La (sottile) differenza tra assicurazione e prestazione di servizi in abbinamento

Gli abbinamenti tra garanzie assicurative e soluzioni di servizio (non assicurative) sono ormai così diffusi sul mercato da aver imposto una copiosa regolamentazione, a livello sia nazionale sia europeo: una tematica centrale per la moderna distribuzione assicurativa, ma che lascia ancora aperti diversi spazi di intervento e riflessione...

Alessandro Bugli

Apparentemente priva di interesse in concreto, l’analisi su cosa sia servizio assicurativo o meno è tema quanto mai in voga negli ultimi anni. Il cambio di passo nella prestazione di soluzioni integrate assicurative e non è noto. 

Attenzione non si sta parlando solamente di polizze vendute in accessorio a beni o servizi (ad esempio, la garanzia per la rottura dello smartphone), bensì anche delle garanzie che si sostanziano in un insieme di coperture tradizionali e servizi dedicati all’integrazione o alla migliore gestione del rischio (ad esempio,una copertura salute che preveda determinati benefici all’assicurato che si tenga monitorato tramite un rilevatore dello stato di salute, come un orologio digitale 4.0).

Il mondo degli abbinamenti tra garanzie assicurative e soluzioni di servizio (non assicurative) ha talmente compenetrato i mercati da imporre una copiosa regolamentazione europea e nazionale. Si veda l’art. 24[1] della direttiva IDD 2016/97/UE in materia di regole di gestione, trasparenza e tutela degli utenti in materia di vendite abbinate, recepito in Italia con l’art. 120 – quinquies[2] del Codice delle Assicurazioni e oggetto di prossima regolamentazione al tempo degli esisti della pubblica consultazione del provvedimento n. 2/2019[3]. A queste regole si aggiungono le regole consumeristiche e assicurative in tema di bundling tra garanzia RCA e soluzioni bancarie e finanziarie (v. art. 170[4] del Codice delle Assicurazioni) e quelle legate al rapporto tra soluzioni assicurative e rapporti di credito (v. art. 21[5], comma 3-bis del Codice del Consumo e art. 28[6] del Reg. d.l. 1/2012 conv.)

Questa tematica, ipernormata e di centrale valore di mercato e nella moderna distribuzione assicurativa, salvo per le tematiche legate a polizze e credito, non ha impegnato un granché la penna degli interpreti (lato giuridico) e, salvo qualche convegno e workshop, resta terra brulla di ragionamenti compiuti. La conseguenza naturale di ciò è la perdurante assenza di buone pratiche condivise e la presenza di infiltrazioni comportamentali non sempre virtuose.

Affermando, qui, l’ovvio: l’abbinamento di beni e servizi con garanzie assicurative può aiutare la migliore gestione del rischio (si pensi a una polizza incendio che preveda la preventiva installazione domestica di rilevatori di fumo) e ampliare il ventaglio di protezione stesso (ad esempio, le coperture viaggio - spese mediche abbinate a soluzioni di telemedicina a distanza in caso di insorgere di patologia a migliaia di chilometri da casa). Allo stesso tempo l’abbinamento può sottendere ingordigie locupletative (cit. Maurizio Hazan), soprattutto quando si usi lo strumento dell’abbinamento per sfuggire alla necessaria trasparenza sui costi e alla rappresentazione corretta dell’esistenza e del preciso ammontare di poste provvigionali (non riconnesse volontariamente, per le ragioni dette, al premio ma diluite nel prezzo dei beni e servizi di cui la polizza è accessorio). Non solo, salvi i comportamenti elusivi detti, la tentazione dell’abbinamento può essere scatenata da desideri di incrementi di volumi di vendita attraverso non (necessariamente) necessitate logiche di bundling.

 

 

Il tema che ci occupa... 

Ora, venendo al tema che ci occupa (se si vuole ancor più generale rispetto al tema degli abbinamenti, su cui si attende l’esito della regolamentazione citata; v. provv. IVASS n. 2/2019), se nella maggior parte dei casi è agevole comprendere cosa sia servizio non assicurativo e cosa sia effettivamente garanzia assicurativa (anche ai fini del bundling e comunque per il relativo trattamento fiscale, IVA o meno), esistono ipotesi – piuttosto diffuse – in cui l’esercizio non è così semplice.

