Previdenza integrativa a misura di azienda, le misure compensative

La previdenza complementare è un sistema creato e sviluppato per favorire l’adesione di un numero sempre più ampio di persone: le misure a suo sostegno non mancano, ma troppo spesso si dimenticano gli incentivi previsti per le aziende…

Nicola Barbiero

La normativa sulla previdenza complementare ha visto un susseguirsi di norme che nel tempo si sono sviluppate sempre più a favore di chi sceglie questa forma di risparmio permettendo agli iscritti di usufruire di consistenti vantaggi sia nella fase di accumulo (deducibilità dei versamenti, contributo del datore di lavoro per alcune tipologie di fondi), sia nella fase di liquidazione (tassazione agevolata, maggior flessibilità negli anticipi).

Questa situazione spesso si “scontra” con quella delle aziende, soprattutto di piccole dimensioni che non hanno più il TFR a disposizione e devono cercare altre forme, in alcuni casi più costose, di finanziamento. Il legislatore, però, non è stato insensibile al tema e già nella riforma della previdenza integrativa (dlgs n. 252/2005 integrato dalle norme della legge n.296/2006, la Finanziaria per l’anno 2007) aveva previsto alcuni incentivi, definiti come misure compensative, a favore delle imprese che non avranno la possibilità di utilizzare il TFR maturando, sia perché destinato alla previdenza complementare sia perché dirottato al fondo di tesoreria INPS (in quest’ultimo caso si fa riferimento alle imprese in possesso di una forza lavoro superiore a 49 dipendenti). Queste misure si aggiungono a quanto già previsto in tema dal D. Lgs. 314/1997 e mirano a bilanciare la perdita subita dalle aziende a causa dal mancato utilizzo del TFR come fonte di autofinanziamento.

In questo primo momento vediamo di riassumere tali vantaggi in ordine cronologico rispetto alla loro introduzione nel sistema legislativo:

  1. esclusione dalla base imponibile per la contribuzione obbligatoria delle somme versate per prestazioni di previdenza complementare. Tali importi verranno assoggettati solamente ad “un contributo di solidarietà, nella misura del 10% in favore delle gestioni pensionistiche obbligatorie a cui sono iscritti i lavoratori”; riassumendo: sul contributo datoriale al Fondo Pensione non verrà applicato il contributo previdenziale pari al 23,81% ma solamente il 10% a titolo di contributo di solidarietà (riferimento normativo Art. 6 co. 4, lett. f) del D.Lgs. n. 314/1997);
     
  2. deducibilità, dal reddito d’impresa, di un importo pari al 4% delle quote di TFR che non sono state accantonate in azienda perché destinate alla previdenza integrativa o perché stanziate al fondo di tesoreria statale. La percentuale sale al 6% per le aziende con meno di 50 dipendenti (riferimento normativo Art. 10 c. 1, D.Lgs 5 dicembre 2005, n. 252);
     
  3. esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia TFR (legge n. 297/1982), dovuto da tutte le imprese nella misura del 0,2% della retribuzione imponibile dal lavoratore. La deroga è pienamente operativa dal 1° gennaio 2007, anche a favore delle imprese che già versavano il TFR ai fondi pensione. Lo sgravio spetta nella stessa percentuale del TFR che è conferito alle forme pensionistiche complementari e/o al fondo di tesoreria INPS (riferimento normativo Art. 10 c. 2, D.Lgs 5 dicembre 2005, n. 252);
     
  4. diminuzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito. La misura prevista, a partire dal 2014, è pari a 0,28% e si applica prioritariamente considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per assegni famigliari, per la maternità e per la disoccupazione. Solo nel caso di impossibilità ad esaurire quanto spettante, l’importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’INPS (Riferimento normativo Art. 10 c. 4, D.Lgs 5 dicembre 2005, n. 252).

A quanto sopra descritto possiamo aggiungere due misure compensative:

  • esonero dall’onere di rivalutazione obbligatoria della quota di TFR destinata dall’azienda a un fondo pensione, mentre per le quote destinate al fondo di tesoreria INPS occorre limitarsi al calcolo della rivalutazione (1,5% + 75% dell’indice dei prezzi ISTAT) e della relativa imposta sostitutiva (17%) versando poi il netto al fondo e l’imposta al fisco compensandoli con i normali versamenti INPS;
  • controbilanciamento, grazie alle minori imposte sul reddito d’impresa, in relazione ai maggiori costi sostenuti. Ciò avverrà nella misura del 27,5% per l’IRES e del 3,9% relativa la sola parte di contributo datoriale per l’IRAP.

Ma come queste misure, trasformate in numeri, possano incidere nel risultato economico di un’azienda? E come la previdenza complementare possa essere un vantaggio anche per le aziende, e non solo per gli iscritti? Appuntamento... al prossimo approfondimento! 

Nicola Barbiero 

14/3/2019

 
 

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