Cantiere previdenza: lavori in corso per R.I.T.A.?
La più "giovane" tra le prestazioni introdotte dal legislatore potrebbe essere oggetto di una revisione che punta a limitarne l'accesso agli iscritti già titolari di pensione anticipata o di anzianità: motivazioni e possibili scenari
La fine dellestate ha portato i temi previdenziali a un nuovo risalto mediatico, trascinati dal dibattito sulle possibili misure contenute nella prossima Legge di Bilancio: se sul fronte della flessibilità in uscita, non sono mancate le ipotesi relative al rinnovo di Quota 103, Opzione Donna e APE sociale, si sono poi sempre più susseguite le voci su un possibile intervento per incentivare la previdenza complementare (tema approfondito nellarticolo "Obbligatorietà del versamento del TFR ai fondi pensione: le ipotesi sul campo").
Tra le molte indiscrezioni, già da alcuni mesi, peraltro circola tra gli addetti ai lavori anche unaltra novità che, se confermata, potrebbe coinvolgere gli iscritti ai fondi pensione, in particolar modo coloro in procinto di accedere al pensionamento o già in pensione. Si tratta di una possibile limitazione allaccesso a R.I.T.A, la rendita integrativa temporanea anticipata, introdotta nel 2018 che, a oggi, ha permesso lerogazione di oltre 6,2 miliardi di euro.
R.I.T.A: erogazioni, importi medi e iscritto teorico vs effettivo
R.I.T.A. è un tipo di prestazione, in forma frazionata, che liscritto può attivare totalmente o parzialmente sul capitale maturato in un fondo pensione e di cui può beneficiare per un periodo limitato di tempo, ovvero fino e non oltre il conseguimento delletà anagrafica per laccesso alla pensione di vecchiaia (67 anni - da adeguare nel 2027 agli incrementi della speranza di vita). Per un maggior dettaglio relativo al funzionamento di R.I.T.A. si rimanda all'approfondimento dedicato.
Negli ultimi 5 anni, le erogazioni in R.I.T.A. sono notevolmente cresciute fino a raggiungere, nel solo 2023, lammontare complessivo di 1,9 miliardi di euro (257 milioni in più rispetto al 2022), per un importo medio di 53.800 euro; la gran parte delle erogazioni, 1,7 miliardi di euro, si è concentrata nei fondi preesistenti, contraddistinti da unanzianità per iscritto mediamente elevata.
Figura 1 - Flussi annuali R.I.T.A. (in milioni di euro) per anno e tipologia di fondo
Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali su dati COVIP (Relazione per l'anno 2023)
Sebbene le intenzioni del legislatore nellintrodurre R.I.T.A. fossero orientate a offrire una maggiore flessibilità a coloro che, relativamente prossimi alletà di accesso alla pensione di vecchiaia, fossero rimasti esclusi dal mondo del lavoro, le ragioni del suo successo sono da collegare a differenti fattori e tipologie di iscritti.
Innanzitutto, come anticipato, R.I.T.A. consente di rientrare anche totalmente del montante maturato in un periodo limitato di tempo (5 o 10 anni) andando in deroga a quanto stabilito dallart. 11 Prestazioni, c. 3 del D.L. 252/2005 che prevede come le prestazioni pensionistiche possano essere erogate in capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato e, la restante parte, erogata sotto forma di rendita. È inoltre prevista la possibilità di erogare il 100% del capitale cumulato in forma di capitale ma unicamente a determinate condizioni. Tenendo conto che, nel 2023, sono state erogate prestazioni pensionistiche in capitale per 4,5 miliardi di euro e solo 400 milioni di euro in forma di rendita, ben si intuisce lattuale preferenza degli iscritti per lopzione che consente di ottenere immediatamente lintero importo in conto corrente rispetto a una formula vitalizia.
Il secondo fattore che aumenta lappeal di R.I.T.A. è il regime fiscale agevolato: lintera base contributiva è soggetta a tassazione agevolata pari al 15% che può ridursi fino a un minimo del 9% in base agli anni di iscrizione, a prescindere dal periodo di maturazione delle contribuzioni. Ricordiamo che, nelle prestazioni pensionistiche classiche (erogazione in forma di capitale o rendita vitalizia), la fiscalità 15-9% è riconosciuta sui soli contributi maturati dopo l'1 gennaio 2007.
Infine, con la circolare n. 4209 del 17 settembre 2020, COVIP ha puntualizzato come liscritto possa attivare R.I.T.A. anche se risulti già titolare di pensione anticipata o di anzianità e, a differenza ad esempio delle condizioni previste per accedere allAPE sociale, non vi è incompatibilità tra la ripresa del lavoro e la fase di erogazione di R.I.T.A.
Ne consegue che un iscritto a un fondo pensione che sia già in pensione ma con meno di 66 anni e 5 mesi (vincolo COVIP che prevede il pagamento di almeno due rate trimestrali della rendita temporanea entro il compimento delletà utile allaccesso alla pensione di vecchiaia) e con un'elevata anzianità discrizione, possa trarre un notevole interesse nel trasformare il montante in R.I.T.A. piuttosto che richiedere le altre tipologie di prestazioni previdenziali.
Figura 2 - Uscite della gestione previdenziale per le diverse forme pensionistiche complementari
Fonte: Relazione COVIP per l'anno 2023
Legge di Bilancio o riforma delle prestazioni dei fondi pensione: sancirà l'addio di R.I.T.A. per i pensionati?
Alcuni rumor confermerebbero come tali preferenze non siano sfuggite al legislatore che vorrebbe tornare a unimpostazione più restrittiva, volta a escludere i pensionati dallattivazione di R.I.T.A., in particolar modo per arginare le richieste avviate unicamente a fini fiscali. Non è difatti inusuale per liscritto già in pensione attivare R.I.T.A. e, una volta ottenuti i vantaggi fiscali sui contributi ante 2007, chiederne linterruzione e procedere con la richiesta di prestazione pensionistica immediata in forma di capitale.
Nonostante sia ancora presto per dire se loperazione possa trovare spazio nellassetto della prossima Legge di Bilancio o in una più ampia riforma della previdenza complementare, sembrerebbe al contempo in atto un ragionamento volto a rivedere l'impostazione delle prestazioni finali, modificando o eliminando lobbligo di convertire in forma di rendita una parte del capitale maturato nei fondi pensione. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone ha infatti recentemente affermato come si sia al lavoro per semplificare tutte le procedure, non solo quelle di adesione ma anche quelle di gestione dei fondi di previdenza complementare e, soprattutto, delle fattispecie di recupero e di riscatto parziale, totale o anticipato dei trasferimenti ai fondi.
Non resta che attendere.
Giulia Sordi, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
23/10/2024