Cancellare la legge Fornero: ma è possibile?

Secondo il ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan abolire la legge Fornero costerebbe 140 miliardi. Una cifra ingente che obbliga a riflettere certo sui costi ma anche su tutti gli elementi del provvedimento che non hanno funzionato e che andrebbero rivisti in favore di una maggiore flessibilità ed equità del sistema

Alberto Brambilla

Dire che si vuole cancellare la legge Fornero è una modalità di comunicazione politica diretta che va al cuore del problema e fa capire alla gente cosa si vuol fare; dirlo in altri termini significa entrare nel dettaglio, nel tecnicismo di una materia complicata facendo perdere forza al messaggio. Detto questo, occorre però precisare che la cosiddetta riforma Monti-Fornero (così usciamo dalla personalizzazione) si può scomporre in 2 parti. 

La prima recepisce i contenuti delle precedenti riforme, inclusi quelle dell’ultimo governo Berlusconi: mi riferisco ai due stabilizzatori automatici che garantiscono la sostenibilità del sistema pensionistico, e cioè l’aggancio dell’età di pensionamento all’aspettativa di vita e la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione (i numerini che trasformano i contributi versati in pensione). Per inciso, chi scrive ha formulato queste due proposte in qualità di presidente del Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale, e sono quelle che davvero garantiscono la sostenibilità. Incorpora pure il pessimo provvedimento delle cosiddette “finestre mobili” che prevedevano si potesse percepire la pensione dopo 12 mesi se dipendente e 18 se autonomo dalla data di maturazione del diritto; in pratica, una volta raggiunti i 40 anni di servizio un lavoratore percepiva la pensione un anno dopo e, quindi, era costretto a restare al lavoro se non lo cacciavano (nella vicina Svizzera il giorno dopo la maturazione dei requisiti arriva il bancomat per prelevare la pensione).

La seconda, con nuove norme ha invece irrigidito il sistema, generando gravi problemi:

  1. anzitutto l’innalzamento dell’età pensionabile che, nei casi limite, arriva addirittura a circa 6 anni (fatto mai accaduto nella lunga storia di riforme da Amato,  Dini, Prodi, Berlusconi che avevano adottato l’incremento di un anno ogni 18 mesi) e che ha falsato il meccanismo dell’aggancio all’aspettativa di vita portando avanti di colpo le lancette anche di 6 anni;
  2. l’eliminazione della pensione di anzianità o vecchiaia anticipata con l’abolizione del requisito di 40 anni di anzianità contributiva;
  3. l’indicizzazione (errore gravissimo) dell'anzianità contributiva alla speranza di vita; incremento di età e anzianità contributiva hanno di fatto ingessato il sistema e per accedere alla pensione servono 66 anni e 7 mesi di età (67 anni dal 2019) oppure una anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi (43 anni e 2 mesi dal 2019) per i maschi e 41 anni e 10 mesi (42 anni e 3 mesi dal 2019) per le femmine con enormi ripercussioni negative per i cosiddetti precoci, cioè quelli che hanno iniziato a lavorare prima dei 18 anni di età. D questo passo tra pochi ani occorrerà avere 45 anni di anzianità contributiva, requisito che non è richiesto da nessun sistema pensionistico Ocse; 
  4. l’elevazione delle aliquote di contribuzione per i cosiddetti parasubordinati rendendo meno competitivo il lavoro semiprofessionale; 
  5. l'introduzione per i giovani che hanno iniziato a lavorare dall’1/1/1996 del requisito di aver maturato una pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale per andare in pensione, con conseguente aumento delle età di pensionamento a 70 anni e più (in pratica, possono andare in pensione a 64 anni solo quelli che guadagnano tanto).
  6. requisiti stringenti per le donne che creano disagi soprattutto per le donne madri.

Quel che si vuole cancellare, con provvedimenti ragionevoli, è  quindi questa seconda parte della Riforma. 