Proviamo a immaginare un caso al limite: una società di servizi accetta di svolgere manutenzione sul parco veicoli di una società terza a fronte di un compenso forfettario predeterminato e versato al tempo della stipula. Questa attività è un’assicurazione? Quel compenso predeterminato può essere letto come vero e proprio premio assicurativo e la garanzia da ricomprendersi tra quelle riservate per legge alla compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo assistenza (n. 18, danni)? Atro caso limite, sempre più diffuso e sin qui apparentemente poco indagato anche dalle Autorità: la presenza di società o altri enti che – a fronte di un canone fisso e predeterminato – si impegnano a garantire il cliente o l’associato per i costi che questo sosterrà per difendersi da tutte le eventuali azioni legali nei suoi confronti (il tutto magari prestando il servizio tramite legali convenzionati).  Quando questa attività tracima nell’attività assicurativa riservata agli operatori autorizzati all’assicurazione? 

Per ovvie ragioni di sintesi, diversamente dovendosi presentare una monografia (che sarebbe comunque forse di interesse), si riportano di seguito alcune linee guida per orientarsi e iniziare a “sbrogliare la matassa”, dovendosi – in ogni caso – agire con perizia per la verifica in concreto della natura e portata dell’operazione che si intende compiere.

I punti di attenzione a cui attenersi:

  • perché interrogarsi se una determinata operazione negoziale è assicurativa o meno? Non è solo un tema di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) o meno. Salvo che la società sia autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, si rischia una censura per esercizio abusivo dell’attività assicurativa. La pena (art. 305, comma 1, del Codice delle Assicurazioni) è la reclusione da due a quattro anni e la multa da euro ventimila ad euro duecentomila. Per questo la questione non è trascurabile;
     
  • va da sé che se il servizio fosse intermediato con compenso, e lo stesso dovesse essere qualificato come “prodotto assicurativo”, il distributore dovrebbe essere autorizzato all’esercizio dell’intermediazione assicurativa (ed essere iscritto nel Registro di legge). La pena di un’intermediazione abusiva? L’art. 305, comma 2, del Codice delle Assicurazioni prevede una pena consistente nella reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro diecimila a euro centomila;
     
  • attenzione, però, che il pericolo non è solo per gli imprenditori che non siano autorizzati all’assicurazione, ma anche per le stesse compagnie. Infatti, le compagnie di assicurazione (art. 11 del Codice delle Assicurazioni) – di converso - possono unicamente svolgere attività assicurativa, salvo per le operazioni strumentali o connesse. Se, quindi, un’operazione negoziale non fosse considerata assicurativa, ma di servizio non riservato, salvo sostenere che la stessa sia strumentale o connessa, il rischio sarebbe quello di operare fuor di autorizzazione, con aggiunta delle conseguenze fiscali del caso in termini di IVA e errata applicazione delle imposte sul premio;

Descritto il profilo di rischio, resta da chiedersi quando un’operazione assicurativa sia effettivamente tale o sia di puro servizio.

 

Le regole vigenti (non risolutive)

Le spartiacque sembra essere dato dalla combinazione di tre disposizioni che qui di seguito si riportano:

  1. art. 1882 c.c. (definizione di contratto di assicurazione): “L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”. In termini generali, si è usi intendere la prestazione assicurativa (v. lemma “rivalere”) come prestazione in danaro, ma l’evoluzione della materia ci insegna che questa possa essere resa in forma specifica, intesa come prestazione materiale della stessa tramite veri e propri prestatori di servizi. Il pensiero va al c.d. indennizzo diretto RCA e alle carrozzerie convenzionate oppure alle garanzie proprie del ramo assistenza, per cui l’ “aiuto” al momento del bisogno è comunemente consistente anche in una prestazione non monetaria (es. traino del veicolo in panne);
     
