS) ebbe a chiarire che: Le polizze collettive, come utilizzate nella prassi, fuoriescono dal disposto dellart.1891 c.c., non integrando una tipologia di contratti per conto altrui, ma una vera e propria intermediazione, con obbligo di pagamento del premio a carico del cliente (acquirente del bene o del servizio) e percezione di un compenso da parte del contraente. Quanto al richiamo al presunto contrasto con lart. 1891, comma 4, c.c., il quale ammetterebbe il carattere oneroso delle polizze in questione, si osserva che la norma codicistica si riferisce a polizze stipulate per conto altrui o per conto di chi spetta, in cui il contraente anticipa il premio, con conseguente copertura del rischio e correlato diritto a recuperare la somma anticipata a titolo di premio nonché le eventuali spese dirette, senza prevedere in alcun modo un corrispettivo a favore del contraente.
Descritta, in estrema sintesi, la varietà di opzioni contrattuali e di cause giuridiche che fanno da sfondo alle polizze collettive (fenomeno variegato e non riassumibile in pochi e semplici canoni interpretativi, secondo linsegnamento della stessa IVASS - si veda risposta 1 al quesito 388 di cui al regolamento 40 IVASS) si tratta di tentare descrivere le regole generali di informativa valide per questo particolare tipo di polizze.
Per cominciare, senza che esista un supporto regolamentare in questi termini, per comprendere la portata dellart. 66 del Regolamento 40, puntualmente dedicato alle regole di distribuzione in materia di polizze collettive, è necessario distinguere tra:
- Polizze collettive aperte (ad adesione), per cui a fronte di una contraenza collettiva (v. art. 2, comma 1, lett. a, del Reg. 40 IVASS) si possa registrare la presenza di aderenti a valle da intendersi come: Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando unespressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, lonere economico del premio;
- Polizze collettive chiuse o tradizionali, per cui a fronte della medesima contraenza collettiva non sia richiesta alcuna manifestazione di volontà dellassicurato o di altro soggetto di usufruire della garanzia assicurativa, risultando lassicurato stesso garantito per il sol fatto della stessa stipula della collettiva (un esempio può essere quello del genitore che assicuri la propria famiglia o il datore che intenda assicurare per gli infortuni tutta la propria platea di dipendenti).
Nel primo caso (lett. a), laderente salvo per qualche limitazione di informativa (pur nei dubbi che si diranno) dovrà essere giustamente trattato alla stregua di un vero e proprio contraente, mentre nel secondo caso (lett. b) si avrà unattenuazione graduata di tali obblighi, nel rispetto di un principio di proporzionalità (si veda la risposta IVASS n. 2 al quesito 388 negli esiti della pubblica consultazione del Regolamento 40 IVASS).
Tutto quanto premesso, in questa prima puntata, proviamo a tratteggiare questi obblighi. Secondo lart 66 del Reg. 40 IVASS:
(Contratti in forma collettiva)
1. Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, lonere del pagamento dei premi, le disposizioni degli articoli 55, 56, comma 3, lettera b), 57, 58, 60 e 61 si applicano nei confronti degli aderenti, oltre che del contraente. Gli obblighi di cui al presente comma sono adempiuti dal distributore, anche attraverso la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull'operato di quest'ultimo di cui è responsabile. La consegna agli aderenti della documentazione precontrattuale e contrattuale è effettuata con le modalità scelte dal contraente ai sensi dellarticolo 120-quater del Codice.
2. Con riferimento ai contratti in forma collettiva che prevedono unassicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e limporto dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, il distributore consegna anche alladerente, con le modalità di cui al comma 1, la documentazione di cui allarticolo 185, commi 1 e 2, del Codice e relative disposizioni di attuazione.
3. Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, lonere del pagamento del premio, ricevono linformativa contrattuale con le modalità di cui allarticolo 9, comma 3, lettere b) e c), del Regolamento IVASS in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.
