La surrogazione dell'assicuratore (sociale o privato) che abbia erogato prestazioni al danneggiato
L'assicuratore sociale può esercitare la surrogazione quando dimostri che la vittima abbia effettivamente subito un danno civilistico consistito nella perdita della capacità lavorativa
La pronuncia n. 29787 del 26 ottobre 2023 affronta in modo chiaro e lineare la tematica della surrogazione dellassicuratore (sociale o privato) che abbia erogato prestazioni al danneggiato. La fattispecie concerne lazione surrogatoria esperita dallINPS nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore per la RCA per la refusione delle somme versate alla vittima.
La domanda, la cui fondatezza venne contestata dallassicuratore per la RCA per mancanza dei presupposti della surrogazione, venne accolta sia in primo, che in secondo grado. A detta della Corte dAppello lINPS doveva infatti solamente dare prova del pagamento dellindennizzo alla vittima e della manifestazione di volersi surrogare nei confronti del responsabile civile. Ricorre dunque in Cassazione lassicuratore RCA del responsabile civile lamentando che era onere dell'assicuratore sociale dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto che avevano legittimato l'erogazione dell'indennizzo allassistito, ovvero nel caso di specie, la sussistenza di uneffettiva riduzione della capacità lavorativa della vittima, da accertare con gli ordinari criteri civilistici.
La Suprema Corte di Cassazione nellaccogliere il ricorso ha loccasione di ripercorrere i presupposti della azione surrogatoria dellassicuratore sociale. Richiamati i presupposti della surrogazione (ovvero unazione che è una species del generale istituto previsto dallart. 1203 c.c. che può essere esercitata dallassicuratore che abbia effettivamente un diritto di credito nei confronti del terzo responsabile e al quale saranno opponibili tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al danneggiato), la Corte precisa come detta azione incontri due limiti: uno qualitativo e uno quantitativo.
Limite qualitativo: trattasi della tipologia di danno indennizzato. Se lassicuratore per legge ha dovuto indennizzare pregiudizi che la legislazione di settore presume esistenti juris et de jure, ma che in realtà lassicurato non ha sofferto, nessuna surrogazione potrà essere esercitata.
Limite quantitativo: trattasi di un limite duplice secondo il quale lassicuratore non potrà mai pretendere: a) somme eccedenti il danno effettivamente causato dal responsabile, stimato con i criteri del diritto civile; b) somme eccedenti gli importi effettivamente versati allassicurato.
Nel caso di specie lINPS erogò un assegno che andava a indennizzare il pregiudizio consistente nella riduzione della capacità di svolgere un lavoro confacente alle proprie attitudini, dunque, un pregiudizio patrimoniale da lucro cessante.
Ma, rileva la Suprema Corte, il suo accertamento avviene con criteri diversi da quelli dei danni civili.
Invero nel diritto civile il danno da perdita della capacità di lavoro si liquida capitalizzando laliquota di reddito perduto dalla vittima, o che presumibilmente perderà in futuro, secondo un giudizio largamente equitativo (art. 2056 c.c.), mentre lassegno ordinario di invalidità è liquidato con i medesimi criteri stabiliti dalla legge per il calcolo della pensione di invalidità o vecchiaia per i lavoratori e dunque tenendo conto, quanto al reddito da porre a base del calcolo, ai contributi versati dallassicurato e quanto alla percentuale di riduzione della capacità di lavoro, a una tabella delle menomazioni stabilita da una fonte normativa.
Sussistono quindi delle differenze sostanziali poste alla base del ristoro del pregiudizio patrimoniale in ambito previdenziale e civilistico puro. In particolare:
a. il danno civilistico deve essere accertato in concreto, mentre la legislazione previdenziale presume juris et de jure che in presenza delle menomazioni previste dalla tabella esista sempre e comunque una riduzione del reddito;
b. il danno civilistico prescinde dalle contribuzioni del danneggiato e spetta anche a chi non ha un reddito in atto (lassegno ordinario di invalidità è erogato solo ai lavoratori e dipende dallentità dei contributi versati);
c. il danno civilistico da riduzione della capacità di guadagno non si misura in punti percentuali, ma si liquida in base allentità del reddito (reale, presunto o figurativo) perduto dalla vittima (lassegno ordinario di invalidità invece si liquida in base alla percentuale prevista dalla tabella sopra ricordata).
Pertanto, nel caso di specie, lINPS doveva dimostrare che:
a. l'assicurato aveva subito un danno della medesima natura di quello indennizzato dallassicuratore;
b. la stima di tale danno, compiuta con le regole del diritto civile, era pari o superiore allindennizzo pagato allassicurato.
Non avendo assolto a tale onere la pronuncia è stata cassata con rimessione alla Corte di merito per lapplicazione dei sopra esposti principi.
Avv. Mauro De Filippis, Studio Legale THMR
29/4/2024