Non è precario chi non ha un lavoro, ma chi non ha tutele
Dalle tutele assistenziali alla pensione anticipata, viaggio nel pianeta delle partite Iva alla scoperta delle questioni ancora irrisolte per collaboratori, parasubordinati e freelance
Gli ultimi dati Inps disponibili dicono che gli iscritti alla Gestione Separata, i cosiddetti parasubordinati, sono 1.245.000, di cui 330-350 mila titolari di partita Iva, i professionisti conosciuti anche come free-lance. Da gennaio 2018 laliquota contributiva è salita al 33,72% per i collaboratori esclusivi, coloro che dalla collaborazione ricavano il principale sostentamento e al 24% quella dei collaboratori non esclusivi, di chi è in pensione o risulta titolare di unaltra previdenza obbligatoria. Coloro i quali, occupati o pensionati, con la collaborazione raddrizzano il bilancio familiare. Sono le aliquote previste dalla riforma del lavoro targata Fornero (legge n. 92/2012), che ha voluto equiparare la previdenza dei parasubordinati a quella dei dipendenti: aliquote tanto severe che, per quanto riguarda i professionisti, ha richiesto uno specifico intervento della Legge di Bilancio 2017 (n. 232/2016) che ha definitivamente stabilito laliquota al 25,72%, lasciando agli stessi la possibilità di recuperare in fattura il 4%.
Chi sono - La Gestione Separata è il fondo pensionistico, nato con la Riforma Dini del 1995, a cui devono essere iscritti coloro che svolgono attività di lavoro autonomo, esentanti dallobbligo di iscrizione a una Cassa professionale. In altri termini, sono tenuti all'iscrizione alla particolare gestione i lavoratori che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo per la quale non via sia obbligo di iscrizione a un determinato albo professionale. Vi rientrano inoltre coloro che, pur svolgendo attività per le quali è prevista l'iscrizione in un albo professionale, in base alle norme del proprio statuto, non sono tenuti al pagamento dei contributi presso la corrispondente Cassa di Previdenza. Un caso concreto per capire meglio. Larchitetto dipendente (che insegna disegno in una scuola privata) il quale faccia anche qualche consulenza professionale, è tenuto all'iscrizione presso la Gestione Separata, dal momento che il regolamento dellInarcassa (la sua Cassa professionale di riferimento) non consente lscrizione del professionista in presenza di redditi da lavoro dipendente. Pertanto, larchitetto ipotizzato, sul reddito derivante dal compenso professionale, dovrà versare allInps il 24%.
Un'ulteriore categoria di lavoratori per i quali è obbligatoria l'iscrizione è quella costituita dai soggetti che svolgono attività di collaborazione, come, ad esempio, l'attività di amministratore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, o di sindaco o di componente di collegi e commissioni. Diverse disposizioni di legge hanno nel tempo previsto l'iscrizione di particolari attività tra cui: gli incaricati di vendita a domicilio, gli associati in partecipazione i cui compensi siano qualificati come lavoro autonomo, gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego, gli studenti e dottorandi titolari di borse di studio e assegni di ricerca o altri compensi erogati dalle Università e/o da scuole di specializzazione (come i medici in formazione specialistica), i volontari del servizio civile nazionale
Lo scenario 2018 - Dopo le diverse modifiche apportate in materia soprattutto dalle leggi Finanziarie dellultimo quinquennio, ricapitolando, il quadro 2018 si presenta come segue:
- il lavoratore non iscritto ad altro fondo obbligatorio, né titolare di pensione, paga un contributo del 34,23% (33 per il fondo pensioni, più 1,23 per il fondo maternità, assegni familiari e disoccupazione) di cui 11,41% a suo carico e 22,82% a carico del committente;
- il lavoratore già iscritto ad altro fondo obbligatorio, oppure titolare di pensione, paga un contributo del 24% (con la medesima ripartizione, 8% e 16%);
- laddizionale dello 0,72% serve a finanziare le tutele assistenziali come malattia, maternità e assegni al nucleo familiare. Addizionale che dall'1 luglio 2017 è stata maggiorata di un ulteriore 0,51%, destinato a finanziare la stabilizzazione della Dis-Coll, l'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi;
- infine, come detto, i titolari di partita Iva, i quali per il triennio 2014-2016 hanno goduto di un sconto particolare (27,72%). A partire dal 2017, grazie alla Legge di Bilancio, laliquota è stata ridotta definitivamente al 25,72%. Il contributo, lo ricordiamo è interamente a loro carico. Gli stessi possono recuperare in fattura il 4%.
La tutela assistenziale - Per fornire una maggior tutela ai lavoratori atipici iscritti alla Gestione Separata, a partire dal 1998 è stato istituito, allinterno della gestione, un fondo per la corresponsione degli assegni familiari e dellindennità di maternità, cui si è aggiunta, con la legge Finanziaria 2000, una sorta di indennità di malattia. Il fondo, come detto, si alimenta attraverso la maggiorazione dello 0,72% del contributo dovuto dai collaboratori scoperti. In seguito alla parità di trattamento con le dipendenti, voluta dalla legge Finanziaria del 2001, lassegno di maternità delle lavoratrici atipiche ora è un po più consistente, passando da un importo fisso, legato allanzianità contributiva dellultimo anno, all80% del reddito in base al quale vengono versati i contributi.
