Pace contributiva e riscatto di laurea agevolato, storie di gemelli diversi

L’introduzione del riscatto di laurea agevolato ha creato molti fraintendimenti sia rispetto alle modalità ordinarie sia rispetto a un’altra novità in tema di riscatti, la cosiddetta pace contributiva. Caratteristiche, destinatari, costo e fiscalità: quali le principali differenze

Michaela Camilleri

Una tra le recenti novità pensionistiche che ha suscitato maggiore interesse è senza dubbio il riscatto di laurea cosiddetto “agevolato”, introdotto dall’art. 20 del Decreto-legge 4/2019 e poi modificato in sede di conversione dalla Legge 26/2019. Il dibattito è stato molto spesso confuso e la misura oggetto di fraintendimenti in quanto inserita nel medesimo articolo della cosiddetta “pace contributiva”. Tuttavia, i due strumenti presentano alcune importanti differenze sia dal punto di vista delle finalità che delle modalità applicative.

 

Il riscatto di laurea

Il riscatto del corso di studi (come la laurea o il dottorato) è una facoltà da tempo presente nel nostro ordinamento. La nuova modalità introdotta dal Decretone si aggiunge a quelle già esistenti, prevedendo un’agevolazione nel calcolo dell’onere rispetto a quello previsto dal riscatto ordinario (da qui, la denominazione di riscatto di laurea “agevolato” o “light”), a patto che il periodo di studi si collochi all’interno di un periodo di competenza del metodo di calcolo contributivo, ovvero a partire dall’1/1/1996.  Le modalità di riscatto dei corsi universitari di studi a oggi possibili sono, dunque, tre:

  • Riscatto ordinario ex art. 2 D. Lgs. 184/1997- Inizialmente per esercitare la facoltà di riscatto era necessario aver versato almeno un contributo obbligatorio nella gestione nella quale veniva richiesto. In questo caso specifico, l’onere dei periodi da riscatto da valutare con il metodo contributivo è calcolato applicando l’aliquota contributiva della gestione di riferimento (ad esempio il 33% per i lavoratori dipendenti) sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. L’onere da riscatto è deducibile in quanto equiparato alla contribuzione obbligatoria. 

 

  • Riscatto per i soggetti inoccupati ex L. 247/2007 – L’art. 1 dellalegge 247/2007 ha reso accessibile la facoltà di riscatto anche ai cosiddetti “inoccupati” (chi al momento della domanda non ha versato alcun contributo obbligatorio) a un prezzo forfettario. Il parametro di riferimento per il calcolo del costo del riscatto, infatti, è il reddito minimo imponibile della Gestione Artigiani e Commercianti, al quale si applica l’aliquota di riferimento dei lavoratori dipendenti. In questo caso, anche se il corso di studi si colloca prima del 1996, i contributi versati vengono valorizzati secondo il sistema contributivo. Per le domande presentate dall'1 gennaio 2008 è inoltre possibile rateizzare il costo del riscatto in 120 rate mensile senza applicazione di interessi. Se il versamento dell’onere avviene da parte dello stesso assicurato il contributo è deducibile; se a sostenere il pagamento sono invece i soggetti di cui l’assicurato è fiscalmente a carico il contributo è detraibile nella misura del 19% dell’importo stesso.

 

  • Riscatto agevolato ex D.L. 4/2019 - Il nuovo riscatto prevede un metodo di calcolo dell’onere più vantaggioso rispetto a quello previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 184/1997, nei casi in cui i periodi da riscattare si collochino dopo l’1/1/1996Come per il riscatto per i soggetti inoccupati, l’aliquota contributiva del 33% si applica al reddito minimo della Gestione Artigiani e Commercianti, per il 2019 pari a 15.878 euro. In altre parole, indipendentemente dal reddito dell’interessato, il costo di un anno di riscatto è pari a 5.239,74 euro (15.878 euro x 33%). Per le ulteriori regole come la rateizzazione in un massimo di 10 anni e la deducibilità dell’onere valgono le disposizioni del D. Lgs. 184/1997. La circolare INPS 36/2019 ha inoltre specificato che, nel caso in cui sia già stata presentata la domanda di riscatto secondo le modalità ordinarie, ci sono due possibilità per accedere alla nuova agevolazione: se non si è ancora dato seguito al pagamento, il richiedente potrà ritirare la domanda in questione e avanzarne una nuova; se, al contrario, il pagamento rateale è già stato intrapreso, si potrà interrompere il piano, ottenere l’accredito dei contributi già versati e richiedere il calcolo di un nuovo onere agevolato per i periodi residui.

 

La pace contributiva

Il "Decretone2 ha introdotto un’altra novità in materia di riscatti: in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la possibilità di recuperare eventuali buchi contributivi fino a un massimo di 5 anni (anche non continuativi) a condizioni agevolate.  Destinatari dell’agevolazione sono i cosiddetti “contributivi puri”, cioè i lavoratori che hanno cominciato a lavorare dall'1 gennaio 1996, che non abbiano accredito contributivo prima di tale data e che non siano già titolari di una pensione. 

In particolare, possono essere riscattati i periodi non soggetti a obbligo contributivo (quindi, ad esempio, non si possono recuperare secondo queste modalità periodi di attività lavorativa con obbligo di versamento) e non già coperti da contribuzione (sia essa figurativa come per la maternità o il servizio militare, volontaria o da riscatto), successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto attuativo). Il periodo deve essere compreso tra l'anno del primo e quello dell’ultimo contributo già accreditato.

Per calcolare l’onere da sostenere, alla retribuzione degli ultimi 12 mesi occorre applicare l’aliquota contributiva IVS di riferimento per la propria gestione previdenziale e vigente al momento della presentazione della domanda (il riferimento normativo per il calcolo dell’onere con il metodo contributivo, anche in questo caso, è l’articolo 2, comma 5, del D. Lgs. 184/1997)Per fare un esempio, un lavoratore dipendente con una retribuzione lorda di 30.000 euro per poter riscattare 3 anni “scoperti” dovrà sostenere un costo pari a 29.700 euro (30.000 euro x 33% x 3 anni).

Il pagamento dell’onere così calcolato potrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensile di importo almeno pari a 30 euro, senza applicazione di interessi. Il costo sostenuto può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% in cinque anni. Nel caso in cui sia il datore di lavoro a sostenere il costo del riscatto mediante destinazione dei premi di produzione spettanti al lavoratore del settore privato, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, non concorre a formare reddito da lavoro dipendente.

 

Riscatto di laurea light e pace contributiva a confronto

Descritte le peculiarità di ciascuna misura, le principali differenze si possono allora sinteticamente riassumere come segue:

                             Pace contributiva e riscatto di laurea agevolato a confronto

Michaela Camilleri, Area Previdenza e Finanza Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali 

23/4/2019

 
 

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