Non accessibile e di immediata intelligibilità per tutti, lart. 66 sembra quindi delineare tre diverse ipotesi:
- Polizze collettive ad adesione (con aderente che, per definizione, decida di fruire espressamente della copertura e sostenga, direttamente o indirettamente, il pagamento del premio). In questo caso, gli incombenti da compiersi verso il contraente sono (quasi) integralmente da esercitarsi anche nei confronti delladerente. Ci si potrà valere in tal senso del contraente, fermo secondo linterpretazione autentica di IVASS (si veda il riscontro a quesito 312 degli esiti della pubblica consultazione del Reg. 40) il dovere di vigilanza sulloperato di questultimo, di cui il distributore è responsabile. In sostanza, il distributore non si potrà dire liberato dagli obblighi di informativa e di valutazione delle richieste e esigenze delladerente per il sol fatto di aver delegato contrattualmente il compito al contraente collettivo. Altrettanto interessante comprendere la necessità di consegnare alladerente i moduli conformi agli allegati 3 e 4 del Regolamento 40 (ex 7A e 7B del Reg. 5 ISVAP). Sebbene gli esiti della pubblica consultazione del Reg. 40 IVASS diano per scontato lobbligo di consegna (v. riscontro IVASS a quesito 312 per cui: Con riferimento alle polizze collettive, si precisa che , per effetto della nuova formulazione dellarticolo 66, linformativa precontrattuale da rendere alladerente, che comprende anche lAllegato 4, può essere consegnata dal distributore anche mediante la collaborazione del contraente), la lettura sembra porsi in pieno contrasto con quanto già avveniva con il precedente Reg. 5 ISVAP (come modificato sul punto dal provvedimento 2720/2009 che aveva escluso la consegna del modello 7A e 7B in caso di polizze collettive) e con la stessa lettera del Regolamento 40 che richiama solo lart. 56, comma 3, lett. b e non la lettera a (riferita allallegato 4, ex 7B) e il comma 2 (riferito allallegato 3, ex 7A). Quale la ragione di una simile specificazione, potendosi diversamente fare riferimento allart. 56 nella sua integralità? Largomento letterale offerto da IVASS non parrebbe quindi coerente con lo stesso testo da lei licenziato e in linea con la precedente esperienza di mercato. Stando quindi al testo del regolamento, certo lobbligo di consegna dellinformativa precontrattuale e contrattuale alladerente, non parrebbe necessaria la consegna dei detti allegati 3 e 4, pena la non comprensibilità della limitazione detta di richiamo normativo da parte dellart. 66 del Reg. 40.
- Per le polizze collettive ad adesione che prevedono unassicurazione accessoria a un prodotto o servizio e per cui limporto dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, laderente deve ricevere solo il DIP e il DIP aggiuntivo (ferma la possibilità di riceve le condizioni di assicurazione su richiesta in applicazione della diversa disposizione contenuta nellart. 9, comma 4 del Reg. 41 IVASS per cui: Gli assicurati hanno diritto di richiedere allimpresa le condizioni contrattuali nel caso in cui non sia prevista la relativa consegna ai sensi della regolamentazione sulla distribuzione assicurativa). Si deve ritenere che il caso attenga comunque allipotesi in cui lassicurato, oltre a manifestare espressamente la propria volontà di valersi della copertura, sostenga direttamente o indirettamente il premio per assicurarsi. Lascia deporre in tal senso lutilizzo del lemma aderente (colui che decide e paga secondo la definizione regolamentare) e il riferimento allimporto massimo di euro 100 da contrapporsi alla terza casistica (si veda il comma 3) che si va a descrivere e relativa allassenza di onere economico in capo allassicurato. Linterpretazione è confermata da IVASS negli esiti della pubblica consultazione del Reg. 40 nella risposta al quesito 399 e 400.
