Di malus in peggio...

Il Decreto Milleproroghe ha riacceso la discussione su RC Auto e bonus malus: una storia travagliata dai risultati che, fin da ora, si possono purtroppo ritenere insoddisfacenti, anche e soprattutto dal punto di vista tecnico

Alessandro Bugli e Maurizio Hazan

… errare humanum est, perseverare autem diabolicum …

Siamo alla seconda e forse ultima puntata della travagliata storia della “classe unica familiare”. Ecco il riassunto delle puntate precedenti: 

  1. Il legislatore a fine 2019 è nuovamente tornato sul tema del bonus malus RCA, prevedendo che l’originario beneficio Bersani:
    1. fosse fruibile anche in sede di rinnovo;
    2. potesse essere utilizzato anche per veicoli di altra tipologia (auto su moto e viceversa, ma non solo);
    3. il beneficio non fosse utilizzabile da coloro che abbiano cagionato sinistri con responsabilità negli ultimi 5 anni.

 

  1. L’apparente linearità di tali punti fermi si scontra con la discutibile fattura testuale della disposizione, che si sviluppa in più passaggi come una vera e propria anfibologia,  dando luogo a diverse letture:
    1. il sintagma “ulteriore veicolo … acquistato” presupporrebbe l’ingresso di un veicolo per la prima volta nel nucleo familiare. Come è sempre stato. La norma sarebbe quindi inapplicabile ai rinnovi, non essendo possibile un rinnovo per un veicolo di nuovo acquisto da parte dell’assicurato. Ciò pur nella considerazione che la norma si dichiara pensata e scritta per questa casistica;
    2. la disposizione varrebbe come un “libera tutti” su base quinquennale e oblitererebbe il sintagma “ulteriore veicolo … acquistato” (inteso come primo ingresso in famiglia) per come interpretato sin qui da IVASS. Il sintagma andrebbe letto come “ulteriore veicolo … di proprietà”, essendo sufficiente che non vi siano sinistri per quel veicolo negli ultimi 5 anni;
    3. la norma si applicherebbe ai rinnovi e, solo in questo caso, il veicolo non dovrebbe necessariamente essere acquistato e entrato nel nucleo familiare per la prima volta. Non così per la diversa ipotesi contemplata dalla norma per cui i contratti assicurativi stipulati per la prima volta (es. cambio di compagnia). In questi termini, per ottenere il beneficio su un veicolo già di proprietà, l’interessato dovrebbe rimanere assicurati con la stessa impresa anche per l’annualità successiva. Il tutto con i limiti concorrenziali del caso (incentivo a non cambiare compagnia a scadenza) e contrasto con la filosofia dell’art. 170 – bis CAP;
    4. la regola si applicherebbe, sì, ai rinnovi, ma solo nei pochi casi in cui nell’anno precedente ci sia stata la sostituzione del veicolo precedentemente assicurato con uno nuovo ai sensi dell’art. 171 CAP, con avvenuta “voltura” del contratto, ma senza avere beneficiato della classe “familiare”. Così, il beneficio non utilizzato in caso di “voltura”, sarebbe utilizzato alla prima scadenza utile; al rinnovo. Questa lettura sarebbe l’unica in grado di conciliare il lemma “rinnovo” con il sintagma “ulteriore veicolo … acquistato”.
    5. Si sono poi affacciate, poi, ulteriori letture per cui sarebbe da trattare come rinnovo anche il cambio di compagnia assicurativa a scadenza per il veicolo di proprietà (trattando il lemma “rinnovo” atecnicamente sotto il profilo civilistico, essendo il contratto stipulato in questi casi tra parti diverse e a condizioni contrattuali potenzialmente diverse). Lo stesso vale per chi avanzi che la norma varrebbe – sì - per i rinnovi, ma solo se riferiti ad un veicolo con anzianità assicurativa superiore ai cinque, ma con un lustro senza sinistri.

