Targa prova: le novità introdotte dal D.L. 121/2021

L'avvento del D.L. 121/2021 in tema di circolazione di prova e la quasi avvenuta sistemazione della materia. Tra le novità, la più importante è la possibilità, oggi espressamente accordata, di utilizzare la targa prova anche sui veicoli immatricolati, pur sempre, però, per le sole esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento

a cura dello Studio Legale Associato THMR

Aveva destato un certo clamore il principio enunciato dalla Cassazione (Cass n. 17665 del 25 agosto 2020) secondo il quale la targa prova avrebbe potuto essere legittimamente utilizzata solo per la circolazione di veicoli non immatricolati, sanando la mancanza di carta di circolazione. Per il Supremo Collegio, dunque, i veicoli già immatricolati - e quindi assicurabili - non potevano circolare avvalendosi della copertura per la RC garantita dalla targa prova. La prassi che aveva da sempre ritenuto ammissibile l’utilizzo della targa prova indistintamente, sia per veicoli immatricolati che non immatricolati, era stata dunque ritenuta illegittima allarmando gli operatori del settore, soprattutto dei rivenditori di veicoli usati. 

D’altronde, anche il Ministero dell’Interno con la circolare 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018 aveva anticipato l’orientamento della Cassazione ricordando che le finalità dell’articolo 98 del Codice della Strada (come modificato e integrato dal DPR 474/2001) fossero quelle di consentire la circolazione di prova ai soli veicoli non immatricolati, sprovvisti, per ciò, di una propria targa e dei documenti di circolazione. E sulla base di queste indicazioni letterali alcuni avevano allora adombrato che i rivenditori di veicoli usati - intestatari con minivoltura sulla base del D.Lgs n. 446/1997 dei mezzi - avessero piena facoltà di utilizzare la targa prova, posto che tali veicoli sarebbero risultati - seppur targati - momentaneamente privi di carta di circolazione, la quale scontava una sorta di sospensione. Era quindi evidente che, nella perdurante assenza di un intervento chiarificatore, vi fosse comunque incertezza sulla sicura possibilità di utilizzare la targa prova per effettuare test drive sui mezzi usati destinati alla vendita, alimentando severi dubbi operativi, resi ancora più insidiosi alla luce della scarna e frastagliata normativa di riferimento.

Per rimediare alle incertezze operative è quindi intervento il legislatore che, con il Decreto-legge n. 121/2021 (decreto Infrastrutture), convertito con Legge n. 156 del 9 novembre 2021, ha apportato diverse modifiche alla disciplina dei trasporti e ha definitivamente ammesso la possibilità, per officine e concessionarie, di utilizzare la cosiddetta targa prova anche su autovetture già immatricolate – e anche se privi di revisione in corso di validità - per finalità tecniche di collaudo o di rivendita. La norma ribadisce in ogni caso l’obbligo per il titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova di munirsi di copertura assicurativa, idonea a garantire i danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, ogniqualvolta ne ricorrano i presupposti, ferma restando la responsabilità solidale, nei confronti dei terzi danneggiati da sinistro stradale, anche del proprietario del veicolo ai sensi dell’art. 2054 c.c.

Le previsioni contenute nel D.L. 121/2021 sono già pienamente operative. Restano solo da stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che potranno essere rilasciate a ogni titolare (in ragione del tipo di attività svolta e del numero di addetti); circostanze, queste, che il testo normativo ha rimesso al Decreto del Presidente della Repubblica, che avrebbe dovuto essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 156 del 9 novembre 2021 (in G.U. 09/11/2021, n. 267). 

Il 17 luglio 2023 è stato licenziato uno schema da parte del Consiglio dei Ministri, già approvato dal Consiglio di Stato, con la conseguenza che verosimilmente resterà invariato nella sua versione definitiva. Per illustrarne sinteticamente il contenuto, lo stesso chiarisce le categorie di soggetti cui può essere accordata un'autorizzazione alla circolazione in prova e introduce, per ciascun richiedente, il numero massimo di autorizzazioni, disciplinando anche le modalità di collocazione sul veicolo della targa di prova. Il provvedimento individua poi la Motorizzazione Civile quale ufficio ministeriale competente al rilascio e alla revoca delle autorizzazioni (elencandone i presupposti) in luogo dell’attuale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Infine, l’obiettivo è quello della totale digitalizzazione dei processi e al riguardo il provvedimento chiarisce che l'attuazione delle nuove disposizioni non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (dal momento che le amministrazioni dovranno avvalersi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente). 

La sistemazione della materia è quindi quasi del tutto compiuta, avallando questa volta in termini definitivi la legittimità delle prassi in uso per i rivenditori di auto usate.

Avv. Sara Calì, Studio Legale Associato THMR

21/12/2023
 

 
 
 

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