Pensioni, dal 2022 rivalutazione più generosa
Scade nel 2021 la disciplina transitoria riguardante la rivalutazione delle pensioni: meccanismo di calcolo più favorevole e importo dell'assegno più generoso dall'1 gennaio 2022. Come funziona la "nuova" indicizzazione?
Dall'1 gennaio 2022 le pensioni verranno rivalutate in misura più favorevole. Scade infatti il 31 dicembre 2021 la disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 147/2013, e più volte rinnovata, che riguarda la rivalutazione dei trattamenti pensionistici allinflazione. Si tratta di una delle molteplici modifiche che si sono susseguite nel tempo, spesso anche in contraddizione tra loro, con lintento di generare risparmi di spesa. Se, dunque, in alcuni periodi le pensioni non hanno ricevuto alcuna perequazione, in altri hanno subito indicizzazioni di varia misura e applicate secondo criteri differenti, che spesso si sono tramutate nei fatti in una riduzione strutturale, e non più recuperabile, nel valore delle prestazioni. Ragioni per le quali, Suprema Corte e Cassazione sono state altrettanto spesso chiamate a esprimersi sulla materia.
Lindicizzazione, dunque, non si applica allo stesso modo a tutti i trattamenti pensionistici: da circa 20 anni è in vigore un meccanismo che prevede lindicizzazione piena per le pensioni più basse e la rivalutazione parziale per quelle dimporto superiore. Attualmente le pensioni sono state rivalutate del 100% se di importo fino a 4 volte il trattamento minimo INPS (per il 2021 pari a 515,58 euro), del 77% tra 4 e 5 volte il minimo, del 52% tra 5 e 6 volte il minimo, del 47% tra 6 e 8 volte il minimo, del 45% tra 8 e 9 volte il minimo e del 40% se di importo superiore a 9 volte il minimo.
Tabella 1 - La rivalutazione delle pensioni all'inflazione nel tempo
(1) Per TM si intende il "Trattamento Minimo", pari per l'anno 2020 e 2021 a 515,58 euro lordi per 13 mensilità e per il 2022 a 524,34 euro lordi per 13 mensilità; (2) In base all'articolo 59 della legge 449/97, per motivi di finanza pubblica per il 1998, la rivalutazione per le pensioni superiori a 5 volte il TM è stata azzerata; (3) In base all'art. 1, comma 19, Legge 247/2007 (legge Damiano), per il solo 2008, la rivalutazione per le pensioni superiori a 8 volte il TM, è stata azzerata; (4) A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, con il cosiddetto decreto Poletti (L. 65/2015) a queste 3 classi d'importo è stata riconosciuta la rivalutazione del 40% tra 3 e 4 volte il minimo, 20% da 4 fino a 5 volte il TM e 10% tra 5 e 6 volte il TM; che viene maggiorata del 20% per il periodo 2014/2015 e del 50% dal 2016 in poi, oltre all'incremento perequativo del 2014 con legge n. 147, che verranno corrisposte dall'agosto 2015 in poi; (5) In base allarticolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Bilancio di previsione per lanno 2020), dove all'art.1, comma 478, si legge: "A decorrere dall'1 gennaio 2022 lindice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dallarticolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448".
Fonte: sintesi a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
La fine del periodo transitorio e il ritorno agli scaglioni d'importo
Dal prossimo anno, con la scadenza del periodo transitorio, le pensioni torneranno a essere indicizzate all'inflazione secondo la disciplina prevista dalla legge 388/2000 sia in termini sia di importo sia di meccanismo di calcolo. Ciò significa che si avrà un adeguamento in misura piena, cioè al 100% dellinflazione, per la quota di pensione fino a 4 volte il trattamento minimo; scende al 90% per la quota compresa tra 4 e 5 volte il trattamento minimo e si riduce ulteriormente al 75% per la quota superiore a 5 volte il minimo. Dal prossimo anno, quindi, saranno i trattamenti superiori a 4 volte il minimo INPS a trarne il maggior beneficio, anche in vista dellinattesa ripresa dell'inflazione.
Con il ritorno al passato verrà ripristinato anche il sistema che vede l'applicazione della rivalutazione su diversi scaglioni e non sullintero importo della pensione, come attualmente previsto. Il che determina un ulteriore vantaggio in termini di valore dell'assegno.
Come funziona la perequazione?
Limporto dellassegno pensionistico è stabilito in base a una precisa formula di calcolo (contributivo, misto o retributivo a seconda del periodo dingresso nel mercato del lavoro) che, in linea teorica, lo definisce una volta per tutte. Tuttavia, è necessario che tale importo venga periodicamente adeguato alle eventuali variazioni (al rialzo) di inflazione e costo della vita. Proprio allo scopo di proteggere il potere dacquisto del trattamento pensionistico e assicurare ai pensionati un tenore di vita adeguato e costante nel tempo, è stato introdotto il meccanismo della cosiddetta perequazione automatica, aumento periodico dellassegno pensionistico collegato allinflazione.
È lindice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a stabilire il valore di riferimento per la stima dellaumento da applicare, calcolato dapprima in forma di indice provvisorio e, a seguire, in via definitiva come indice da conguagliare a inizio anno. Al termine di ogni anno, è dunque emanato dal Ministero dellEconomia e delle Finanze un decreto che fissa in via previsionale la variazione percentuale che dovrà essere applicata ai trattamenti pensionistici mensili dellanno successivo. Proprio perché provvisorio, tale valore sarà poi sostituito al termine dellanno stesso - da un indice di variazione definitiva, sulla base del quale sarà effettuato un conguaglio (positivo, negativo o nullo) che appiani le eventuali divergenze tra la stima iniziale e il valore poi effettivamente riscontrato.
Il Decreto del Ministro dellEconomia e Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro del 17 novembre 2021 ha fissato i parametri per la perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dall'1 gennaio 2022, certificando come la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 è determinata in misura pari a 0,0 dall'1 gennaio 2021, validando il previsionale dello scorso anno, mentre per il 2021 è determinata in misura pari a +1,7% dall'1 gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Michaela Camilleri, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
28/12/2021