Rischi tailor made e set informativo: il regolamento Ivass 41/2018 tra dubbi e novità
Il regolamento IVASS 41/2018 e l'esito della relativa pubblica consultazione evidenziano importanti novità in materia di contratti tailor made e set informativo, ma lasciano spazio anche ad alcuni dubbi...
Come noto agli operatori, il 2 agosto sono stati licenziati i testi definitivi dei regolamenti sulla distribuzione e la trasparenza contrattuale in materia assicurativa (oltre a quello sul procedimento sanzionatorio). Come da regole, assieme ai testi definitivi lIstituto ha dovuto dare risposta ai singoli quesiti e alle proposte di modifica degli stessi operatori posti in fase di pubblica consultazione a partire dal precedente mese di luglio.
Più di 650 pagine di esiti, a seconda della modalità di stampa, che hanno sicuramente imposto allIstituto un lavoro di non trascurabile portata in vista della scadenza di recepimento della IDD il prossimo 1 ottobre 2018.
Questo immane lavoro, come da prassi, verrà analizzato pixel per pixel.
Nei giorni scorsi avevamo avuto modo di interessarci delle esenzioni per i soli grandi rischi dalla POG, dal set informativo (il successore del fascicolo informativo) e dalla home insurance. In quella occasione avevamo avuto modo di circostanziare il perimetro stretto dei grandi rischi, da non confondersi con le ipotesi comuni di polizze collettive dove un contraente di dimensioni patrimoniali e di struttura non trascurabile concludeva contratti nellinteresse di terzi futuri aderenti. Per esemplificare: una banca che dovesse stipulare una convenzione o polizza collettiva accessibile a condizioni di vantaggio da parte dei propri correntisti o potenziali tali. Il grande rischio, salvo per alcuni tipi di garanzia (es. trasporti ferroviari), va riletto come concetto di grande assicurato, per dimensioni di attivo o numero di dipendenti (v. art. 1, c. 1, lett. r, CAP). Non come grande contraente come nellesempio che precede.
Senza diverse aperture, quindi, tutta la disciplina IDD avrebbe trovato naturale applicazione per la maggior parte delle soluzioni collettive di matrice assicurativa, sempre più comuni sul mercato italiano.
Con lucida apertura agli impatti di una simile impostazione, lavorando tra le virgole della normativa europea, lIstituto consente una nuova deroga, formalmente limitata alla necessità di predisporre il set informativo (in soldoni, allobbligo di predisporre DIP e DIP aggiuntivo).
Limpatto è notevole e commendevole, ma darà luogo a infiniti dubbi applicativi. Si legge nelle 650 pagine di esiti, senza che ciò trovi casa nella nuova regolamentazione che secondo IVASS: I contratti c.d. tailor made, il cui contenuto è oggetto di una trattativa negoziale individuale, non sono soggetti allobbligo di informativa precontrattuale né allobbligo di pubblicazione sul sito dei DIP in quanto non sono prodotti propriamente commercializzati, ovvero distribuiti tra il pubblico. Per i contratti in forma collettiva, si precisa che a fronte delleventuale trattativa individuale contraente-impresa, se la copertura della polizza è successivamente oggetto di una commercializzazione standardizzata attraverso la messa a disposizione del prodotto ad una pluralità di potenziali aderenti, si applicherà la normativa sullinformativa precontrattuale.
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Successivamente, sub risposta ai commenti relativi allart. 9 del nuovo regolamento 41, viene chiarito in tema di polizze collettive: La disposizione riguarda per effetto del combinato con le norme sulla distribuzione - i contratti collettivi che comportano una libera adesione e il sostenimento in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dellonere economico del premio. LIstituto non intende regolare in via generale la categoria dei contratti assicurativi collettivi. Comè noto, tale categoria non è disciplinata da norme primarie ed è costituita (non sempre con univoche conclusioni fra gli studiosi) da una molteplicità di tipi contrattuali estremamente eterogenea (ad es. le cd. polizze in abbonamento, le cd. polizze quadro/convenzione/normative, le polizze di flotte, ecc.), tutti aventi comunque quale unico denominatore la circostanza che il contenuto della copertura assicurativa è concordato e accettato da un unico soggetto (il contraente), mentre la copertura assicurativa riguarda un numero elevato di soggetti (o di circostanze di rischio ricorrenti), fra i quali potrebbe anche rientrare, ma non necessariamente lo stesso contraente. Come previsto dal regolamento sulla distribuzione assicurativa, richiamato dallart. 9, lIstituto intende in via principale ribadire e salvaguardare i diritti dinformazione precontrattuale e contrattuale, nonché di trasparenza, spettanti a ciascun cliente che al fine di garantirsi liberamente (quindi avendo anche la possibilità di decidere in senso contrario o diverso) una copertura assicurativa (il cui contenuto sia già stato definito in un contratto assicurativo già concluso) sostenga in tutto o in parte il costo del premio. In proposito, tale costo del premio rileverà, oltre che nel caso in cui sia corrisposto direttamente allimpresa o allintermediario, anche nellipotesi in cui sia corrisposto ai medesimi dalladerente indirettamente, vale a dire a mezzo di altro soggetto, ciò tanto nel caso in cui questultimo riceva le individuate somme dalladerente, quanto nel caso in cui le trattenga da somme a vario titolo (ad esempio per un rapporto di lavoro) dovute alladerente medesimo. Di conseguenza, oltre alle eccezioni la disciplina qui prevista non troverà completa applicazione per i contratti assicurativi in forma collettiva in cui non si abbia una vera e propria adesione (nel senso che non si abbia la facoltà di decidere di ottenere o meno le garanzie assicurative) e/o non si sostenga direttamente o, nei termini sopra espressi, indirettamente il costo integrale o parziale del premio, esattamente individuato, avendosi per tali coperture una mera iscrizione del soggetto interessato. In tali ultimi casi, tuttavia, lassicurato, escluso dai diritti dinformativa precontrattuale, avrà comunque diritto a ricevere, a richiesta, le condizioni contrattuali. Per la definizione di aderente v. art. 2 del Regolamento.
