Se le nuove pensioni non sono rosa

Il requisito contributivo per l’accesso a Quota 100 sarà verosimilmente più facile da raggiungere per gli uomini che per le donne, ma l'opzione donna rappresenta davvero un'alternativa percorribile per il pensionamento anticipato? 

Michaela Camilleri

Rispetto all’obiettivo iniziale, ovvero l’abolizione della riforma Fornero, il decreto-legge su Quota 100 si limita a introdurre nel nostro ordinamento una serie di agevolazioni temporanee, non senza limitazioni, per favorire (almeno teoricamente) il pensionamento anticipato. L’idea era appunto quella di facilitare l’uscita dal mercato del lavoro rispetto ai due canali tradizionali, che richiedono in alternativa o il perfezionamento di almeno 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) indipendentemente dall'età anagrafica (pensione anticipata) o il raggiungimento di un'età anagrafica pari a 67 anni con 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia). In particolare per le donne, il testo decreto - consegnato ora alla discussione parlamentare in attesa di essere convertito in legge - sembra disattendere le tanto ambiziose promesse.

 

Quota 100, un traguardo lontano per le donne

Il requisito contributivo per l’accesso a Quota 100 (38 di contributi con almeno 62 anni d’età anagrafica) sarà più facilmente raggiungibile dagli uomini rispetto che dalle donne. Com’è noto, infatti, le donne hanno carriere lavorative più discontinue e, di conseguenza, un’anzianità contributiva media inferiore. Dalle anticipazioni del Sesto Rapporto sul Bilancio del Sistema previdenziale italiano a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, presentato alla Camera dei Deputati il  13 febbraio, emerge che su un totale di 20,8 milioni di pensioni vigenti all’1/01/2018, le donne sono destinatarie del 57% delle prestazioni. Stringendo il campo alle sole pensioni di anzianità/anticipate tale percentuale si riduce però al 30% (1,8 milioni contro i 4,1 milioni di assegni degli uomini).

 

Quota 100 e opzione donna, un confronto iniquo

L’alternativa per chi non riuscisse ad accedere a Quota 100 potrebbe essere l’opzione donna, ovvero la possibilità di anticipare la pensione a 58 anni d’età (59 nel caso delle lavoratrici autonome) con almeno 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2018, a patto di accettare il ricalcolo dell’intero assegno pensionistico con il metodo di calcolo contributivo. Eppure, tale misura pone un dubbio di carattere equitativo, quanto meno se raffrontata a Quota 100. Le optanti con 58 o 59 anni d’età e 35 di contributi avrebbero almeno Quota 93 o 94 (ma anche oltre a seconda dell’età anagrafica), che per effetto delle finestre di decorrenza della pensione (12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome) potrebbero diventare Quota 94 o 95,5 (o più). Tuttavia, come evidenziato dall’Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate “Quota 100 e il decreto attuativo sulle pensioni” curato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, i pochi anni di differenza tra Quota 94 o 95,5 di opzione donna e Quota 100 di un lavoratore al quale si applica il calcolo retributivo non giustificano la consistente differenza di importo della pensione che ne potrebbe risultare. Accettando il ricalcolo con il contributivo, le optanti potrebbero infatti subire un taglio della pensione nell’ordine del 30%, mentre il lavoratore che accede al pensionamento con Quota 100 non subisce alcuna penalizzazione diretta.

 

I limiti di opzione donna

Con la circolare 11/2019, l’INPS ricorda che “ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento”. In altre parole, per raggiungere il requisito contributivo dei 35 anni sono utili i contributi a qualsiasi titolo accreditati (obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi). Tuttavia, per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria (cioè le lavoratrici dipendenti del settore privato) non concorrono i contributi accreditati per malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.

La circolare specifica inoltre che alle lavoratrici madri che accedono al pensionamento tramite opzione donna non si applicano le agevolazioni previste dalla Legge Dini (articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995). In sostanza, per le pensioni contributive non sono riconosciuti i contributi figurativi relativi ai periodi di assenza dal lavoro per motivi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età o di assistenza al coniuge e al genitore, oltre a non essere riconosciuto l’anticipo di quattro mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di un anno.

 

Lo sconto per le lavoratrici madri

A fronte delle limitazioni sopra menzionate, va detto che per le lavoratrici madri esiste un’agevolazione per accedere al pensionamento tramite l’APE sociale: il citato decreto-legge ha infatti esteso per un altro anno la misura sperimentale. Devono, però, sussistere particolari requisiti. I destinatari dell’anticipo pensionistico sono specifiche categorie di lavoratori (come, ad esempio, i disoccupati involontari che hanno esauriti i sussidi da almeno 3 mesi o chi assiste familiari con disabilità grave da almeno 6 mesi) che abbiano raggiunto i 63 anni d’età e 30 di contributi (36 per chi svolge una professione rientrante tra i cosiddetti lavori gravosi). Rispetto a questi requisiti, le lavoratrici madri vantano uno sconto di un anno per ogni figlio per un massimo di due anni. Per fare un esempio, una madre con due figli potrà accedere al beneficio con 28 anni di contributi (34 nel caso di lavori gravosi).

Michaela Camilleri, Area Previdenza e Finanza Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali 

6/2/2019

 
 

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