- Nel caso di collettive in cui gli assicurati non sostengono neppure in parte lonere di pagamento del premio, questi avranno diritto a ricevere le condizioni di assicurazione e le credenziali per laccesso allhome insurance. Con riferimento al mancato pagamento del premio, non viene richiamata la locuzione direttamente e indirettamente utilizzata per la definizione di aderente, lasciandosi il dubbio che la disposizione possa trovare applicazione anche per i casi in cui, sebbene lassicurato non sostenga direttamente il pagamento del premio, finisca per sopportarne indirettamente il costo, ad esempio, allinterno di un più generale pacchetto di servizio misto assicurativo e non. La questione non è di poco conto nel settore dellesternalizzazione di soluzioni sanitarie integrative dove, normalmente, gli assicurati dal fondo sanitario contraente non sono chiamati direttamente al pagamento del premio, ma solo al pagamento della quota associativa o del piano sanitario. In questo caso può dirsi giustificata la semplice comunicazione del diritto a ricevere le condizioni di assicurazione o la loro consegna, senza ricorrere al set informativo di cui agli artt. 10 e 27 del Reg. 41 IVASS? La risposta sembra doversi dare in senso affermativo, stante il dettato letterale della disposizione, apparentemente scritto per ridurre gli obblighi di consegna documentale nei casi in cui il premio sia sostenuto direttamente dal contraente nei confronti dellimpresa, salvo suo diritto ex art. 1891, comma 4, c.c. di recuperarlo verso lassicurato. In questo senso si legga analogicamente e nuovamente e a contrario lindicazione di ISVAP al tempo degli esiti di cui alla pubblica consultazione dellallora regolamento 5 per cui si chiariva che la ricomprensione nellambito dellintermediazione assicurativa non parrebbe dover riguardare quei contraenti che sostengano in proprio il pagamento del premio e ne recuperi limporto: Quanto al richiamo al presunto contrasto con lart. 1891, comma 4, c.c., il quale ammetterebbe il carattere oneroso delle polizze in questione, si osserva che la norma codicistica si riferisce a polizze stipulate per conto altrui o per conto di chi spetta, in cui il contraente anticipa il premio, con conseguente copertura del rischio e correlato diritto a recuperare la somma anticipata a titolo di premio nonché le eventuali spese dirette, senza prevedere in alcun modo un corrispettivo a favore del contraente. Il tutto altresì in linea con limpostazione di IVASS (riscontro a quesito 390 negli esiti della pubblica consultazione del Reg. 40) per cui Laderente che sostiene il pagamento del premio ha diritto alla piena tutela delle esigenze assicurative e alla completezza dellinformativa precontrattuale e contrattuale, con la conseguenza che se ciò non avvenga (con qualche dubbio sul fatto che la tutela non debba estendersi anche al caso di pagamento indiretto, nei termini detti, pur con le difficoltà applicative del caso date dallindividuare quando effettivamente si possa trattare di rimborso indiretto) si potranno contenere gli obblighi di informativa e consegna documentale. Proprio su questultima previsione si pone poi il tema di comprende se la previsione riguardi le sole polizze collettive aperte (ad adesione, qui gratuita, stante il richiamo al contenuto del modulo di adesione) o anche quelle chiuse, non comprendendosi diversamente lipotesi descritta nellart. 9, comma 4, del Reg. 41, sopra richiamato, dedicato alle polizze collettive e non oggetto di rinvio da parte dellart. 66 per cui: Gli assicurati hanno diritto di richiedere allimpresa le condizioni contrattuali nel caso in cui non sia prevista la relativa consegna ai sensi della regolamentazione sulla distribuzione assicurativa. Se la disposizione ha un significato, deve ritenersi che lart. 66 non contempli e regoli tutte le ipotesi di polizze collettive esistenti, riferendosi allora lart. 9 richiamato al caso delle vere e proprie polizze chiuse dove lassicurato, oltre a non sostenere lonere relativo al pagamento del premio, non è libero nemmeno di decidere se assicurarsi o meno. Accolta questa lettura: lart. 66 comma 3 del Reg. 40 troverebbe applicazione per le polizze comunque ad adesione (pur se gratuite) con conseguente diritto dellassicurato a ricevere sia condizioni di assicurazione che credenziali dellhome insurance (salva lapplicazione delle previsioni di eccezione di cui allart. 45 del Reg. 41, di cui la lettera e del comma 1 pone più di un dubbio di coordinamento, escludendo la necessità dellhome insurance per le polizze accessorie a beni e servizi di costo inferiore ai 100 euro, trovandoci nel caso che ci occupa per definizione di fronte a polizze ad adesione gratuita; in conseguenza il limite di premio non potrà che essere riferito al costo sostenuto dal contraente collettivo per ogni singola adesione) mentre lart. 9, comma 4, del Reg. 41, solo per i casi di polizze oltre che oltre ad essere gratuite non prevedono alcuna adesione da parte dei singoli interessati.
Lasciando a un secondo momento il tema della polizze collettive cosiddette tailor made e la loro gestione, pare chiaro che il contesto regolamentare in cui ci si muove è tuttaltro che di facile intelligibilità degli operatori e impone unattenta analisi caso per caso delle collettive esistenti e che si ha in animo di strutturare per il futuro.
Alessandro Bugli, Area Assicurativa e Welfare Studio Legale Taurini&Hazan - Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
30/1/2019