  2. art. 346 del Codice delle Assicurazioni (Attività di assistenza prestata da enti e societa' non assicurative) che si riporta per stralci: “1. Non costituisce esercizio di attivita' assicurativa nel ramo assistenza: a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualita' di semplice intermediario, di un aiuto; b) l'attivita' di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione che l'attivita' stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni: 1) soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza personale e mezzi propri; 2) trasporto del veicolo fino all'officina piu' vicina o piu' idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo piu' vicino, dal quale sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi…”. Lasciando da parte il caso del recupero del veicolo, in generale, l’articolo prevede che non sia da considerarsi attività assicurativa il servizio di manutenzione o riparazione nonché l’assistenza alla clientela. Così, la questione potrebbe dirsi (almeno in parte) risolta almeno per i rivenditori di beni e prestatori di servizi che si occupino di fornire  prestazioni di manutenzione, riparazione e assistenza, a questo punto anche se percepiscano un compenso forfettario e predeterminato per le stesse. Ma attenzione a non allargare troppo le maglie del lemma “assistenza”. Diversamente la successiva casistica esentata (soccorso e traino) non avrebbe senso di esistere, potendo essere ricompresa in questo lemma. La disposizione sembra dover essere letta alla luce delle precedenti due casistiche (manutenzione e riparazione) e riguardare i rapporti di consumo o comunque prestazioni che riguardino la vendita di beni. Ciò è tanto vero che nella regolamentazione assicurativa (v. art. 5, comma 4, del Reg. ISVAP n. 29) per cui: “Non costituiscono attività assicurativa le prestazioni di assistenza, di manutenzione e di riparazione offerte dal venditore di beni di consumo ai propri clienti, anche a fronte di un corrispettivo anticipato, in assenza di elementi tipici del rapporto assicurativo quali, in particolare, l’organizzazione imprenditoriale basata sulla comunione dei rischi e la determinazione del corrispettivo su basi tecnico-assicurative”;
     
  3. la precisazione appena citata è la specificazione della regola generale dell’art. 5, comma 1, del Reg. ISVAP n. 29 (Attività di servizi): “Le prestazioni in natura di assistenza tecnica e sanitaria remunerate in forma diversa dal premio anticipato calcolato su basi tecnico-assicurative, offerte a domanda dell’utente anche in assenza di fortuità dell’evento generatore del bisogno, sono considerate servizi non assicurativi”. La disposizione è parafrasata dallo stesso Istituto nei termini che seguono: “Il primo comma dell’articolo 6 distingue l’attività assicurativa – riservata per legge alle imprese autorizzate – dall’attività di servizi. La distinzione è stata operata, ai fini regolamentari per l’individuazione del confine tra i due settori, riconoscendo l’ammissibilità di attività di servizi tecnici e sanitari offerti da imprese non assicurative anche in conseguenza di eventi fortuiti, purché l’esercizio dell’attività non rivesta le caratteristiche e le modalità tipiche dell’impresa di assicurazione. Gli elementi caratterizzanti l’attività assicurativa sono stati individuati nella determinazione del premio su basi statistico/attuariali assicurative e nella fortuità dell’evento da cui origina il bisogno della prestazione”. Ed ancora: “Ricadono in tale definizione le prestazioni, di qualsiasi genere, fornite dall’impresa su semplice richiesta di intervento, formulata da soggetto che non abbia previamente sottoscritto alcun contratto di trasferimento di rischi del ramo assistenza, né abbia versato alcun premio anticipato” … “Per distinguere la diversa natura delle prestazioni di servizi rispetto alle coperture assicurative si deve innanzitutto tenere conto delle condizioni contenute nel contratto in relazione a ciascuna prestazione e, in particolare: delle circostanze in presenza delle quali si è convenuto possa sorgere il diritto alla prestazione (per i servizi non è necessaria la fortuità dell’evento); della natura della prestazione offerta (il servizio può essere prestato anche se non strettamente riconducibile ad un effettivo bisogno immediato di aiuto e può protrarsi nel tempo oltre la durata del bisogno immediato); del costo delle prestazioni (per i servizi rimane anche parzialmente a carico dell’assicurato)

Alla luce dell’art. 5 citato e dei chiarimenti dell’allora ISVAP, la partita sembrerebbe definita e chiusa, ma così non è per quel si dirà.

La disposizione chiarisce sì che i requisiti perché si abbia assicurazione siano due (e devono coesistere entrambi; diversamente versandosi nel caso di servizio non assicurativo):

  1. fortuità dell’evento che genera il bisogno; 
     
  2. compenso versato anticipatamente e calcolato secondo la tecnica matematico attuariale.

Districandosi tra le regole, possiamo quindi affermare che non siano garanzie assicurative tutte le prestazioni di servizi on demand da parte del cliente, cioè da prestarsi a semplice richiesta dello stesso e non in ragione di un evento futuro e incerto (ad esempio, servizi di prenotazione per ristoranti e alberghi o, citato l’Istituto, l'abbonamento a una rete di fornitori cui consegue una riduzione o uno sconto del costo di ciascun intervento richiesto). Più complesso il caso in cui l’evento generatore del bisogno sia effettivamente futuro e incerto, ad esempio, la necessità di cura o il danno a un determinato bene. In questo caso, per escludere che il rapporto possa dirsi assicurativo, si dovrebbe escludere che il compenso: 1) sia forfettario e fisso indipendentemente dal numero di prestazioni; 2) sia versato in via anticipata; 3) sia calcolato su base statistico attuariale.