Dalla lettura dei diversi riscontri dellIstituto pare potersi rilevare, a integrazione dellanalisi svolta nelle settimane scorse nel tempo della prima versione del regolamento posta alla pubblica consultazione, che:
- i contratti di assicurazione tailor made, non essendo oggetto di comune commercio,sono esentati dalla creazione di un set informativo dedicato(rientrano quasi sicuramente in questa definizione le polizze per flotte di autoveicoli dove non si rientri nella definizione di grande rischio - o le coperture collettive per health&benefit dei dipendenti delle singole imprese, con alcuni momenti di attenzione, per quel che si dirà a breve);
- le polizze collettive sono escluse dallincombente nelle ipotesi in cui: i) non siano ad adesione(cioè a fronte della contraenza collettiva, gli assicurati i portatori del rischio non abbiano facoltà di decidere se assicurarsi o meno; è questa ad esempio lipotesi del datore di lavoro che assicuri tutti i propri dipendenti per il rischio malattia, senza che questi possano decidere se aderire o meno alla garanzia. Ciò diversamente al caso più comune dove, a fronte di una contraenza collettiva, per essere garantiti sia necessario compilare e siglare un modulo di adesione); ii) non prevedano costi a carico dei singoli assicurati, cioè questi ultimi non sostengano direttamente o indirettamente il costo dellassicurazione (e su quellindirettamente lavoreremo per anni, ad esempio nei casi in cui si possa/debba ritenere che vi sia un ricarico occulto sulla componente non assicurativa in ipotesi di vendita abbinata).
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Apprezzando lapproccio dellIstituto inteso a negare la necessità di un DIP e di un DIP aggiuntivo per soluzioni non accessibili al mercato, ma dedicate a un cliente o pochi clienti determinati, proprio per lassenza della necessità di confrontare in termini standard la garanzia con altre di mercato, trattando di soluzioni come detto tailor made, due sono i dubbi che si pongono:
- qual è il limite della definizione di tailor made? La personalizzazione di una franchigia o di una singola clausola fa assurgere il contratto da standardizzato a tailor made? Questa operazione che normalmente esclude dalla definizione di manufactorer de facto lintermediario che richieda simili modifiche (v. art. 3 Reg. 2017/2538), sarebbe sufficiente a evitare la predisposizione del set informativo;
- A fronte della necessità di predisporre il set informativo è corretto ritenere che non si debba nemmeno predisporre una POG, facendo leva sullo stesso articolo 3 del Regolamento richiamato per cui la progettazione di contratti su misura sulla base delle richieste di un singolo cliente, non rientra [ ] nella definizione di realizzazione di prodotti assicurativi?
La prima domanda sembra poter trovare risposta nella più banale considerazione per cui, se siamo al cospetto di una modifica di un contratto standard, è evidente che per lo stesso avremo un set informativo dedicato, quindi la deroga potrà essere riportata in unappendice dedicata.
Sulla seconda domanda, la risposta sembra dover essere data in termini affermativi. Proprio in ragione del passaggio normativo richiamato. Non siamo infatti al cospetto di un prodotto assicurativo da portare allinteresse di un determinato target markete di cui gestire la distribuzione, bensì di una soluzione dedicata alle esigenze evidentemente manifestata da un singolo cliente, adeguato per definizione e creato per loccasione.
In attesa di conoscere gli sviluppi.
Alessandro Bugli, Area Assicurativa e Welfare Studio Legale Taurini&Hazan - Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
20/8/2018