RITA, istruzioni per l'uso

Emanata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione la circolare che chiarisce istruzioni e modalità operative di funzionamento della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

Paolo Novati

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione tramite la circolare 888 dell’8 febbraio ha fornito ai fondi pensione tutti i chiarimenti operativi per l’applicazione della RITA, partendo dai nuovi obblighi informativi per illustrare agli iscritti la novità già a partire dalla prossima Comunicazioni periodica 2017, prevista a breve.

Innanzitutto, ha sottolineato come ai fondi pensione a contribuzione definita ora sia possibile erogare in via anticipata soltanto una rendita temporanea che si affianca alle altre tipologie di prestazioni e che decorre dell'accettazione della richiesta dell’iscritto fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. Seguono, poi, i chiarimenti circa l’applicazione delle nuove normative a partire dalle indicazioni sulle modifiche da apportare agli Statuti, ai Regolamenti (specificate per ogni tipologia di forma pensionistica in un apposito allegato), alle Note informative, alla scheda dei Costi, e alle Comunicazioni periodiche.

Tutte le modifiche ai documenti sopracitati saranno adottate seguendo le procedure semplificate di approvazione previste dalla Commissione per il recepimento di disposizioni normative e inoltre i fondi dovranno predisporre un apposito Modulo per la richiesta della RITA.

Passando alle indicazioni operative Covip precisa i requisiti per l’accesso alla RITA che, oltre a quelli indicati nel DM 252/05 all’art.11 commi 4 o 4bis (introdotti dalla Legge di Bilancio 2018), comprendono anche quello di cui al comma 2 dello stesso articolo: maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La sussistenza dei requisiti non è vincolata al rilascio di apposita attestazione da parte dell'INPS e quale documentazione comprovante il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori, basta l'estratto conto integrato (ECI) rilevabile online accedendo a www.inps.it > Accedi ai servizi >Servizi per il cittadino > Fascicolo previdenziale del cittadino > Posizione assicurativa/Estratto Conto Integrato,  oppure l’estratto conto rilasciato dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori. I fondi, tuttavia, possono accettare anche dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni), purché accompagnate da un impegno scritto a produrre, in caso di richiesta da parte della forma pensionistica, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

Covip evidenzia come i requisiti per la RITA maturino solo con riferimento all'età anagrafica per la pensione di vecchiaia “escludendo la possibilità che possa prendersi in considerazione, tra i requisiti per la RITA, la prossimità a eventuali pensionamenti anticipati” e che la prestazione “spetta solo agli iscritti titolari di reddito di lavoro”.

Per l’ammontare destinabile alla RITA è lasciata all'iscritto la scelta della quantità del montante accumulato da utilizzare potendo riguardare l'intero importo della posizione in essere, ma che l’erogazione della rendita dovrà avere una periodicità non superiore ai tre mesi”; la rendita dovrà inoltre essere corrisposta direttamente dal fondo stesso trattandosi di un capitale frazionato per un arco temporale non superiore ai 10 anni.

La quota di montante destinata alla RITA viene mantenuta in gestione presso il fondo tramite la linea di investimento scelta dall’iscritto o quella più prudente in assenza di tale indicazione; questo consente anche a tale quota di partecipare ai risultati di una gestione finanziaria attiva con le rate future ricalcolate considerando l'incremento o la diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. Ovviamente, durante l’erogazione della prestazione, l’iscritto potrà cambiare comparto tramite le modalità normalmente previste per tutti gli iscritti.

Per quanto riguarda eventuali costi, da esprimersi in cifra fissa e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute gli stessi dovranno essere riportati nelle documentazioni del fondo.

La Comunicazione periodica annuale dovrà riportare l’informativa relativa alla rate erogate, alle imposte applicate e il numero delle rate residue oltre alla data dell’ultima erogazione prevista.

Da notare che la RITA, quale prestazione previdenziale, segue le disposizioni legislative di queste ultime tanto che, in caso di decesso dell'iscritto nel corso dell’erogazione, il montante residuo verrà riscattato dagli eredi o dai beneficiari designati, mentre le rate in erogazione sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. E’ consentito poi all'iscritto revocare l'erogazione della RITA con le modalità previste dal fondo, mentre sulla parte della propria posizione previdenziale non destinata alla RITA lo stesso potrà chiedere anticipazioni e riscatti e usufruire, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, delle prestazioni in capitale e/o rendita.

L’iscritto può chiedere anche il trasferimento della propria posizione individuale considerando, però, che riguarderà la totalità della stessa con inevitabile revoca della RITA in essere.

Infine, alla richiesta delle prestazioni ordinarie in rendita e in capitale del montante residuo per determinare l'importo massimo della prestazione erogabile in capitale verrà considerata solo la posizione individuale esistente al momento senza tenere in alcun conto quanto richiesto a titolo di RITA.

Paolo Novati, Senior Advisor Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali 

13/2/2018

 
 
 

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