L'aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità

In attesa di evoluzioni nella regolamentazione normativa del ben più ampio sistema di risarcimento del danno alla persona, sono stati aggiornati sulla base delle variazioni all'indice Istat dei prezzi al consumo gli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità

a cura dello Studio Legale Associato THMR

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato in data 16 ottobre (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre) l’aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del  danno biologico  per  lesioni  di  lieve  entità, derivanti  da  sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti. Il provvedimento – a cadenza annuale – si lega a quanto disposto dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che disciplina il codice delle assicurazioni private e, nello specifico, a quanto disposto dall’art. 139, comma  5 del  predetto  codice come novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai sensi del  quale  gli importi del risarcimento del danno biologico  per  lesioni  di  lieve entità derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla  circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti, sono aggiornati annualmente, fermo l’importo unitario di base, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale  dei  prezzi  al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertata dall'Istat.

Alla luce dell'indice Istat dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di operai e impiegati, relativo al  mese  di  aprile  2023,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana lo scorso 24 maggio 2023, il decreto in analisi dispone per un adeguamento degli importi di cui al precedente decreto dell’8 giugno 2022,  applicando la maggiorazione  del  7,9%  pari  alla  variazione  percentuale  del predetto indice Istat, a decorrere dal mese di aprile 2023.

Il dato economico è dunque di importante rilievo stante ancora l’alto indice inflattivo che determina la perdita di potere di acquisto, percepibile dal consumatore anche in caso di moneta per così dire risarcitoria. La ratio della legge e la regolazione dei parametri che disciplinano l’equo risarcimento del danno alla persona, secondo i dettami del Codice delle Assicurazioni, infatti, pongono il parametro della uguaglianza quale valore primario (oltre che di fondamento costituzionale ex art. 3 della Carta) per garantire che, a parità di menomazione biologica, il danneggiato debba ricevere lo stesso trattamento compensativo e risarcitorio, cosa che non avverrebbe nel caso in cui il dato tabellare non tenesse conto della perdita del potere di acquisto della moneta compensativa. 

In sede giudiziaria, invece, il parametro para-normativo previsto dalle tabelle pretorie (oggi Milano e Roma su tutte) può essere aggiornato anche nel contesto decisorio rimesso al singolo magistrato che attinga al parametro economico, valorizzando gli aspetti che a diverso titolo incidono sul compenso finale: il pregiudizio biologico, quello morale, quello di personalizzazione esistenziale e, appunto, quello di potere di spendita della moneta utilizzata convenzionalmente quale meccanismo di compensatio.

L’art. 1 del Decreto, dunque, dispone che a decorrere dal mese di aprile 2023, gli importi indicati  nel comma 1 dell'art.  139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale adottato  in data 8 giugno 2022, sono aggiornati nelle seguenti misure:

- 939 euro e settantotto centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a (danno biologico) e

- 54 euro e ottanta centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b). 

Questo atteso e ricorrente provvedimento normativo, come noto, attiene a una singola componente del ben più ampio sistema di risarcimento del danno alla persona che oggi si articola in principi assai consolidati nella magistratura ordinaria e di legittimità e che si riflettono nei parametri elaborati dai tribunali di Milano e di Roma, che si contendono, con alterne “fortune”, il primato fra i più diffusi sistemi di risarcimento equitativo delle lesioni del bene salute e del danno parentale. Ma il momento storico che saluta oggi la pubblicazione del provvedimento in questione appare sempre più in procinto di essere ulteriormente caratterizzato da una forte accelerazione verso una regolamentazione normativa, che trascenda dai meccanismi empirici e suppletivi elaborati in questi ultimi decenni dalla magistratura togata. 

È del 4 ottobre scorso l’annuncio di non poco rilievo proprio del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di avere definito, di concerto con i ministeri competenti, due decreti a lungo attesi: quello proprio di determinazione della tabella nazionale di risarcimento delle macrolesioni (TUN) e quello di attuazione della legge così detta “Gelli-Bianco” che, all’art. 7, regola oggi nel nostro Paese la responsabilità sanitaria, ma anche il risarcimento dei danni conseguenti a errori clinici equiparandoli, in materia di ristori, ai sinistri stradali come disciplinati dal Codice delle Assicurazioni. Un annuncio di questa autorevolezza e importanza non può non aprire riflessioni sugli scenari prossimi venturi in un ordinamento oggi fortemente caratterizzato dalla funzione para-normativa esercitata dalla magistratura, in assenza proprio di quei contributi normativi che oggi vengono dati come imminenti. 

Peraltro, il confronto fra i due valori empirici per risarcire il danno alla persona di lieve entità (gli unici sui quali oggi è possibile fare una comparazione fra norma e consuetudine pretoria) danno l’idea di un avvicinamento fra i due valori, come si può vedere dalla tabella di comparazione qui riportata che raffronta gli indici ministeriali e quelli della tabella milanese. 

Tabella risarcimento danno biologico lesioni di lieve entità

Mentre, ad esempio, nelle lesioni di più lieve entità i valori economici sono quasi allineati, si registrano ancora differenze sensibili nella soglia più alta (il 9% quale danno biologico), anche in ragione del fatto che la tabella milanese non è stata ancora aggiornata agli indici Istat, come pare sia in programma all’inizio del prossimo anno.

Lo scenario futuro appare dunque essere auspicabilmente orientato verso una ripresa di campo della funzione normativa rispetto a quella suppletiva esercitata da sempre dalla magistratura togata, riportando il sistema del ristoro del danno alla salute in un contesto di maggior unitarietà e certezza, elementi questi essenziali di un corretto sistema risarcitoriooggi reso ancora una volta incerto dalle diversità nella valorizzazione dei meccanismi proposti dai tribunali di Milano e Roma, fra loro inconciliabili e fonte loro stessi di possibili sperequazioni su base territoriale. 

Avv. Filippo Martini, Managing Partner Studio Legale Associato THMR

Avv. Marco Rodolfi, Managing Partner Studio Legale Associato THMR

22/11/2023
 

 
 
 

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