Ma anche qui, salvo crasse elusioni (es. prevedere il pagamento del compenso forfettario a scadenza e non al tempo della stipula), quando un compenso non è calcolato in modo matematico? Sembra infatti difficile che un imprenditore non fissi il prezzo del servizio secondo le regole dell’esperienza registrata e secondo una valutazione prospettica dell’effettivo costo che dovrà sostenere per rispondere alle esigenze della clientela (quindi pronosticando la possibilità o meno del verificarsi degli eventi futuri e incerti). E, così, una lettura sostanziale della disposizione e non meramente formalistica (per cui se non si è dato incarico ad un attuario, il problema è risolto) lascerebbe intendere che anche un approccio più naif alla statistica soddisfi il requisito.

Quindi siamo di nuovo da capo? Forse sì. Le disposizioni citate orientano l’operato, ma non risultano risolutive in sé considerate.

 

L’unico forse vero discrimine

E così, forse l’unico argomento che deve fungere da bussola (riprendendo un’incidentale della regolamentazione dell’Istituto ex art. 5 del Reg. ISVAP n. 29) è la valorizzazione non tanto dell’oggetto del contratto, quanto della causa dello stesso, ma ancor di più della natura dell’imprenditore prestatore di servizio. Entrambe le attività, prestazioni di servizi e assicurazione, sono attività di impresa, ma mentre la prima si connota per essere fondata su una logica sinallagmatica, servizio vs prezzo, la seconda si fonda sulla capacità di mutualizzare rischi e sull’inversione del ciclo produttivo (premio certo e prestazione, successiva e eventuale). Il fatto che la prestazione sia data in forma specifica è un di più, essendo l’impresa organizzata per “giocare” sull’alea e la mutualizzazione dei rischi. È chiaro che il confine è sottile e labile, ma è certo che un venditore di fotocopiatrici che venda anche assistenza e manutenzione (con compenso forfettario e in abbonamento) non svolge come attività primaria e esclusiva l’assicurazione e non ritrae il suo profitto (almeno non fondamentalmente) dal differenziale tra canone fisso e costi di erogazione del servizio. Ben diverso il caso di un assicuratore, per definizione imprenditore che fonda la sua attività proprio sulla capacità di mutualizzare i rischi e garantirsi una provvista monetaria sufficiente a “rivalere” l’assicurato per i suoi rischi futuri. 

L’esistenza del ramo assistenza e il fatto, peraltro, che questo nasca e si sviluppi in tempi più recenti rispetto alla tradizionale operatività assicurativa sembra riprova di una concessione del legislatore alle compagnie di operare anche in un ambito che non era loro proprio. Il che conduce alla necessità di un cambio di approccio al tema, forse ancor più utile a orientarci: l’attività di servizio dovrebbe per sua definizione essere considerata non assicurativa, salvo che la stessa sia svolta nel contesto di un progetto imprenditoriale finalizzato all’esercizio primario, e tendenzialmente esclusivo, dell’assicurazione privata.

E, così, la regola dovrebbe essere nel senso che la prestazione di servizi è normalmente attività non riservata e solo in determinati casi, specifici e sopra descritti, assurge al livello di vera e propria attività assicurativa che chi dovesse contestarla dovrà provare in concreto, chiarendo che l’impresa opera e si è strutturata proprio per svolgere e marginare sull’attività di garanzia, alla stregua di una compagnia.

Queste considerazioni, che speriamo siano di primo ausilio per orientarsi, non devono però indurre a ridurre il grado di attenzione ai rischi del caso, stanti i non trascurabili impatti di cui si discute. 
 

Alessandro Bugli, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali e Socio Studio Legale Taurini&Hazan


20/3/2020
 


[1] Articolo 24 della direttiva IDD 2016/97/UE (Vendita abbinata): 

1. Se un prodotto assicurativo è proposto insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da un’assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi informa il cliente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti e, in caso affermativo, fornisce una descrizione adeguata dei diversi componenti dell’accordo o del pacchetto come pure i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascun componente. 

2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1 e quando il rischio o la copertura assicurativa derivanti da tale accordo o pacchetto proposto a un cliente sono diversi da quelli associati ai componenti considerati separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce una descrizione adeguata dei diversi componenti dell’accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la copertura assicurativa. 

