Analisi degli sviluppi regolamentari nel settore assicurativo

Il completamento della revisione di Solvency II e l'adozione della Direttiva in materia di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione rappresentano due passaggi fondamentali per la regolamentazione, europea e nazionale, del comparto assicurativo: quali le più importanti novità e quale il loro possibile impatto sull'attività delle Compagnie?

Edoardo Marullo Reedtz

Il 22 aprile scorso è stato approvato, in via provvisoria dalla plenaria del Parlamento europeo, il testo della direttiva Solvency II. L’articolato, che sarà sottoposto a una revisione giuridico-linguistica nelle prossime settimane, sarà soggetto in autunno a un ulteriore passaggio in aula a cui seguirà l’adozione finale da parte del Consiglio. Infine, entro l’anno, vi sarà la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, giorno da cui partiranno i 24 mesi per il suo recepimento negli ordinamenti nazionali. 

Il settore attende quindi che vengano definite le misure di secondo livello, cruciali per soppesare dettagliatamente gli aspetti tecnici della direttiva. Queste misure fungeranno infatti da “cartina tornasole”, offrendo un quadro chiaro di come le imprese potranno sostanzialmente operare sotto il nuovo regime regolamentare. Dal punto di vista degli investimenti le strategie delle imprese di assicurazioni vengono influenzate dalla forma che prenderanno meccanismi come ad esempio il Volatility Adjustment, il Risk Margin o il trattamento preferenziale per investimenti azionari di lungo periodo, mentre le funzioni di governance saranno impegnate a inglobare le nuove regole sulla gestione della liquidità, sui piani di transizione in materia di sostenibilità, sulla proporzionalità.

Tra le principali modifiche alla direttiva Solvency II (138/2009) inerenti al tema dei Long Term Guarantees (LTG) vi è infatti l'adattamento del Volatility Adjustment (VA), rivisto per renderlo più sensibile alle fluttuazioni di mercato. Viene aumentato il General Application Ratio dal 65% all'85%, viene introdotto il Credit Spread Sensitivity Ratio (CSSR) e reso opzionale l'Undertaking Specific Adjustment (USA). Viene purtroppo modificata la struttura della Risk Correction (RC), che in futuro dipenderà dall’andamento dello spread corrente, minando non poco la natura anticiclica del VA; a tal fine è stata negoziata una clausola di salvaguardia che dovrebbe aiutare a contrastare gli effetti prociclici in presenza di spread particolarmente volatili. La responsabilità di disegnare un meccanismo che risulti neutrale nelle logiche di investimento delle imprese di assicurazioni è ora a carico  delle istituzioni impegnate nelle negoziazioni di secondo livello.

La revisione di Solvency II è da ritenersi estremamente capillare. Altre modifiche significative riguardano l'estrapolazione della curva dei tassi risk-free; viene elaborata una nuova metodologia di calcolo sulla falsariga della proposta di EIOPA, con dettagli specifici ancora da definire.

La revisione aggiunge anche degli strumenti macroprudenziali per affrontare i rischi sistemici e garantire una supervisione più efficace delle Compagnie assicurative. Viene introdotta la considerazione di impatti macroeconomici e finanziari nell'ORSA e nel Prudent Person Principle. Come poi già accennato, le modifiche promuovono anche la sostenibilità nel settore, con l'introduzione di scenari di cambiamento climatico nelle valutazioni del rischio e l'obbligo di sviluppare piani di transizione verso un'economia sostenibile. Viene rafforzata la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza nazionali e vengono introdotti criteri per la classificazione delle attività transfrontaliere significative. Infine, si prevede anche l’introduzione del principio di proporzionalità, attraverso esenzioni e semplificazioni per le piccole e non complesse imprese assicurative, al fine di garantire che anche loro possano beneficiare delle modifiche introdotte senza eccessivi oneri amministrativi.

Il 22 aprile è stata approvata dalla plenaria del Parlamento anche la Direttiva in materia di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione (IRRD).

L’IRRD si propone di fornire un insieme di strumenti e procedure per affrontare situazioni di dissesto o fallimento delle Compagnie di Assicurazione, integrandosi nell'attuale quadro normativo e riflettendo le specificità del settore assicurativo. Una delle principali novità riguarda la designazione di Autorità Nazionali di Risoluzione in ciascun Stato membro, che saranno responsabili nella gestione delle crisi nel settore assicurativo. Inoltre, IRRD definisce strumenti e poteri preventivi complementari alle misure già previste dal regime Solvency II, in modo tale da garantire un intervento tempestivo ed efficace delle Autorità di vigilanza nazionali.

Infine, IRRD conferisce, alle Autorità nazionali di Risoluzione, strumenti e poteri armonizzati per intraprendere azioni rapide ed efficaci quando non è possibile evitare il fallimento di una Compagnia di Assicurazione. Per l'Italia, la futura adozione di IRRD rappresenterà una novità assoluta, poiché in altri Paesi europei sistemi simili sono già in vigore. Per il settore assicurativo europeo, a dire il vero già ben tutelato dalla regolamentazione Solvency II, IRRD rappresenta un passo in più verso il riconoscimento della natura strategica all’interno del sistema finanziario internazionale, ma sicuramente anche un onere in più con cui doversi confrontare.

Edoardo Marullo Reedtz, Head of Prudential Regulation Department ANIA

22/5/2024 

 
 

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