 

  1. Conscio, probabilmente, delle complessità ermeneutiche e – soprattutto – applicative della riforma, il legislatore aveva gettato la palla in avanti, utilizzando il rituale decreto “milleproroghe” (in ossequio ad una prassi di rinvio …..ricorrente nell’imminenza delle  sede di festività natalizie) e rimandando l’entrata in vigore della nuova disciplina al 16 febbraio;

 

  1. Era lecito attendersi che durante questa moratoria alcuni nodi venissero al pettine e potessero suggerire un ripensamento della riforma che potesse tener conto delle numerose perplessità – sistematiche, tecniche ed applicative) – che, da più parti, erano state sollevate. Anche e soprattutto in relazione alla distonia evidente tra la nuova disciplina della classe di merito familiare e i principi cardine che regolano la materia. Il controllo della sinistrosità stradale e l’incentivazione di condotte di guida responsabili costituiscono tratti distintivi dell’assicurazione della RC Auto; un’assicurazione le cui regole tariffarie (artt. 133 e 134 del Codice delle Assicurazioni) dovrebbero privilegiare gli assicurati più virtuosi, commisurando il premio in funzione del loro maggiore o minor merito. In questo senso l’attestato di rischio dovrebbe assumere un ruolo centrale nella quotazione iniziale della polizza, riportando per ogni veicolo la storia e, potremmo dire, il rating di ciascun singolo assicurato. In realtà, questa stretta correlazione individuale tra guida virtuosa e tariffa, già molto depotenziata dalla prima versione della “classe di merito familliare”, introdotta sin dal 2007 dalla nota riforma “Bersani”, rischia oggi, con quest’ultimo intervento normativo, di essere del tutto annichilita.  

 

  1. Nel frattempo IVASS è intervenuta, all’esito di una pubblica consultazione di urgenza (chiusasi il giorno di San Valentino), con l’emanazione del provvedimento n. 95/2020. Lungi dall’entrare sui dubbi interpretativi della disposizione di legge, l’Autorità di Vigilanza ha sostanzialmente “aggiornato i sistemi” per consentire una corretta alimentazione delle banche dati di legge. In sede di esiti di pubblica consultazione si legge però qualcosa che potrebbe condurre a effetti non trascurabili in tema di attestato “dinamico”. Secondo la ricostruzione IVASS, se ben compresa, pare che non sia possibile riclassificare la classe di merito di chi abbia cagionato un sinistro nei 5 anni precedenti e che, quindi, non potesse fruire della classe “familiare”. Ove infatti la liquidazione del sinistro (avvenuto precedentemente all’utilizzo del beneficio in sede di rinnovo o nuova stipula) dovesse completarsi in una data successiva alla stipula o al rinnovo stesso, con contestuale attribuzione di responsabilità, a differenza di quanto avviene per tutti noi, coloro che abbiano fruito ingiustamente del beneficio (per presenza di sinistri con responsabilità negli ultimi 5 anni) potrebbero non patire le conseguenze in termini di riclassificazione della loro storia assicurativa;

 

  1. Tutta la stampa italiana, nel perdurare dei lavori della legge di conversione del decreto “milleproroghe”, si era convinta dell’ulteriore rinvio dell’entrata in vigore della disposizione. Il mercato assicurativo, per parte sua, attendeva almeno una presa di posizione sul come interpretare le antinomie logiche e le debolezze testuali della disposizione, nell’auspicio almeno di comprendere se, in che termini e con quanto tempo a disposizione, dover adeguare i propri processi gestionali.

 

  1. Nulla di tutto ciò. Anzi.  Il “venerdì per la domenica” tutto il mercato scopre che il rinvio non ci sarà e nessun chiarimento operativo potrà essere risolto con quel minimo di certezza, se non di razionalità, che un qualsiasi ordinamento di diritto, ancora oggi e vivaddio, reclama.  E così i sistemi IT e i processi andranno modificati in ragione di una disposizione difficile a decifrarsi, consentendo a ciascun operatore di muoversi in libertà, secondo il proprio personalissimo sentire.  Il tutto con evidente pregiudizio dei consumatori che si troveranno applicato il beneficio in modo – potenzialmente e sensibilmente – diverso, a seconda della lettura che si darà della disposizione (le tesi accreditate, si ripete, sono almeno 4, più o meno restrittive). Salvo immaginare che le scelte operate dalle imprese che detengono la maggior parte dei portafogli auto finiscano per costituire linee guida empiriche per tutto il mercato.