3. Se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da un’assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al cliente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente. Il presente paragrafo non si applica se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un servizio o attività di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE, a un contratto di credito quale definito all’articolo 4, punto 3), della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o a un conto di pagamento quale definito all’articolo 2, punto 3), della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

4. L’EIOPA può elaborare orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi agli obblighi di cui all’articolo 17. 

5. Il presente articolo non impedisce la distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per diversi tipi di rischio (polizze assicurative multirischio). 

6. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 3, gli Stati membri garantiscono che un distributore di prodotti assicurativi specifichi le richieste e le esigenze del cliente in relazione ai prodotti assicurativi che sono parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo. 

7. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni supplementari più rigorose o intervenire in casi specifici per vietare la vendita di un’assicurazione assieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un’assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando possono dimostrare che tali pratiche sono dannose per i consumatori”.

[2] Art. 120-quinquies del Codice delle Assicurazioni (Vendita abbinata): 

1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti. Nel caso in cui il contraente abbia optato per l'acquisto separato, il distributore fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente. 

2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il rischio o la copertura assicurativa derivanti dall'accordo o dal pacchetto proposto a un contraente sono diversi dalle componenti considerate separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la copertura assicurativa. 

3. Se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al contraente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente. Il presente comma non si applica se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un servizio o attività di investimento quali definiti all'articolo 1, comma 5, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, a un contratto di credito quale definito dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario o a un conto di pagamento quale definito all'articolo 126-decies del testo unico bancario. 

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il distributore di prodotti assicurativi specifica al contraente i motivi per cui il prodotto assicurativo che è parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo. 

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS, con riferimento all’attività di distribuzione assicurativa, può applicare le misure cautelari ed interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB coerentemente con le rispettive competenze. 

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per diversi tipi di rischio. 

7. Sono fatte salve le previsioni del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ove applicabili”. 

[3] Art. 4, comma 16, del Provvedimento in pubblica consultazione IVASS (n. 2/2019) inteso a integrare il Reg. IVASS n. 40: “Dopo l’articolo 59 è aggiunto il seguente: 

‘Articolo 59-bis (Vendita abbinata) 

1. I distributori che propongono prodotti assicurativi insieme a un prodotto o servizio accessorio o principale, diverso da un’assicurazione e dai servizi e/o contratti di cui all’articolo 120-quinquies, comma 3, del Codice, forniscono al contraente le seguenti informazioni supplementari: 

a) una chiara ripartizione e aggregazione di tutti i costi rilevanti conosciuti associati all’acquisto del pacchetto e dei suoi prodotti componenti, anche sotto forma di stima basata su presupposti ragionevoli se non ne sia possibile il computo effettivo; 

b) i prezzi e costi relativi al pacchetto e a ciascuno dei componenti aggregati, prima che il contraente abbia optato o meno per l’acquisto separato; 

c) informazioni chiave relative alle caratteristiche e ai rischi non legate ai prezzi – se esistenti – di ciascun prodotto componente e del pacchetto e le relative variazioni in caso o meno di acquisto separato, prima che il contraente abbia espresso la propria opzione.” 

17. L’articolo 67 (Conservazione della documentazione) è modificato come segue:
a. il capoverso del comma 1 è sostituito dal seguente “I distributori conservano, per la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni, la documentazione concernente:”;
b. la lettera b) è sostituita dalla seguente: “i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa”;
c. dopo la lettera g) è inserita la seguente: “g-bis): la documentazione relativa agli adempimenti di cui all’articolo 30-decies del Codice e relative disposizioni di attuazione.’”. 

[4] Art. 170 del Codice delle Assicurazioni (Divieto di abbinamento):

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari. 

2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire idonee forme di garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di franchigia con recupero garantito. 

3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano l'unica offerta dell'impresa e siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico dell'intermediazione finanziaria per l'offerta dei contratti dai medesimi disciplinati. 

4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e finanziari, possono essere contestualmente risolti dal contraente nel caso previsto dall'articolo 172”. 

[5] Art. 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo (Azioni ingannevoli): 

3-bis. E' considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario”.

[6] Art. 28 del d.l. 1/2012 (Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo): 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presentera' o reperira' sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1. 2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente puo' presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale. 3. All'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario" sono aggiunte le seguenti: "ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario". 3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo”.

 
 
 

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