Nonostante questi problemi c’è una strenua difesa della legge Monti-Fornero, ma ha funzionato? Stando ai dati aggiornati parrebbe di no. Negli oltre 25 anni di riforme (dal 1992 a oggi) non si era mai verificato un “mal funzionamento” di una riforma che i Governi Letta, Renzi e Gentiloni hanno dovuto correggere con 8 salvaguardie di cui hanno beneficiato oltre 130.000 lavoratori andati in pensione con le regole pre-Fornero in meno di 5 anni e con l’Ape Sociale (in pratica, una 9° salvaguardia mascherata, ma strutturale per i prossimi anni) che ne salvaguarderà altri 45 mila circa: in totale, più di 175 mila lavoratori esentati dalle rigidità Fornero (dal 2013 al 2018 una media annua di oltre 29 mila). Inoltre, l’ultima Legge di Bilancio, per aumentare il numero dei salvaguardati, si è pure inventata i lavori “gravosi” di cui manca una precisa definizione (c’è per gli usuranti) e che sta riportando il sistema previdenziale agli anni della “giungla pensionistica”, dove ogni categoria torna - come negli anni della spesa facile - ad avere regole diverse. E pensare che ci sono voluti 20 anni per arrivare a un sistema standardizzato come nei migliori Paesi Ocse. Non credo occorra altro per dimostrare i difetti della riforma.

E allora come si può fare? Anzitutto, occorre considerare che la legge Fornero indicava in 86 miliardi il risparmio di spesa nei 10 anni (da 1/1/2012 al 31/12/2021); tra salvaguardie e Ape social i risparmi scendono di circa 12 miliardi, cui vanno sommati i costi dei sussidi ai disoccupati e gran parte del REI (reddito di inserimento). Quindi, come si vede e senza troppo clamore, con i tre governi citati si è già eroso il 20% dei risparmi. Lo spirito di riformare (cancellando i provvedimenti che hanno creato i maggiori problemi) la legge Fornero è quello di: a) introdurre uno schema universalistico flessibile uguale per tutti i lavoratori superando la rigida impostazione Fornero (e anche i provvedimenti del Governo Gentiloni, Ape sociale e lavori gravosi, che inevitabilmente creano disparità tra i lavoratori); b) premiare il lavoro e chi ha lavorato a lungo consentendo di poter accedere al pensionamento in modo flessibile in funzione dello stato di salute del lavoratore, della sua situazione familiare e delle condizioni generali che possono influire positivamente o negativamente sulle decisioni del lavoratore stesso. Insomma, l'uomo non è una confezione di alimenti con una precisa scadenza. Del resto i sistemi pensionistici che adottano il contributivo prevedono tutti uno schema flessibile.

E quindi quali dovrebbero essere questi provvedimentiFerma restando la normativa in materia di lavori usuranti:

  1. Dal 1/1/2019 è consentito il pensionamento di vecchiaia anticipata alle seguenti condizioni: a) al raggiungimento dei 64 di età anagrafica è richiesta la quota 100 (l’età anagrafica è indicizzata alla aspettativa di vita), con almeno 36 anni di contributi di cui non più di 2 figurativi; si introduce così una flessibilità in uscita tra i 64 e i 70 anni. La pensione sarà calcolata con il metodo contributivo per le contribuzioni decorrenti dal 1/1/1996; b) con 41 anni di anzianità contributiva di cui non più di 2 anni di contribuzione figurativa; l'anzianità contributiva viene svincolata dalla aspettativa di vita e la pensione è calcolata applicando sull'anzianità contributiva decorrente dal 1/1/1996 il calcolo contributivo; c) per le donne madri è previsto un anticipo dei requisiti di cui ai punti a) e b) di 6 mesi per ogni figlio con un massimo di 18 mesi; d) in tutti i casi la pensione maturata deve essere pari a 1,6 volte l'importo dell'assegno sociale.
  2. Per i lavoratori la cui pensione è calcolata con il metodo contributivo, per accedere alla prestazione di vecchiaia anticipata, l'importo della pensione deve essere pari almeno a 1,6 volte l'importo dell'assegno sociale e non più di 2,8 volte.
  3. La contribuzione per la previdenza a carico degli iscritti alla gestione separata è ridotta dalla stessa data al 24% di cui un terzo a carico del lavoratore e 2/3 del committente, oltre alle aliquote per le prestazioni temporanee (malattia, maternità, disoccupazione) e Inail.
  4. Le pensioni di invalidità possono essere certificate solo dalla commissione medica mista INPS - INAIL; per tutti coloro che verranno certificati la pensione di invalidità è equiparata alla pensione minima (508 euro);
  5. Ripristino della legge Dini (n. 335/1995) anche per i lavoratori con regime misto per cui ogni anno di lavoro fatto prima dei 19 anni vale 1,25 anni.
  6. Entro 24 mesi dall'approvazione della legge deve essere predisposto un testo unico sulle pensioni di facile lettura e consultazione, suddiviso per ciascuna categoria di lavoratori e abrogando, armonizzando e semplificando la normativa attualmente vigente.
  7. Dal 1/1/2019 è reintrodotta l'indicizzazione delle pensioni all'inflazione nella misura del 100% fino a tre volte il minimo, 90% da tre a cinque volte il minimo e 75% oltre cinque volte la prestazione minima (508 euro).
  8. Reintroduzione del cosiddetto super bonus.