Anche la disciplina dei trattamenti di famiglia, come lindennità di maternità, è stata equiparata a quella dei lavoratori dipendenti. Pertanto, i parasubordinati hanno diritto al medesimo assegno per il nucleo familiare previsto per i dipendenti, legato cioè al reddito del nucleo ed al numero dei suoi componenti. Perché scatti il diritto al trattamento di famiglia, la somma dei redditi derivanti dalle attività di collaborazione deve essere almeno pari al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. La quota del 70% può essere raggiunta anche con laiuto dei compensi, derivanti da attività di lavoro dipendente, di altro componente della famiglia. La disposizione si riferisce evidentemente ai casi di nuclei familiari nei quali siano presenti due titolari di diritto allassegno, uno come dipendente e laltro come parasubordinato, i quali benché titolari in proprio del diritto, non possono esercitarlo perché nessuno dei due autonomamente, in virtù dellattività esercitata, raggiunge il requisito del 70%.
Lindennità di malattia - Lassicurazione sulla malattia la si deve alla legge Finanziaria del 2000 ed è limitata però ai soli casi di degenza ospedaliera. Per il diritto allindennizzo sono previste due condizioni:
- linteressato, nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero, deve far valere almeno 3 mesi di contribuzione accreditata, anche non continuativi;
- il reddito assoggettato al contributo, riferito allanno precedente levento (il ricovero ospedaliero), non deve superare il 70% del massimale contributivo valido per lanno in cui si verifica la degenza.
Questo vuol dire che per le degenze che si verificano nel 2018 occorre guardare il reddito del 2017, che non deve superare i 70.999 euro (70% di 101.427).
Lassegno, corrisposto per non più di 180 giorni, è calcolato in relazione al massimale contributivo vigente nellanno di insorgenza dellevento, diviso per 365. Lindennizzo varia a seconda dellanzianità contributiva fatta valere nei 12 mesi precedenti levento. Le percentuali di commisurazione, da applicare al massimale imponibile (101.427), sono le seguenti:
- 8% in presenza di contribuzione fino a 4 mensilità;
- 12% in presenza di contribuzione da 5 a 8 mensilità;
- 16% in presenza di contribuzione da 9 a 12 mensilità.
Tradotto in cifre, in caso di ricovero nel corso del 2018, il soggetto che nellanno 2017 poteva far valere lintera copertura assicurativa (12 mesi) ha diritto a un assegno giornaliero di 45 euro (101.427 diviso 365 per 16%). Per ottenere lindennizzo dallInps, gli interessati devono inoltrare apposita domanda, entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera, allegando il certificato di degenza.
Sino al 2006, la copertura per la malattia scattava solo in caso di ricovero ospedaliero. La Legge Finanziaria del 2007 anche per i co.co.co. ha introdotto lindennità giornaliera in caso di assenza, simile a quella prevista per i dipendenti. La misura della prestazione è pari al 50% dellimporto corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera. Pertanto, lindennità di malattia va calcolata applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell8%, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti levento, assumendo a riferimento limporto che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo. Per le malattie iniziate nellanno 2018, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è pari a 101.427 euro, lindennità viene calcolata su 275 euro (100.324, massimale anno precedente, diviso 365) e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
- 10,99 euro (4%), se nei 12 mesi precedenti levento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- 16,49 euro (6%), se nei 12 mesi precedenti levento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 21,98 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti levento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
La pensione - Gli iscritti alla Gestione Separata Inps hanno diritto ai trattamenti per linvalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo le disposizioni previste per i commercianti. Essendo inquadrati nel regime contributivo, i requisiti per la quiescenza sono gli stessi di quelli previsti dalla riforma Dini per gli esercenti iscritti negli elenchi di categoria dall'1 gennaio 1996 in poi. Nel 2018 la rendita per vecchiaia si acquisisce al compimento dei 66 anni e 7 mesi, con almeno 20 anni di anzianità contributiva, oppure a 70 anni e 7 mesi di età con almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva.
Affinché venga riconosciuta la pensione, limporto del trattamento non deve risultare inferiore a 1,5 volte lammontare annuo dellassegno sociale Inps (limite pari a 679,55 del 2018). Si prescinde da questultima condizione (1,5 volte lassegno sociale), nel senso che la pensione viene comunque messa in pagamento, alletà di 70 anni, in presenza di un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva (non vale la contribuzione figurativa). Anche per i cosiddetti atipici (iscritti alla Gestione Separata Inps) è previsto che dall'1 gennaio 2013 i requisiti di età anagrafica (uomini e donne) siano adeguati alle speranze di vita accertati dallIstat.
