Pensioni e adeguamento all'inflazione, gli aumenti previsti da ottobre (e novembre)

Per l'ultimo trimestre dell'anno, il Decreto Aiuti bis ha previsto due interventi sulle rivalutazioni delle pensioni: da ottobre, i pensionati con assegni fino a 2.692 euro al mese riceveranno una rivalutazione straordinaria del 2% valida per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre; da novembre, tutti i pensionati avranno poi un assegno aumentato dello 0,2%

Michaela Camilleri

Per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione 2022 e sostenere il potere d’acquisto delle prestazioni pensionistiche, il Decreto Aiuti bis (Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115) ha stabilito, in via eccezionale, l’anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre di quest’anno. Nel dettaglio, l’articolo 21 del Decreto Legge ha previsto due distinte misure: da un lato, una rivalutazione dello 0,2%, a recupero dell’inflazione 2021, rivolta a tutti i pensionati; dall’altro, un aumento di un ulteriore 2% per ottobre, novembre e dicembre 2022, destinato ai soli trattamenti di importo fino a 2.692 euro lordi mensili.

 

L'anticipo del conguaglio dello 0,2%

Con la prima misura si prevede dunque l'anticipo all'1 novembre 2022 del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021. Più nello specifico, si tratta di un "recupero" anticipato di 2 mesi rispetto al termine ordinario, di norma fissato all'1 gennaio, dello 0,2%: percentuale pari alla differenza tra l’inflazione stimata per il 2021, e applicata per la rivalutazione a gennaio 2022 (1,7%), e l’inflazione effettiva 2021 (1,9%).

Quest’operazione riguarderà per l'appunto tutti i trattamenti pensionistici e prevede anche la corresponsione degli arretrati maturati nei primi 10 mesi dell’anno. 

 

L'aumento del 2% per le pensioni fino a 2.692 euro

Con la seconda, invece, si prevede l’anticipo della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza all'1 gennaio 2023. In via transitoria, sarà riconosciuto un incremento del 2% per le sole mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 (tredicesima inclusa). A una condizione: il 2% sarà cioè riconosciuto solo qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro. Qualora l'importo dell'assegno sia invece superiore a questo importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento (vale a dire compreso tra 2.692 e 2.745 euro), l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.  

Nessuna "ripercursione" poi sulle fasce di attribuzione della rivalutazione per il 2022: la norma precisa infatti che l'aumento al 2% è scomputato dal trattamento pensionistico complessivo di riferimento ai fini della rivalutazione delle pensioni per l’anno in corso. Allo stesso modo, il decreto chiarisce infine che l’incremento così ottenuto non concorre a determinare, per il 2022, il superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

 

Come si applicano queste due percentuali di rivalutazione?

A partire da quest’anno è stato ripristinato il meccanismo di perequazione originariamente previsto dalla legge 388/2000. Pertanto, le percentuali di rivalutazione si applicano in misura piena (100% dell’importo) per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS (524,34 euro al mese), in misura pari al 90% per le pensioni di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo e in misura pari al 75% per le pensioni oltre 5 volte il minimo.

Ogni anno l’importo della pensione viene infatti adeguato alle eventuali variazioni (al rialzo) di inflazione e costo della vita secondo il cosiddetto meccanismo di “perequazione automatica”, proprio allo scopo di proteggere il potere d’acquisto del trattamento pensionistico e assicurare ai pensionati un tenore di vita adeguato e costante nel tempo. È l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a stabilire il valore di riferimento per la stima dell’aumento da applicare, calcolato dapprima in forma di indice provvisorio e, a seguire, in via definitiva come indice da conguagliare a inizio anno. Al termine di ogni anno, è dunque emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze un decreto che fissa “in via previsionale” la variazione percentuale che dovrà essere applicata ai trattamenti pensionistici mensili dell’anno successivo (1,7% dall'1 gennaio 2022). Proprio perché provvisorio, tale valore viene poi sostituito – al termine dell’anno stesso - da un indice di variazione definitiva, sulla base del quale sarà effettuato un conguaglio (positivo, negativo o nullo) che appiani le eventuali divergenze tra la stima iniziale e il valore poi effettivamente riscontrato (lo 0,2% appena descritto). 

 

Gli effetti (concreti) del Decreto Aiuti bis sull'importo delle pensioni 

Tradotto in pratica, nel mese di ottobre i pensionati con trattamenti lordi di importo non superiore ai 2.692 euro riceveranno quindi aumenti tra i 10 e i 50 euro circa. A partire dal successivo mese di novembre, invece, tutti i pensionati – a prescindere dal "peso" dell'assegno di partenza – avranno diritto a un conguaglio dell’indicizzazione dello 0,2%, comprensivo degli arretrati maturati nel corso dei primi mesi dell’anno, con importi una tantum che varieranno in maniera crescente a partire dai 10,31 euro corrisposti in caso di trattamento minimo. 

Tabella 1 – Gli effetti sulle pensioni del Decreto Aiuto bis (importi lordi, in euro) 

Tabella 1 – Gli effetti sulle pensioni del Decreto Aiuto bis (importi lordi, in euro)

Fonte: elaborazioni a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

A disporre dell’effetto combinato di entrambi i provvedimenti saranno in ogni caso solo le pensioni fino a 2.692 euro, che potranno quindi beneficiare da qui alla fine dell’anno di aumenti tra i 10 e i 50 euro lordi: nel dettaglio, se per la pensione minima di 524 euro, il risultato sarà un incremento di circa 11 euro al mese, per un trattamento che tocca quota 2.692 (il tetto massimo fino a cui viene riconosciuto il 2% straordinario) a conti fatti ce ne saranno circa 57 in più, al netto degli arretrati del conguaglio dello 0,2%. Valori che, a ogni modo, data la transitorietà del provvedimento, saranno riassorbiti all’inizio dell’anno successivo. Leggermente diverso il caso del conguaglio dello 0,2%, applicato a tutti: per questa parte della normativa si può appunto parlare di un anticipo a tutti gli effetti di somme che sarebbero comunque state corrisposte a gennaio 2023. 

Michaela Camilleri, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

19/9/2022

 
 
 

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