Pensioni d'oro, quanto si perde con il ricalcolo

La proposta sulle cosiddette “pensioni d’oro” depositata alla Camera fissa a 4.500 euro netti al mese (o 90.000 euro lordi annui) la soglia oltre la quale operare il ricalcolo degli assegni. A quanto ammonterebbero i tagli se venisse confermata questa ipotesi? Alcuni esempi di calcolo elaborati dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Michaela Camilleri

Il progetto di legge C. 1071 D’Uva-Molinari depositato alla Camera dei Deputati prevede un ricalcolo della quota retributiva degli assegni pensionistici oltre i 90.000 euro lordi annui (erano 80.000 nella versione iniziale), ossia circa 4.500 euro netti al mese. Vale comunque una clausola di salvaguardia, sulla base della quale il valore della decurtazione non può determinare un ammontare del trattamento pensionistico o degli assegni vitalizi inferiore ai 90 mila euro lordi. Sono inoltre escluse dal ricalcolo le pensioni di reversibilità, invalidità e quelle riconosciute alle vittime del dovere e del terrorismo.

Se la proposta venisse approvata in via definitiva, a quanto ammonterebbero i tagli? Vediamo tre esempi di calcolo, pur partendo dalla premessa che il “ricalcolo” così come proposto non è un vero e proprio ricalcolo, ma piuttosto una riduzione delle pensioni poiché basato sul rapporto tra i coefficienti di trasformazione relativi alle età di pensionamento effettive e quelli relativi alle età di pensionamento stabilite - oggi per ieri, in maniera assolutamente arbitraria - nella tabella A allegata al Pdl. Considerando le sole età anagrafiche al momento del pensionamento, come dimostrano gli esempi di seguito, ne risulta che tanto più si è lasciato il lavoro in anticipo tanto maggiore risulta la percentuale della decurtazione, con punte che possono arrivare al 20% del valore complessivo.

Esempio 1 - Poniamo il caso di un pensionato di anzianità con una pensione pari a 120.000 euro lordi annui, con decorrenza dal 1985 ed età al pensionamento di 59 anni. La quota “retributiva” è data dall’intero trattamento. Sulla base della proposta di legge, la pensione si ridurrebbe annualmente di 18.372,53 euro ((5,006/5,911)*pensione, dove 5,006 è il coefficiente relativo all’età del pensionato alla decorrenza della pensione e 5,911 quello relativo all’età di pensionamento richiesta nel dicembre 1985 dalla tabella A allegata al PdL che nel nostro caso è pari a 64 anni). Pertanto, l’importo dell’assegno si ridurrebbe del 15,3%. Se l’età al pensionamento fosse stata di 57 anni la riduzione sarebbe stata del 20,1%, mentre se fosse stata pari o superiore a 64 anni non ci sarebbe stata riduzione poiché il coefficiente da applicare è lo stesso (5,911).

Esempio 2 - Passiamo ora al caso di un pensionato di vecchiaia con lo stesso importo lordo annuo di pensione del primo esempio (120.000 euro), con decorrenza 2010 e una età di 64 anni; l’intero trattamento è calcolato con il metodo “retributivo”. In questo caso l’importo della pensione si ridurrebbe del 3,3%, equivalente al rapporto tra il coefficiente di 5,432 relativo all’età del pensionato vigente alla decorrenza della pensione e il coefficiente di 5,620 relativo a 65 anni (l’ultimo disponibile, anche se l’età di pensionamento richiesta nell’anno di decorrenza 2010 dalla tabella A allegata al PdL è pari a 66 anni). Pertanto, la pensione si ridurrebbe di 4.014 euro e l’importo lordo della pensione in pagamento dal 1° gennaio 2019 diverrebbe quindi pari a 115.986 euro. Se l’età al pensionamento fosse stata di 60 anni, nel 2010 la riduzione salirebbe al 14,6%. Se il soggetto fosse andato in pensione sempre nel 2010 con 42 anni di anzianità contributiva ma a 57 anni di età, la riduzione permanente sarebbe del 21,4%. Nel concreto, dunque, la proposta - basandosi esclusivamente sulle età di pensionamento - penalizza pesantemente i pensionati di anzianità e le pensioni con 40 anni (e oltre) di contributi.

Esempio 3 – Per l’ultimo caso, consideriamo infine l’esempio di un pensionato con il medesimo assegno lordo annuo di 120.000 euro (esclusa la quota contributiva) ma con data di pensionamento 2019, età al pensionamento pari a 61 anni con 43 anni e 3 mesi di anzianità contributiva. In questo caso utilizziamo i nuovi coefficienti che entreranno in vigore 2019 -2020, dunque nel rapporto per il calcolo della decurtazione utilizzeremo 4,657 e il coefficiente a 67 anni pari a 5,604. La riduzione ottenuta sarebbe così pari al 16,9% della pensione e quindi di 20.287 euro.

Michaela Camilleri, Area Previdenza e Finanza Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali 

23/10/2018

 

 
 

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