 

Il risultato finale è sotto gli occhi di tutti, ed è del tutto insoddisfacente, tranne per coloro i quali ancora che pensano che una cosmesi della classi di merito serva a mettere la polvere sotto il tappeto o comunque a risolvere i problemi tariffari della RC Auto.

La situazione reclama invece di essere analizzata in tutta la sua criticità. E vien subito da chiedersi: chi ci perderà? Come già anticipato, i più virtuosi, i single e coloro che di mezzi ne hanno solo uno. Strano che in un Paese dichiarato “povero” da ogni bollettino di statistica (sull'effettività del dato, si dubita, ma non è questa la sede per discuterne), si voglia dar corso a una disposizione premiante patrimoni solidi, per di più negando la filosofia responsabilizzante e meritocratica che sta alla base di una concezione evoluta e virtuosa della  RC Auto. 

Ma vi è di più. Provando in extremis a recuperare il senso etico delle classi di merito e dell’effettiva commisurazione del premio alla sinistrosità dell’assicurato, il legislatore avrebbe deciso, proprio di integrare la disposizione, cercando di mettere un tappo alla falla, ma con esiti ancora più paradossali. Il rimedio è peggio del male, verrebbe da dire. Si legge infatti nella bozza di legge di recepimento che:

  • in caso di sinistro con responsabilità, dopo aver concesso il beneficio “familiare” , la compagnia potrà far retrocedere il proprietario (per il veicolo interessato nel sinistro) di ulteriori 5 classi rispetto a quelle normalmente “caricate” per ipotesi di incidente con colpa prevalente o esclusiva.

Il tutto con alcuni distinguo e talune precisazioni:

  • la regola vale solo per il caso di utilizzo del beneficio per veicoli di altra tipologia rispetto a quello del cui attestato si è beneficiato (e così, ad esempio, nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da una moto che ha fruito dell’attestato dell’auto del familiare e viceversa);
  • in aggiunta, il secondo requisito per la sua applicazione è che, a seguito della fruizione del beneficio, il soggetto responsabile del sinistro riposi in classe 1 (e non così, apparentemente, nel caso in cui si trovi in classe 2 o superiori);
  • in ulteriore aggiunta, il danno risarcito a seguito del sinistro deve essere complessivamente superiore a 5 mila euro.

Quale chicca, rivelatrice della matrice atecnica della disposizione, è interessante osservare come la stessa parli di classe di merito riferita al … “conducente” e non al proprietario.

Il legislatore sembra comunque non interessarsi del fatto che le liquidazioni possano arrivare in un tempo anche lontano dal sinistro, con rettifiche a catena su contratti nel frattempo stipulati (in questo senso la disposizione chiede l’applicazione della regola alla prima scadenza utile). Ma, soprattutto, non si capisce perché se il sinistro avvenga con un veicolo della medesima tipologia la regola non debba valere (è meno grave uccidere una persona se si è utilizzato un veicolo di altra categoria per investirlo?). Nello stesso senso perché mai chi è in classe 2 o superiore dovrebbe patire minori conseguenze? E ancora, ritornando al dettaglio tecnico, il legislatore sembra non considerare il fatto che la maggior parte dei sinistri sono gestiti in “indennizzo diretto”, il che pone severi problemi di coordinamento con la regola secondo la quale la compagnia del responsabile del sinistro non sa (e non deve sapere, almeno allo stato) quanto è stato liquidato dalla compagnia del danneggiato (riconoscendole un forfait per ogni singolo sinistro). Tanto è.

Se non fosse per amore della logica, della coerenza e, dopo tutto, del diritto, la vicenda sarebbe financo divertente: e con la stessa imprevedibilità dell’evolvere scenografico de Il fascino discreto della borghesia di Buñuel, il film sembra potersi per il momento chiudere qui.

In attesa di poter prendere atto delle criticità che saranno prevedibilmente certificate dalla relazione sugli effetti della disposizione che, per legge, se approvata in questi termini, IVASS dovrà inviare al decisore in autunno.

Alessandro Bugli, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali e Socio Studio Legale Taurini&Hazan

Maurizio Hazan, Comitato Tecnico Scientifico Itinerari Previdenziali e Socio Studio Legale Taurini&Hazan 
 

21/2/2020

 
 
 

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