Pace contributiva e riscatto di laurea agevolato, storie di gemelli diversi
Lintroduzione del riscatto di laurea agevolato ha creato molti fraintendimenti sia rispetto alle modalità ordinarie sia rispetto a unaltra novità in tema di riscatti, la cosiddetta pace contributiva. Caratteristiche, destinatari, costo e fiscalità: quali le principali differenze
Una tra le recenti novità pensionistiche che ha suscitato maggiore interesse è senza dubbio il riscatto di laurea cosiddetto agevolato, introdotto dallart. 20 del Decreto-legge 4/2019 e poi modificato in sede di conversione dalla Legge 26/2019. Il dibattito è stato molto spesso confuso e la misura oggetto di fraintendimenti in quanto inserita nel medesimo articolo della cosiddetta pace contributiva. Tuttavia, i due strumenti presentano alcune importanti differenze sia dal punto di vista delle finalità che delle modalità applicative.
Il riscatto di laurea
Il riscatto del corso di studi (come la laurea o il dottorato) è una facoltà da tempo presente nel nostro ordinamento. La nuova modalità introdotta dal Decretone si aggiunge a quelle già esistenti, prevedendo unagevolazione nel calcolo dellonere rispetto a quello previsto dal riscatto ordinario (da qui, la denominazione di riscatto di laurea agevolato o light), a patto che il periodo di studi si collochi allinterno di un periodo di competenza del metodo di calcolo contributivo, ovvero a partire dall1/1/1996. Le modalità di riscatto dei corsi universitari di studi a oggi possibili sono, dunque, tre:
- Riscatto ordinario ex art. 2 D. Lgs. 184/1997- Inizialmente per esercitare la facoltà di riscatto era necessario aver versato almeno un contributo obbligatorio nella gestione nella quale veniva richiesto. In questo caso specifico, lonere dei periodi da riscatto da valutare con il metodo contributivo è calcolato applicando laliquota contributiva della gestione di riferimento (ad esempio il 33% per i lavoratori dipendenti) sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. Lonere da riscatto è deducibile in quanto equiparato alla contribuzione obbligatoria.
- Riscatto per i soggetti inoccupati ex L. 247/2007 Lart. 1 dellalegge 247/2007 ha reso accessibile la facoltà di riscatto anche ai cosiddetti inoccupati (chi al momento della domanda non ha versato alcun contributo obbligatorio) a un prezzo forfettario. Il parametro di riferimento per il calcolo del costo del riscatto, infatti, è il reddito minimo imponibile della Gestione Artigiani e Commercianti, al quale si applica laliquota di riferimento dei lavoratori dipendenti. In questo caso, anche se il corso di studi si colloca prima del 1996, i contributi versati vengono valorizzati secondo il sistema contributivo. Per le domande presentate dall'1 gennaio 2008 è inoltre possibile rateizzare il costo del riscatto in 120 rate mensile senza applicazione di interessi. Se il versamento dellonere avviene da parte dello stesso assicurato il contributo è deducibile; se a sostenere il pagamento sono invece i soggetti di cui lassicurato è fiscalmente a carico il contributo è detraibile nella misura del 19% dellimporto stesso.
- Riscatto agevolato ex D.L. 4/2019 - Il nuovo riscatto prevede un metodo di calcolo dellonere più vantaggioso rispetto a quello previsto dallart. 2 del D. Lgs. 184/1997, nei casi in cui i periodi da riscattare si collochino dopo l1/1/1996. Come per il riscatto per i soggetti inoccupati, laliquota contributiva del 33% si applica al reddito minimo della Gestione Artigiani e Commercianti, per il 2019 pari a 15.878 euro. In altre parole, indipendentemente dal reddito dellinteressato, il costo di un anno di riscatto è pari a 5.239,74 euro (15.878 euro x 33%). Per le ulteriori regole come la rateizzazione in un massimo di 10 anni e la deducibilità dellonere valgono le disposizioni del D. Lgs. 184/1997. La circolare INPS 36/2019 ha inoltre specificato che, nel caso in cui sia già stata presentata la domanda di riscatto secondo le modalità ordinarie, ci sono due possibilità per accedere alla nuova agevolazione: se non si è ancora dato seguito al pagamento, il richiedente potrà ritirare la domanda in questione e avanzarne una nuova; se, al contrario, il pagamento rateale è già stato intrapreso, si potrà interrompere il piano, ottenere laccredito dei contributi già versati e richiedere il calcolo di un nuovo onere agevolato per i periodi residui.
La pace contributiva
Il "Decretone2 ha introdotto unaltra novità in materia di riscatti: in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la possibilità di recuperare eventuali buchi contributivi fino a un massimo di 5 anni (anche non continuativi) a condizioni agevolate. Destinatari dellagevolazione sono i cosiddetti contributivi puri, cioè i lavoratori che hanno cominciato a lavorare dall'1 gennaio 1996, che non abbiano accredito contributivo prima di tale data e che non siano già titolari di una pensione.
In particolare, possono essere riscattati i periodi non soggetti a obbligo contributivo (quindi, ad esempio, non si possono recuperare secondo queste modalità periodi di attività lavorativa con obbligo di versamento) e non già coperti da contribuzione (sia essa figurativa come per la maternità o il servizio militare, volontaria o da riscatto), successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto attuativo). Il periodo deve essere compreso tra l'anno del primo e quello dellultimo contributo già accreditato.
Per calcolare lonere da sostenere, alla retribuzione degli ultimi 12 mesi occorre applicare laliquota contributiva IVS di riferimento per la propria gestione previdenziale e vigente al momento della presentazione della domanda (il riferimento normativo per il calcolo dellonere con il metodo contributivo, anche in questo caso, è larticolo 2, comma 5, del D. Lgs. 184/1997). Per fare un esempio, un lavoratore dipendente con una retribuzione lorda di 30.000 euro per poter riscattare 3 anni scoperti dovrà sostenere un costo pari a 29.700 euro (30.000 euro x 33% x 3 anni).
Il pagamento dellonere così calcolato potrà essere effettuato in ununica soluzione o in un massimo di 120 rate mensile di importo almeno pari a 30 euro, senza applicazione di interessi. Il costo sostenuto può essere detratto dallimposta lorda nella misura del 50% in cinque anni. Nel caso in cui sia il datore di lavoro a sostenere il costo del riscatto mediante destinazione dei premi di produzione spettanti al lavoratore del settore privato, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, non concorre a formare reddito da lavoro dipendente.
Riscatto di laurea light e pace contributiva a confronto
Descritte le peculiarità di ciascuna misura, le principali differenze si possono allora sinteticamente riassumere come segue:
Michaela Camilleri, Area Previdenza e Finanza Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
23/4/2019