Nella tabella che segue sono riepilogati i limiti di età già comprensivi degli adeguamenti alla cosiddetta speranze di vita, sino a tutto il 2020.
Pensione anticipata - Il pensionamento anticipato rispetto alletà della vecchiaia, è possibile anche per i professionisti iscritti alla Gestione Separata, i quali come più volte affermato avranno un trattamento interamente calcolato con il meno favorevole criterio contributivo. Dall1 gennaio 2012 i requisiti sono gli stessi di quelli previsti per i soggetti che risultano già assicurati alla data del 31 dicembre 1995, ossia:
- 42 anni e 10 mesi (41 e 10 mesi le donne) nel 2018;
- 43 anni e 3 mesi (42 e 3 mesi le donne) nel 2019-2020.
E inoltre possibile ottenere, sia per le donne sia per gli uomini, la pensione anticipata alletà di 63 anni e 7 mesi (64 anni nel 2019-2020), con almeno 20 anni di contribuzione effettiva (non sono considerati utili i contributi figurativi). Vi è unaltra importante condizione: limporto del trattamento, alla data di liquidazione, deve almeno raggiungere un minimo pari a 2,8 lassegno sociale (1.269 euro di oggi). In caso contrario occorre attendere la pensione di vecchiaia.
Una questione irrisolta - Il pesante aumento dei contributi, avvenuto nel corso degli anni, ha lasciato irrisolta la vera questione per i collaboratori e professionisti, laccredito contributivo. Che è poi la vera precarietà che li continuerà a distinguere dai dipendenti. Se lintenzione di partenza della riforma del lavoro Fornero era quella di ravvicinare le due categorie, succederà lesatto contrario, peraltro con qualche danno in più a carico degli iscritti alla Gestione Separata. Proviamo a vedere il perché.
Nel linguaggio comune, dire che per andare in pensione anticipata serviranno 64 anni detà e 20 anni di contributi è lo stesso di dire che servono 64 anni detà e 20 anni di lavoro. In altre parole, si usano come sinonimi contributi e lavoro, cosicché a un anno di lavoro si fa corrispondere un anno di contributi, e viceversa. La corrispondenza è vera e reale solo con riferimento ai lavoratori dipendenti e autonomi, in quanto, per ogni anno di lavoro, viene pagato un certo ammontare di contributi tale da garantire un intero anno di accredito contributivo utile ai fini della pensione. La corrispondenza non è altrettanto veriteria, invece, per i co.co.co e i professionisti.
Ciò che contraddistingue le tre categorie di lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati sono proprio le regole per laccredito contributivo. Poiché mentre per dipendenti e autonomi esiste, come detto, un meccanismo che garantisce che a ogni giorno, settimana, mese o anno di lavoro corrisponda esattamente un giorno, settimana, mese o anno di contributi, lo stesso meccanismo non opera nel caso dei contributi dovuti alla Gestione Separata. Parliamo del minimale contributivo, limporto minimo, al di sotto del quale non si possono calcolare i contributi da pagare (è vietato dalla legge). Quindi, quandanche la retribuzione pagata al dipendente risultasse inferiore a tale minimo, il datore di lavoro è comunque tenuto a versare un contributo calcolato sul minimale così da garantire al proprio dipendente un effettivo accredito contributivo: ha lavorato un giorno avrà un giorno di accredito contributivo; ha lavorato un mese o un anno avrà un mese o un anno di accredito contributivo. Così avviene anche per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) e per tutti i professionisti iscritti alle casse professionali (avvocati, medici, ecc.).
Unica eccezione è la Gestione Separata Inps. In tal caso, infatti, i contributi sono calcolati e pagati sugli effettivi compensi dei lavoratori, senza alcun vincolo di importo minimo: non cè, insomma, un minimale di riferimento. Però e qui sta lanomalia un minimale opera ai fini dellaccredito contributivo, nel senso che per avere laccredito di un giorno, di un mese o di un anno di contributi utili ai fini della pensione, è necessario che risulti pagato un tot preciso di contributi predeterminato per legge, guarda caso, proprio sul minimale (che è preso a prestito dalla categoria degli artigiani e commercianti).
Per lanno 2018, ad esempio, limporto minimo di contributi che deve pagare il professionista iscritto alla Gestione Separata per avere un anno di accredito contributivo è pari a 3.928 euro. In caso di contribuzione inferiore a tale importo, i mesi di assicurazione da accreditare vengono ridotti in proporzione alla somma versata e vengono attribuiti temporalmente al periodo corrispondente a partire dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza del periodo riconoscibile. Per cui, un giovane free-lance che percepisce 10 mila euro e versa 2.500 euro (il 25% di 10mila) ai fini della pensione si vedrà accreditati 7 mesi e mezzo. Insomma, oltre al danno (minore reddito) anche la beffa (ridotto diritto alla pensione).
Si può dire che non è precario chi non ha un posto di lavoro, ma chi è destinato a soffrire per la scarsità di tutele sul lavoro.
Domenico Comegna, Comitato Tecnico Scientifico Itinerari Previdenziali
30/1/2018