Pensioni, cosa cambia con la Legge di Bilancio per il 2022

Con il definitivo via libera alla Camera dei Deputati lo scorso 30 dicembre, è stata approvata la Legge di Bilancio per il 2022: tra le principali novità in materia pensionistica, la conferma di Quota 102 e il rinnovo di Opzione Donna e APE sociale con l'ampliamento delle mansioni cosiddette gravose

Michaela Camilleri

L'approvazione definitiva alla Camera dei Deputati della Legge di Bilancio per l’anno 2022 consente di fare il punto sulle novità in materia previdenziale per l’anno in corso. 

 

Quota 102

Quota 100, opzione sperimentale introdotta dal DL 4/2019 e scaduta naturalmente il 31 dicembre 2021, viene sostituita da Quota 102. A partire dall'1 gennaio 2022, per il solo anno in corso, si potrà accedere alla pensione con 64 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi. Alla prestazione si continuano ad applicare tutte le regole previste per Quota 100, con l'eccezione del requisito anagrafico che viene incrementato di 2 anni.

In particolare, è necessario che i due requisiti minimi siano contemporaneamente verificati: non è, ad esempio, possibile accedere a Quota 102 con un anno d’età in più e uno in meno di contributi (65+37). Rimangono inoltre in vigore il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione, la possibilità di fare domanda anche dopo il 31 dicembre 2022 pur avendo maturato i requisiti utili entro l’anno (cristallizzazione del diritto), la facoltà di utilizzare la contribuzione mista per raggiungere il requisito contributivo (ad esclusione della contribuzione versata alle Casse dei liberi professionisti) e il regime delle finestre mobili (3 mesi per il settore privato, 6 mesi per il pubblico impiego). 

 

Opzione Donna

Si rinnova di un anno anche l'Opzione Donna prevista per le lavoratrici che, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, abbiano raggiunto 58 anni d’età anagrafica (59 le autonome) e 35 anni di contributi, a patto di accettare un assegno interamente ricalcolato con il metodo contributivo. Come nel caso di Quota 102, viene confermato il regime delle finestre mobili che prevede un differimento temporale tra la maturazione del diritto alla pensione e la corresponsione dell’assegno pensionistico (12 mesi per il lavoro dipendente e 18 mesi per il lavoro autonomo).

Ulteriori specificità riguardano poi il comparto scuola e AFAM che, al ricorrere dei requisiti: le lavoratrici interessate potranno accedere al trattamento pensionistico a mezzo di Opzione Donna rispettivamente a decorrere dall’1 settembre e dall’1 novembre 2022, con domanda di cessazione del servizio da presentare entro il 28 febbraio 2022.

 

APE sociale

La Legge di Bilancio ha rinnovato anche per il 2022 l'APE sociale, cioè la possibilità di ricevere una prestazione di accompagnamento alla pensione di vecchiaia (67 anni anche nell'anno 2022), entro un tetto di 1.500 euro lordi al mese, per alcune specifiche categorie di lavoratori individuate dalla legge come in condizioni di particolare difficoltà. Per accedere all’APE sociale occorre aver maturato 63 anni d’età e 30 di contributi (36 per chi svolge attività gravose).

Tra le novità previste per il nuovo anno: nel caso di lavoratori disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di licenziamento economico, è abrogato il requisito che prevedeva la conclusione da almeno tre mesi della fruizione di un’eventuale indennità di disoccupazione; vengono ampliate le categorie professionali considerate “gravose”; per gli operai edili, come indicati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, per ceramisti per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta, il requisito contributivo è ridotto a 32 anni.

Figura 1 – Elenco attività lavorative considerate gravose a partire dall'1 gennaio 2022Figura 1 - Elenco attività  lavorative considerate gravose a partire dall'1 gennaio 2022

 

Contratto di espansione

Prorogato poi il contratto di espansione per il biennio 2022-2023. Lo strumento consente di gestire situazioni di crisi con esuberi strutturali di personale accompagnando, da una parte, alla pensione i dipendenti più anziani (che non distino più di 5 anni dalla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata) e, dall’altra, programmando l’assunzione di nuove professionalità e progetti formativi e di riqualificazione del personale già dipendente, che possono essere svolti anche tramite riduzioni temporanee dell’orario di lavoro: se nel 2021,  il contratto di espansione si rivolgeva alle sole aziende con almeno 100 dipendenti, per il nuovo anno se ne prevede un’estensione alle aziende che abbiano un organico superiore ai 50 dipendenti

 

Uscita anticipata dei lavoratori di aziende in crisi

La Legge di Bilancio ha istituito nello Stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un fondo con una dotazione di 150 milioni per l’anno 2022 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 destinato a favorire l’uscita anticipata dei lavoratori dipendenti delle piccole-medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni.

Spetterà a un decreto interministeriale (MISE-MEF-Ministero del Lavoro), da adottare entro due mesi dall’entrata in vigore della manovra, criteri, modalità e procedure di erogazione delle risorse.

 

Il passaggio degli iscritti INPGI all’INPS

A partire dall'1 luglio 2022, i giornalisti iscritti alla Gestione sostitutiva dell’A.G.O. dell’INPGI (giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica) passeranno all’INPS. Con evidenza contabile separata, presso l’INPS saranno dunque "arruolati" anche i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti, già iscritti presso l’INPGI.

Per chi già percepisce una pensione o per chi la maturerà entro giugno 2022 non cambierà nulla perché si applicheranno le regole INPGI, mentre le pensioni corrisposte dall'1 luglio 2022 saranno determinate, nel rispetto del principio del pro rata, secondo le regole valide per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’INPS. Il che significa che l’importo del trattamento sarà determinato dalla somma delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI e della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dall'1 luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel FPLD.

A decorrere dall'1 gennaio 2024 il trasferimento entrerà pienamente a regime coinvolgendo anche le prestazioni non previdenziali, come i trattamenti di disoccupazione e di Cassa Integrazione Guadagni che saranno, nel frattempo, erogati dall’INPS ma secondo le regole INPGI. L’INPGI continuerà, invece, la propria attività con riguardo alla Gestione Separata per i giornalisti che svolgono lavoro autonomo.

Michaela Camilleri, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

3/1/2022

 
 

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