Pensioni, come si rivalutano dal 2023

A partire dal 2023 cambia lo schema di rivalutazione delle pensioni all'inflazione, fissata al 7,3% da decreto Giorgetti: il nuovo meccanismo premia i trattamenti al minimo, garantisce la rivalutazione piena per gli assegni fino a 4 volte il minimo e taglia progressivamente gli adeguamenti per quelli di importo superiore

Michaela Camilleri

Allo scopo di proteggere il potere d’acquisto dei pensionati e garantire loro un tenore di vita adeguato e costante nel tempo, il nostro sistema pensionistico prevede il meccanismo della cosiddetta "perequazione automatica", un aumento periodo dell’assegno collegato all’inflazione. Tuttavia, l’indicizzazione non si applica allo stesso modo a tutti i trattamenti pensionistici: da circa 20 anni è infatti in vigore un meccanismo che prevede l’indicizzazione piena per le pensioni più basse e la rivalutazione parziale per quelle d’importo superiore. 

Nel 2022 è stato reintrodotto lo schema originariamente previsto dalla normativa del 1996, che prevede una rivalutazione al 100% dell’inflazione per le pensioni di importo fino a 4 volte il trattamento minimo INPS (per il 2022 pari a 524,34 euro al mese); al 90% dell’inflazione per le pensioni di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo; al 75% dell’inflazione per i trattamenti pensionistici oltre 5 volte il minimo. 

Il disegno di Legge di Bilancio approvato dal Consiglio del Ministri il 21 novembre scorso ha invece stabilito un nuovo meccanismo di perequazione per il biennio 2023-204, meccanismo che premia le pensioni al minimo, preserva la rivalutazione piena per gli assegni di importo fino a 4 volte il minimo e riduce progressivamente l’indicizzazione di tutti i trattamenti oltre 4 volte il minimo.

Procedendo con ordine, il decreto firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti dispone a partire dall'1 gennaio 2023 un adeguamento delle pensioni al 7,3%, calcolato in base alla variazione degli indici dei prezzi al consumo comunicata da Istat il 3 novembre scorso. Secondo quanto stabilito dal nuovo governo, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento mimino è previsto in via transitoria un incremento dell’1,5% per il prossimo anno e del 2,7% nel 2024: il trattamento minimo 2023 salirà dunque a circa 570 euro [524,34 euro al mese x (7,3% + 1,5%)]. Per le pensioni di importo superiore, la rivalutazione è invece riconosciuta nella misura del:

  • 100% dell’inflazione per le pensioni di importo fino a 4 volte il TM;
  • 80% dell’inflazione per le pensioni di importo compreso tra 4 e 5 volte il TM; 
  • 55% dell’inflazione per le pensioni di importo compreso tra 5 e 6 volte il TM;
  • 50% dell’inflazione per le pensioni di importo compreso tra 6 e 8 volte il TM;
  • 40% dell’inflazione per le pensioni di importo compreso tra 8 e 9 volte il TM;
  • 35% dell’inflazione per i trattamenti pensionistici oltre 9 volte il TM. 

Tabella 1 – La rivalutazione delle pensioni all’inflazione nel tempo

Tabella 1 – La rivalutazione delle pensioni all’inflazione nel tempo (1)

Tabella 1 – La rivalutazione delle pensioni all’inflazione nel tempo (2)

(1) Per TM si intende "Trattamento Minimo"; il trattamento al minimo è pari per l'anno 2020 e 2021 a 515,58 euro lordi per 13 mensilità e per il 2022 a 524,34 euro lordi per 13 mensilità. (2) In base all'articolo 59 della legge 449/97, per motivi di finanza pubblica per il 1998,  la rivalutazione per le pensioni superiori a 5 volte il TM è stata azzerata. (3) In base all'art. 1, comma 19, Legge 247/2007 (legge Damiano), per il solo 2008, la rivalutazione per le pensioni superiori a 8 volte il TM, è stata azzerata. (4) A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, con il cosiddetto decreto Poletti (L. 65/2015) a queste 3 classi d'importo è stata riconosciuta la rivalutazione del 40% tra 3 e 4 volte il TM, 20% da 4 fino a 5 volte il TM e 10% tra 5 e 6 volte il TM; che viene maggiorata del 20% per il periodo 2014/2015 e del 50% dal 2016 in poi, oltre all'incremento perequativo del 2014 con legge n. 147, che verranno corrisposte dall'agosto 2015 in poi. (5) In base all’articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Bilancio di previsione per l’anno 2020), dove all'art.1, comma 478, si legge: "A decorrere dall'1 gennaio 2022 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448".      

Fonte: sintesi a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali  

Ai fini del calcolo della rivalutazione effettiva, occorre però anche tener conto degli anticipi riconosciuti dal Decreto Aiuti bis per l’ultimo trimestre di quest’anno. Il DL n.115 del 9 agosto 2022 ha, infatti, previsto in via eccezionale due distinte misure: da un lato, una rivalutazione dello 0,2%, a recupero dell’inflazione 2021, rivolta a tutti i pensionati; dall’altro, un aumento di un ulteriore 2% per ottobre, novembre e dicembre 2022, destinato ai soli assegni di importo fino a 2.692 euro lordi mensili. 

Michaela Camilleri, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

28/11/2022 

 
 
 

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