E quanto costano questi provvedimenti? E le coperture? Premesso che rispetto alle promesse elettorali tipo “reddito di cittadinanza” che, a seconda dei casi, possono costare tra i 15 e i 30 miliardi l’anno, la copertura di queste proposte è meno pesante; ad esempio, la flessibilità in uscita ha solo un onere iniziale che, tuttavia, viene recuperato nel periodo di fruizione della prestazione in modo che il costo sostenuto dallo Stato nell'intero periodo di fruizione sia lo stesso (se il montante di contributi accumulato è pari a 100€ se si prende la pensione per 10 anni la pensione sarà di 10€ per anno, se la si prende per 20 anni sarà di 5€ per anno).

Poiché questi provvedimenti implicano oneri strutturali, richiedono coperture finanziarie strutturali che potranno essere reperite: a) attraverso la riduzione delle spese per le prestazioni temporanee, Naspi (compresa la contribuzione figurativa a carico dello Stato) e altre prestazioni di disoccupazione di cui beneficiano coloro che sono stati espulsi dal mercato del lavoro e non hanno alcuna pensione; b) la flessibilità può essere coperta per il periodo massimo di 5 anni dai fondi di solidarietà cui le aziende già versano il contributo dello 0,30% e che verrà incrementato dalle aziende stesse in funzione del numero di lavoratori inseriti in tali fondi; c) un'altra copertura è rinvenibile nei fondi già impiegati per Ape sociale, per i lavori gravosi e parte del Rei; d) considerando che la spesa per l'assistenza è priva di monitoraggio e controllo, l'ulteriore copertura dei costi derivanti dalle precedenti proposte si ricava da un riordino delle varie spese per l'assistenza e dalla istituzione di un'anagrafe dell'assistenza che può produrre agevolmente risparmi per circa 4 miliardi l'anno. La riduzione da 2,8 a 1,6 sarà un costo da coprire dal 2035 in poi; e) altre coperture provengono da una razionalizzazione della “macchina” amministrativa con accorpamenti di funzione.

Stimando un costo annuo delle proposte a un massimo di 50 miliardi in 10 anni, le coperture sono ampiamente dimensionate e fattibili. Il rafforzamento del welfare aziendale introdotto negli ultimi 2 anni, le inevitabili modifiche alla decontribuzione sostituita dal super ammortamento del costo del lavoro, il salario minimo, una revisione ragionata dell’organizzazione del lavoro e dei relativi contratti e gli incentivi alle imprese (il piano 4.0 per migliorare la produttività, vero tallone d’Achille dell’Italia, va proseguito) renderanno più competitivo il mercato del lavoro e consentiranno di portare il rapporto attivi pensionati dall’attuale 1,43 attivi per pensionato a 1,6 rendendo ancora più sostenibile la finanza pubblica e il sistema pensionistico.

Alberto Brambilla, Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali 

1/3/2018

 
 

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