Pensioni e adeguamento all'inflazione, gli aumenti previsti da ottobre (e novembre)
Per l'ultimo trimestre dell'anno, il Decreto Aiuti bis ha previsto due interventi sulle rivalutazioni delle pensioni: da ottobre, i pensionati con assegni fino a 2.692 euro al mese riceveranno una rivalutazione straordinaria del 2% valida per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre; da novembre, tutti i pensionati avranno poi un assegno aumentato dello 0,2%
Per contrastare gli effetti negativi dellinflazione 2022 e sostenere il potere dacquisto delle prestazioni pensionistiche, il Decreto Aiuti bis (Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115) ha stabilito, in via eccezionale, lanticipo della rivalutazione delle pensioni allultimo trimestre di questanno. Nel dettaglio, larticolo 21 del Decreto Legge ha previsto due distinte misure: da un lato, una rivalutazione dello 0,2%, a recupero dellinflazione 2021, rivolta a tutti i pensionati; dallaltro, un aumento di un ulteriore 2% per ottobre, novembre e dicembre 2022, destinato ai soli trattamenti di importo fino a 2.692 euro lordi mensili.
L'anticipo del conguaglio dello 0,2%
Con la prima misura si prevede dunque l'anticipo all'1 novembre 2022 del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021. Più nello specifico, si tratta di un "recupero" anticipato di 2 mesi rispetto al termine ordinario, di norma fissato all'1 gennaio, dello 0,2%: percentuale pari alla differenza tra linflazione stimata per il 2021, e applicata per la rivalutazione a gennaio 2022 (1,7%), e linflazione effettiva 2021 (1,9%).
Questoperazione riguarderà per l'appunto tutti i trattamenti pensionistici e prevede anche la corresponsione degli arretrati maturati nei primi 10 mesi dellanno.
L'aumento del 2% per le pensioni fino a 2.692 euro
Con la seconda, invece, si prevede lanticipo della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza all'1 gennaio 2023. In via transitoria, sarà riconosciuto un incremento del 2% per le sole mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 (tredicesima inclusa). A una condizione: il 2% sarà cioè riconosciuto solo qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore allimporto di 2.692 euro. Qualora l'importo dell'assegno sia invece superiore a questo importo e inferiore a tale limite aumentato dellincremento (vale a dire compreso tra 2.692 e 2.745 euro), lincremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Nessuna "ripercursione" poi sulle fasce di attribuzione della rivalutazione per il 2022: la norma precisa infatti che l'aumento al 2% è scomputato dal trattamento pensionistico complessivo di riferimento ai fini della rivalutazione delle pensioni per lanno in corso. Allo stesso modo, il decreto chiarisce infine che lincremento così ottenuto non concorre a determinare, per il 2022, il superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Come si applicano queste due percentuali di rivalutazione?
A partire da questanno è stato ripristinato il meccanismo di perequazione originariamente previsto dalla legge 388/2000. Pertanto, le percentuali di rivalutazione si applicano in misura piena (100% dellimporto) per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS (524,34 euro al mese), in misura pari al 90% per le pensioni di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo e in misura pari al 75% per le pensioni oltre 5 volte il minimo.
Ogni anno limporto della pensione viene infatti adeguato alle eventuali variazioni (al rialzo) di inflazione e costo della vita secondo il cosiddetto meccanismo di perequazione automatica, proprio allo scopo di proteggere il potere dacquisto del trattamento pensionistico e assicurare ai pensionati un tenore di vita adeguato e costante nel tempo. È lindice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a stabilire il valore di riferimento per la stima dellaumento da applicare, calcolato dapprima in forma di indice provvisorio e, a seguire, in via definitiva come indice da conguagliare a inizio anno. Al termine di ogni anno, è dunque emanato dal Ministero dellEconomia e delle Finanze un decreto che fissa in via previsionale la variazione percentuale che dovrà essere applicata ai trattamenti pensionistici mensili dellanno successivo (1,7% dall'1 gennaio 2022). Proprio perché provvisorio, tale valore viene poi sostituito al termine dellanno stesso - da un indice di variazione definitiva, sulla base del quale sarà effettuato un conguaglio (positivo, negativo o nullo) che appiani le eventuali divergenze tra la stima iniziale e il valore poi effettivamente riscontrato (lo 0,2% appena descritto).
Gli effetti (concreti) del Decreto Aiuti bis sull'importo delle pensioni
Tradotto in pratica, nel mese di ottobre i pensionati con trattamenti lordi di importo non superiore ai 2.692 euro riceveranno quindi aumenti tra i 10 e i 50 euro circa. A partire dal successivo mese di novembre, invece, tutti i pensionati a prescindere dal "peso" dell'assegno di partenza avranno diritto a un conguaglio dellindicizzazione dello 0,2%, comprensivo degli arretrati maturati nel corso dei primi mesi dellanno, con importi una tantum che varieranno in maniera crescente a partire dai 10,31 euro corrisposti in caso di trattamento minimo.
Tabella 1 Gli effetti sulle pensioni del Decreto Aiuto bis (importi lordi, in euro)
Fonte: elaborazioni a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
A disporre delleffetto combinato di entrambi i provvedimenti saranno in ogni caso solo le pensioni fino a 2.692 euro, che potranno quindi beneficiare da qui alla fine dellanno di aumenti tra i 10 e i 50 euro lordi: nel dettaglio, se per la pensione minima di 524 euro, il risultato sarà un incremento di circa 11 euro al mese, per un trattamento che tocca quota 2.692 (il tetto massimo fino a cui viene riconosciuto il 2% straordinario) a conti fatti ce ne saranno circa 57 in più, al netto degli arretrati del conguaglio dello 0,2%. Valori che, a ogni modo, data la transitorietà del provvedimento, saranno riassorbiti allinizio dellanno successivo. Leggermente diverso il caso del conguaglio dello 0,2%, applicato a tutti: per questa parte della normativa si può appunto parlare di un anticipo a tutti gli effetti di somme che sarebbero comunque state corrisposte a gennaio 2023.
Michaela Camilleri, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
19/9/2022